Secondo acconto Irpef: a chi spetta il rinvio a gennaio 2024

Paolo Ballanti 14/11/23
Allegati

Il Decreto Anticipi approvato ad ottobre contiene Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili: tra queste il rinvio del secondo acconto Irpef.

L’articolo 4 del citato Decreto stabilisce che, per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA “che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro” effettuano il versamento della seconda rata di acconto, dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail, nel rispetto di una scadenza differita rispetto a quella ordinaria.

Sulla norma è intervenuta la Circolare dell’Agenzia entrate del 9 novembre 2023 numero 31/E con l’obiettivo di fornire chiarimenti in merito all’ambito applicativo del differimento in esame.

Analizziamo la questione in dettaglio.

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Indice

Secondo acconto Irpef: effetti del Decreto Anticipi

In virtù della norma inserita nel Decreto Anticipi (Decreto 145 di ottobre 2023), per il periodo d’imposta corrente, le persone fisiche titolari di partita IVA, beneficiano di:

  • differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, trasmessa con modello Redditi persone fisiche 2023 (si tratta del rinvio al 2024 del secondo acconto Irpef);
  • possibilità di versare le somme afferenti alla seconda rata di acconto in maniera dilazionata.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, il versamento può avvenire in cinque rate mensili di pari importo, ciascuna con scadenza il giorno 16 del mese. Prima rata nel mese di gennaio 2024.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del Decreto legislativo 9 luglio 1997 numero 241, pari al 4% annuo.

Da notare che, come anticipato, sono esclusi dagli effetti dell’articolo 4 i contributi previdenziali ed assistenziali, per i quali permane il termine ordinario del 30 novembre 2023.

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A chi spetta il rinvio del secondo acconto Irpef al 2024

La disposizione in parola riguarda le persone fisiche che, contestualmente:

  • siano titolari di partita IVA;
  • abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro (indicati nel modello Redditi PF 2023).

Per quanto concerne il secondo requisito l’Agenzia entrate ha precisato, con Circolare 9 novembre 2023 numero 31/E, che “va da sé che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo”.

Imprenditori e lavoratori autonomi

In concreto, il rinvio in parola opera con riguardo alle persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi. Beneficia del differimento anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Quest’ultimo orientamento si colloca sulla falsariga di quanto precisato sempre dall’AE con Circolare 28 giugno 2023 numero 18/E.

In quella sede, infatti, l’Agenzia ha chiarito che il regime della flat tax incrementale è applicabile ai titolari dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale, purché non gestita in forma societaria.

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Rinvio secondo acconto Irpef al 2024: chi è escluso

Quali soggetti sono esclusi dal rinvio? L’Agenzia delle entrate, tenuto conto del tenore letterale della norma, precisa che sono esclusi dal rinvio in parola i seguenti soggetti:

  • persone fisiche non titolari di partita IVA, ad esempio i soci (non in possesso di una propria partita IVA) di società di persone o di capitali, i cui redditi siano stati imputati agli stessi in applicazione del principio di trasparenza (ai sensi degli articoli 5 e 116 del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917);
  • persone fisiche titolari di partita IVA che, con riguardo al periodo d’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023) dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170 mila euro;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche, come società di capitali ed enti non commerciali.

Impresa familiare e azienda coniugale
Con riguardo all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria, l’AE precisa che non possono fruire del rinvio del versamento i collaboratori familiare ed il coniuge del titolare d’impresa, a meno che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA.

Come verificare il rispetto della soglia di 170 mila euro?

Per poter verificare l’eventuale superamento della soglia di 170 mila euro si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del TUIR, dichiarati per il periodo d’imposta 2022.

Al tempo stesso deve ritenersi rilevante l’ammontare complessivo dei ricavi dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale.

Ricordiamo che l’articolo 57 del TUIR dispone che si comprende “tra i ricavi di cui all’articolo 85 anche il valore normale dei beni ivi indicati destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore”.

Esercizio di più attività
Qualora il contribuente interessato eserciti più attività, contraddistinte da codici ATECO diversi, ai fini del diritto all’accesso al differimento in esame “si ritiene doversi assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate” (Circolare AE).

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Altri casi particolari
Nell’ipotesi in cui la persona fisica svolga contestualmente un’attività d’impresa ed una di lavoro autonomo si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.

Da ultimo, per coloro che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (ad esempio agriturismo, allevamento, etc.) i quali fruiscono del differimento soltanto se titolari, altresì, di un reddito d’impresa, in luogo dell’ammontare dei ricavi:

  • occorre considerare il volume d’affari riportato nel campo VE50 della dichiarazione IVA 2023;
  • qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, a rilevare è l’ammontare complessivo del fatturato 2022;
  • per i soggetti titolari di altre attività commerciali o di lavoro autonomo si assume il volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.

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Foto copertina: istock/Delpixart

Paolo Ballanti

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