Risarcimento del danno da volo in ritardo

Antonio Arseni 06/10/14
Il tema del ritardo prolungato di un volo aereo è di grande attualità per l’aumento del relativo  traffico, che spesso determina la insorgenza di situazioni di disservizio affidate periodicamente alla nostra conoscenza da parte della cronaca giornalistica.  La necessità di una compiuta regolamentazione, soprattutto per tutelare il passeggero, considerato la parte più debole del contratto di trasporto, ha prodotto l’approvazione del Regolamento CEE 261/04 che ha dettato una importante e significativa disciplina  in tema  dei ritardi aerei, oggi giorno sempre più frequenti, prevedendo il diritto del passeggero ad  avere una compensazione  pecuniaria ( un risarcimento in pratica) alle condizioni che di seguito verranno precisate.

Va  subito premesso che detta normativa non sembra  essere stata prevista  per i casi di prolungato ritardo aereo quanto piuttosto per quelli diversi  di  volo aereo cancellato. Purtuttavia , va ricordato sul punto il merito che va assegnato alla Corte di Giustizia Europea la quale , con un orientamento ormai consolidato (v. ex multis, le pronunce del 19.11.2009 C-402/07 e C-423/07, del 23.10.2012 C-581/10  e C-629/10, del 26.02.2013 C-11/11), ha in tutto e per tutto equiparato le due  ipotesi,  considerato che i  relativi passeggeri non possono  essere trattati in maniera diversa  in presenza di situazioni uguali. Ed invero, è stato fatto notare che il disagio che subiscono i passeggeri del volo cancellato non è affatto dissimile da quello che subiscono i passeggeri del volo ritardato: entrambi sono costretti ad una sosta forzata e ad una  perdita di tempo,  meritando di essere risarciti in misura standardizzata come vedremo.

Venendo al punto della questione,  va precisato  che i passeggeri che hanno subito ritardi a) di due o più ore, per tutte le tratte aeree, pari od inferiori al Km 1.500, b) di tre o più ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori ai 1.500 Km e per tutte le altre tratte comprese  tra i  Km 1.500  e 3.500, c) di quattro o più ore, per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei due precedenti casi, hanno diritto a percepire dalla Compagnia aerea, in moneta contante o elettronica, rispettivamente   euro 250,00=, 400,00= ovvero 600,00= (artt.6 e 7 Regolamento 261/04) . E ciò, oltre il diritto alla assistenza (cibi, bevande , pernottamento in albergo se del caso). Detta compensazione è ridotta del 50%  se al passeggero è offerto un volo alternativo per arrivare a destinazione entro e non oltre due, tre o quattro ore, rispettivamente per i casi di cui alle lettere sub a), b), c).

Non ha diritto ad alcuna compensazione il passeggero che viaggia gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile direttamente o indirettamente al pubblico.

E’ importante ricordare che le menzionate disposizioni regolamentari  si applicano ai passeggeri in partenza  da un aeroporto situato nel territorio di uno stato membro soggetto alle disposizioni del trattato ovvero da un aeroporto situato in un paese terzo che abbiano come destinazione quello di detto Stato membro, salva l’ipotesi in cui  possano aver contato su  di una compensazione  pecuniaria da parte dello Stato terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo sia un vettore comunitario ( art. 3 Reg.).

Il diritto alla compensazione scaturisce al verificarsi di un ritardo prolungato e, quindi, il danno è in re ipsa non dovendo il passeggero fornire la prova di ulteriori circostanze se non quella di aver acquistato un biglietto  di un volo aereo che poi ha subito un ritardo prolungato. In tali ipotesi la responsabilità del vettore è presunta iuris tantum salvo la prova liberatoria che il ritardo  è dipeso “ da circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso” (art.5 Reg).

La tendenza delle Compagnie aeree è  quasi sempre quella di  respingere la richiesta di compensazione da parte del passeggero di un volo ritardato adducendo sic et simpliciter l’esistenza  di tale esimente,  spesso senza indicare nello specifico la causa eccezionale che ha determinato l’evento dannoso e le misure concretamente poste in essere per evitarlo, sperando in una desistenza del soggetto danneggiato non sempre disposto a ricorrere  alla  Autorità Giudiziaria.

E’ bene, quindi, esaminare ed approfondire  i casi di esclusione della responsabilità del vettore aereo dalla cui ricorrenza o meno dipendono le sorti  di una eventuale richiesta di risarcimento.

Orbene, la formula utilizzata dal comma 3 dell’art. 5 del Regolamento CE 261/04,  nello stabilire in primo luogo che  il fatto, determinante il ritardo prolungato, deve essere eccezionale,    certamente intende riferirsi ad un evento  non previsto e non prevedibile usando la normale diligenza (in pratica un evento riconducibile alle cause  di forza maggiore o caso fortuito) , la  cui ricorrenza però non è sufficiente per  escludere la imputabilità del vettore,  essendo necessario che ad esso si   accompagni l’altro fatto rilevante dell’adozione di tutte le misure idonee  per evitare il ritardo stesso  nonostante le quali  la compagnia aerea non è riuscita ad essere puntuale.

