Riposo settimanale autisti: le nuove regole per i conducenti dell’autotrasporto merci

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La disciplina dell’autotrasporto merci e persone è normata dal Reg. 561/06 CE e del Reg. 165/14 CE.

Per quanto concerne la fruizione del riposo settimanale, esso deve essere preso al massimo dopo 6 periodi consecutivi di 24 ore ciascuno dal termine di un precedente periodo di riposo settimanale, il conducente ha diritto ad un nuovo riposo settimanale.

Si ricorda che non è prevista de nessuna norma che lo stesso sia fruito preferibilmente di domenica o nei giorni.

La norma europea prevede due tipologie di riposo, quello regolare e quello ridotto, come sotto riportato.

Per nessun motivo il riposo settimanale può essere interrotto da attività lavorative, anche diverse dalla guida o frazionato in più periodi non consecutivi.

Il riposo settimanale regolare ha durata non inferiore a 45 ore consecutive.

Il riposo settimanale ridotto ha durata inferiore a 45 ore ma non inferiore a 24 ore consecutive.

In entrambi i casi, se esso è goduto durante il viaggio è consentito la sua fruizione a bordo del veicolo, purché questo sia in sosta e munito di cuccette.

Si consiglia il seguente volume:

Il riposo settimanale per i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto merci e persone, è disciplinato dall’articolo 4 del Reg. CE 561/06, il quale, alla lettera h), prevede:

h) «periodo di riposo settimanale»: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il «periodo di riposo settimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanale ridotto»:

– «periodo di riposo settimanale regolare»: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;

– «periodo di riposo settimanale ridotto»: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative;

il sistema sanzionatorio per detta fattispecie è normato dall’art. 174 comma 7 del Codice della strada che così recita.

Il conducente che non rispetta per oltre il 10% il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 266 a euro 1.062. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 372 a euro 1.488. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 425 a euro 1.699”.

Al fine di una lettura più immediata così si può schematizzare il riposo.

Sanzione prevista dall’art. 174 d.lgs. 285/92, con relativo calcolo percentuale
Ipotesi Eccedenza fino al 10% Eccedenza o riduzione tra il 10% e il 20% Eccedenza o riduzione superiore al 20%
Riposo settimanale regolare (minimo 45 ore) Riduzione fino a 40 ore e 30 minuti.

Non si applica alcuna sanzione

Riduzione da 40 ore e 29 minuti a 36 ore. Sanzione prevista dall’art. 174 comma 7, 2 periodo:

pagamento entro 5 giorni: € 260,40, dopo i 5 giorni € 372,00, se diurna. In caso di sanzione notturna: pagamento entro 5 giorni: € 347,20, dopo i 5 giorni € 496,00

Decurtazione di 3 punti

Minore di 36 ore. Sanzione prevista dall’art. 174 comma 7, 3 periodo:

pagamento entro 5 giorni: € 297,50, dopo i 5 giorni € 425,00, se diurna. In caso di sanzione notturna: pagamento entro 5 giorni: € 396,67, dopo i 5 giorni € 566,67

Decurtazione di 5 punti

Riposo settimanale ridotto di minimo 24 ore Riduzione fino a 21 ore e 36 minuti.

Non si applica alcuna sanzione

Riduzione da 21 ore e 35 minuti a 19 ore e 12 minuti. Sanzione prevista dall’art. 174 comma 7, 2 periodo:

pagamento entro 5 giorni: € 260,40, dopo i 5 giorni € 372,00, se diurna. In caso di sanzione notturna: pagamento entro 5 giorni: € 347,20, dopo i 5 giorni € 496,00

Decurtazione di 3 punti

Minore di 19 ore e 12 minuti. Sanzione prevista dall’art. 174 comma 7, 3 periodo:

pagamento entro 5 giorni: € 297,50, dopo i 5 giorni € 425,00, se diurna. In caso di sanzione notturna: pagamento entro 5 giorni: € 396,67, dopo i 5 giorni € 566,67

Decurtazione di 5 punti

 

Redazione MotoriOggi

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