Risarcimento danni: responsabilità del parrucchiere, quando scatta?

Il quesito di oggi:

se il parrucchiere taglia i capelli troppo corti e in maniera difforme da come il cliente/consumatore aveva richiesto oppure sbaglia il colore della tinta vi è un diritto al risarcimento del danno e quindi ad un bonus di natura finanziaria?

Generalmente quando ci si reca dal parrucchiere si ripone affidamento nel lavoro che verrà svolto proprio perché si tratta – nella maggior parte dei casi – del proprio parrucchiere di fiducia.

Non sempre, tuttavia, si rimane soddisfatti e, anzi, si può andare incontro a brutte sorprese in caso di errore nella tonalità della tinta applicata oppure se il taglio risulta più corto di quanto lo si desiderasse.

Immaginiamo, ad esempio, di richiedere una determinata acconciatura in vista di un’occasione importante come una cerimonia oppure di dover “abbinare” l’acconciatura richiesta a un determinato abito ma, per negligenza o distrazione del parrucchiere, il risultato non è quello che ci si attendeva. Come risolvere il problema?

Prevale il nostro affidamento nei confronti del professionista oppure quanto, in genere, affermano i parrucchieri, cioè che non si configura un danno estetico vero e proprio perché i capelli, in ogni caso, ricrescono?

IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI

Con una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Catania ( sent. n. 288/1999) si è ritenuto che qualora il parrucchiere non si attenga alle prescrizioni del cliente si configura violazione nell’esecuzione della prestazione a regola d’arte con conseguente obbligo di risarcimento dei danni. Tale assunto è suffragato dal codice civile all’art. 1176 c. c., ai sensi del quale il debitore nell’adempiere la prestazione deve usare la “diligenza del buon padre di famiglia”.

Qualora si tratti di obblighi derivanti da attività professionali (come nel caso trattato),la diligenza deve essere maggiore ossia commisurata a quella dell’accorto professionista.

LA NATURA DEL DANNO SUBITO

Il risarcimento richiesto dal cliente/consumatore sarà sia di natura patrimoniale che morale e sarà rapportato al danno effettivamente dimostrato.

 

Isabella Vulcano

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