La presunzione in esame opera, quindi, non sul piano della causa del danno ma piuttosto su quello degli effetti essendo indispensabile, comunque,  che la prova liberatoria da parte del vettore abbia per oggetto  circostanze da cui si evinca che lo stesso si è adoperato  in ogni modo per  scongiurare od impedire  le conseguenze dannose dell’evento, qualsiasi esso sia (forza maggiore o caso fortuito).

Per vincere la presunzione che ci occupa, in altro senso, non è sufficiente la prova generica dell’uso della normale diligenza ma occorre la specifica indicazione anche delle misure  in concreto adottate per evitare il pregiudizio sofferto dal passeggero, cui si ricollega il suo diritto alla compensazione pecuniaria, oltre ovviamente la individuazione della causa  dell’evento dannoso.

Come si   vede, trattasi di un onere probatorio, quello posto a carico del vettore, di una certa consistenza, evidentemente a motivo di una maggiore tutela del passeggero  contro i rischi dei disservizi del trasporto aereo.

Arrivati a questo punto, diventa utile  verificare quali nel concreto possono essere  le cause di giustificazione idonee ad escludere la responsabilità del vettore per  il ritardo prolungato di un volo aereo.

Affidandoci alla elaborazione giurisprudenziale  e tenuto conto del contenuto degli artt. 14 e 15 del considerando del Regolamento 261/04, senza pretesa di esaustività, si possono includere nell’elenco delle circostanze eccezionali le seguenti emergenze.

1) Il fatto imprevedibile ed inevitabile della natura come le avverse condizioni atmosferiche. 2) Sciopero e/o eventi equiparati. Le superiori avvertenze permettono di ritenere  che  tali fatti debbono necessariamente  essere ricondotti, per costituire una causa di giustificazione,  alle azioni di protesta del personale di altra azienda, diversa dalla Compagnia aerea  responsabile del ritardo, che abbiano concretamente inciso sulla operatività del volo, e non anche dei propri dipendenti dal momento che dovrà dimostrarsi  la adozione di misure ragionevolmente necessarie per garantire il servizio: come ad esempio la dimostrazione, ad opera del vettore, di aver  negoziato con le organizzazioni sindacali  nel tentativo di  scongiurare  lo sciopero che ha determinato il ritardo.  3) Il factum principis,  riconducibile, ad esempio, ad eventi bellici che abbiano determinato la  requisizione o la chiusura dello spazio aereo da parte delle Autorità preposte. 4) Il fatto del terzo rappresentato, a titolo di esempio, dalla insorgenza di problematiche  relative alla gestione del traffico aereo aeroportuale ovvero  dai ritardi nella manutenzione dell’aeromobile affidata  ad una impresa preposta . In tali e similari ipotesi, va sempre considerato, in ragione dei principi informatori testè ricordati, che il vettore, per  andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare comunque la imprevedibilità dell’evento oltre la impossibilità di evitarne le conseguenze dannose . In buona sostanza, le ipotesi riconducibili  a detta categoria possono essere molteplici  potendosi  ricomprendere tutti quei fatti in cui l’esercizio dell’attività del vettore è impedita da azioni od omissioni di soggetti terzi dai  quali quella attività dipende, come nel caso della chiusura dello scalo aereoportuale , sempreché essa non era prevedibile al momento della conclusione del contratto di trasporto. La manutenzione periodica dell’aereomobile, per rifarci all’esempio di cui sopra, normalmente  non appartiene al novero delle cause di giustificazione per la sua natura di attività programmabile. 5) Problemi tecnici . Improvvisa carenza del volo sul piano della sicurezza. Trattasi  di  ipotesi, abbastanza complesse, tra loro connesse,  spesso opposte, invero attraverso un generico richiamo, dalle Compagnie aeree per rifiutare le richieste di compensazione pecuniaria. In tali fattispecie è certo però che il vettore dovrà dimostrare, per non incorrere in alcuna responsabilità, l’impossibilità di rimediare prontamente  all’inconveniente tecnico, di far fronte al problema verificatosi pur avendo adottato tutte le misure per evitarlo. Ed infatti, la ricorrenza di  circostanze  che attentano alla sicurezza del volo, come i guasti e/o le anomalie improvvise (v. CGCE 22/12/08, C- 549/08  alla luce del n 14 del Considerando Regolamento CE 261/04),   sono in grado di liberare il vettore allorchè questi dimostri la eccezionalità  dell’inconveniente su piano causale, dovendosi all’uopo valutare la sua natura e gravità, oppure la sua ricorrenza, tenendosi in considerazione che gli odierni elevati standard tecnici dei sistemi di manutenzione  e controllo impongono ai vettori aerei di preventivare la insorgenza di  problematiche tecniche impreviste e di porvi immediatamente rimedio. La impossibilità di assicurare il volo, pur in presenza di guasti tecnici, dovrebbe essere riscontrata dimostrando, ad esempio, che la rottura od anomalia  non si sarebbe potuta evitare con misure idonee  a far fronte alla situazione nemmeno in caso di manutenzioni ordinarie eseguite. La prova, che deve essere fornita in tali ipotesi, si sostanzierebbe in pratica non solo nella dimostrazione,  da parte del vettore,  di aver svolto diligentemente  i lavori di manutenzione ordinaria del mezzo ma anche e soprattutto nella dimostrazione che, nonostante la messa in campo di tutte le risorse di cui disponeva , non avrebbe potuto evitare l’evento dannoso se non a pena di sacrifici ingenti per la intera Compagnia aerea, secondo un criterio di ragionevolezza economica  (V. GDP Caserta 22/11/07)

Mette conto di rilevare che l’area  del danno risarcibile nella ipotesi scrutinata non è limitata alla c.d. compensazione pecuniaria in quanto dal Regolamento citato è  fatto comunque salvo l’eventuale danno ulteriore, ricollegabile ai noti principi della responsabilità contrattuale ,  cosi come previsto dall’art 12, che per l’appunto  stabilisce  rimanere “impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare”  A tal riguardo, appare utile richiamare  il dictum della Corte Europea di Giustizia del 13.10.2011 C-83/10 e del 6.5 2010 C-63/09,  secondo la quale la nozione di risarcimento supplementare consente al Giudice Nazionale, alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal (applicabile in virtù del Regolamento 2027/97 alla responsabilità di un vettore aereo stabilito sul territorio di uno stato membro) o dal diritto interno di ciascuno Stato, di concedere il risarcimento  tanto del danno morale quanto di quello materiale occasionato dall’inadempimento del contratto aereo. La funzione  di detto risarcimento sembra quella di  completare la applicazione  delle misure previste dal Regolamento 261/04 affinchè i passeggeri siano risarciti del danno complessivo subito a causa dell’inadempimento del vettore aereo .

Va ricordato nello specifico che la convenzione di Montreal all’art 22 prevede “che nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo la responsabilità del vettore è limitata a DSP  4150 per passeggero”   I diritti speciali di prelievo si intendono riferiti al diritto speciale di prelievo quale definito dal Fondo Monetario internazionale: occorre, quindi, effettuare una conversione di dette somme in euro o nelle monete nazionali

Se, dunque, è possibile  la risarcibilità di un danno ulteriore sotto la forma  del pregiudizio patrimoniale subito, di cui ovviamente deve essere data la prova, come negli esempi sopra riportati  del ritardo aereo che abbia costretto il passeggero  a sopportare costi supplementari per arrivare a destinazione  (taxi per mancanza del trasporto pubblico, pernottamento in albergo per aver perso una coincidenza aerea etc), il discorso si fa più difficile per il ristoro del c.d. danno morale e/o esistenziale, che, invero, hanno costituito, frequentemente in questi anni una sorta di sponda per le determinazioni dei Giudici di Pace chiamati a decidere  le numerose richieste di risarcimento danni per il prolungato ritardo dei voli aerei  Ed, invero,  la categoria  appena ricordata, dopo un primo generale riconoscimento, ha subito, come è noto un arresto con le  c.d. sentenze di S.Martino del 2008 della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che il danno non patrimoniale è danno conseguenza e  come tale deve essere allegato e provato, non potendo considerarsi in re ipsa. Ciò non significa, anche alla luce della più recente giurisprudenza del Giudice della Nomofilachia,  che tali categorie di danni siano stati confinate, per così dire, nel letto di Procuste,  dovendosi registrare piuttosto la tendenza  ad evitare duplicazioni di voci di danno, conglobandosi nella  categoria del danno non patrimoniale, contrapposto a quello patrimoniale, quelle ritenute parti integranti di esso ( danno alla vita di relazione, esistenziale etc.) , nell’ambito della bi-polarità tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale e dovendo quest’ultimo essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria ma anche, ove ricorra, la lesione dei valori della persona costituzionalmente protetti, cui va riconosciuta tutela risarcitoria, sulla base dello atteggiarsi in  concreto del danno, mediante una adeguata , caso per caso, liquidazione personalizzata.

Un’ultima annotazione va fatta in relazione al foro competente, in caso   di introduzione della domanda giudiziale, che riteniamo non dover essere preceduta dal tentativo di media conciliazione di cui alla D.Lgs 2010/28 e successivi aggiornamenti: in base ai più recenti orientamenti della Corte di Giustizia Europea sarebbe il Giudice del luogo di partenza od atterraggio del volo aereo in ritardo prolungato  a dover essere investito della conoscenza della causa e della sua decisione.

Antonio Arseni

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento