Un traguardo atteso da oltre 110 mila operatori afferenti al CCNL trasporto locale, che già dal prossimo mese troveranno un aumento in busta paga in grado di portare a regime un incremento delle retribuzioni fino a 240 euro.
Questo, in sintesi, il risultato dell’accordo firmato giovedì 20 marzo, nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Trasporto pubblico locale per il triennio 2024-2026.
Grazie all’incontro presso il MIT sono stati sciolti i nodi legati al rinnovo contrattuale e, di conseguenza, le sigle sindacali FILT CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti, FAISA CISAL e UGL FNA hanno revocato lo sciopero proclamato per il prossimo 1° aprile.
In dettaglio gli aumenti approvati per i lavoratori del settore.
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Indice
La firma del CCNL trasporto locale 2024/26
Giovedì 20 marzo 2025, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (presente il viceministro Edoardo Rixi) i sindacati di categoria FILT CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti, FAISA CISL e UGL FNA e le associazioni di categoria AGENS, ASSTRA e ANAV hanno firmato l’accordo di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità – TPL).
Un’intesa che rinnova il precedente contratto collettivo scaduto il 31 dicembre 2023.
Il nuovo CCNL copre l’orizzonte temporale 2024-2026 e coinvolge circa 110 mila lavoratori del settore.
Aumenti fino a 240 euro a regime
Come riporta la nota congiunta diffusa dalle sigle sindacali FILT CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti, FAISA CISAL e UGL FNA, il contenuto della pre-intesa siglata l’11 dicembre scorso con le associazioni datoriali, prevede “l’immediata erogazione dell’una tantum di 500 euro”.
A questo si aggiunge, prosegue la nota sindacale, un “incremento economico medio mensile a regime tra i 220 ed i 240 euro”.
Ora, proseguono i sindacati, bisogna “continuare a lavorare agli altri obiettivi della categoria”. In particolare serve “una più attenta conciliazione tra vita e lavoro, la garanzia della sicurezza nell’esercizio della professione per le operatrici e gli operatori di front line e una migliore qualità del servizio”.
Da ultimo, conclude la nota, è indispensabile “l’adeguamento del Fondo nazionale trasporti attraverso risorse congrue e un riassetto del sistema che preveda la riforma normativa di settore e una riorganizzazione industriale, in grado di assicurare la presenza di imprese sane nella realtà del trasporto pubblico locale”.
La pre-intesa di dicembre 2024
L’accordo stretto al MIT lo scorso 20 marzo ratifica l’intesa preliminare per il rinnovo del CCNL siglata da sindacati e associazioni datoriali l’11 dicembre 2024.
L’intesa, oltre a modificare la decorrenza e la durata del contratto collettivo nazionale dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, prevede a livello economico:
- una somma una tantum;
- l’aumento delle retribuzioni tabellari;
- l’introduzione dell’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR 2024);
- il trattamento integrativo.
A livello normativo, le parti stipulanti hanno condiviso la necessità di individuare e definire, entro la data di scadenza dell’accordo di rinnovo (31 dicembre 2026) specifiche soluzioni contrattuali sui seguenti temi:
- del nastro giornaliero, in grado di realizzare una più adeguata conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- della revisione dell’inquadramento del personale allo scopo di adeguare e modernizzare la relativa disciplina, anche attraverso l’inserimento di nuovi profili professionali nel settore ferroviario, metropolitano e di superficie, oltre all’eliminazione dei profili non più attuali;
- dell’introduzione del sistema della bilateralità, in particolare sui temi della formazione professionale / CQC, della disciplina del personale inidoneo, definendo struttura, competenze e relative risorse.
Le parti hanno da ultimo dichiarato che resta in vigore tutta la disciplina contrattuale previgente, che non sia novata, abrogata o modificata dall’accordo preliminare.
Cambiano i contributi minimi
Il valore delle retribuzioni tabellari è incrementato di 160 euro lordi con riguardo al parametro 175, da riproporzionare per gli altri livelli di inquadramento, alle seguenti decorrenze:
- 60 euro con la retribuzione del mese di marzo 2025;
- 100 euro con la retribuzione del mese di agosto 2026.
Per effetto degli aumenti delle retribuzioni tabellari, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti:
- Lavoro straordinario, festivo e notturno;
- Il TFR.
Ogni altro compenso, indennità e maggiorazione definito a livello nazionale, nonché ogni altro elemento economico disciplinato a livello aziendale, ancorché espressi in percentuale, restano confermati in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.
Una tantum in busta paga di 500 euro
Al personale in forza alla data dell’11 dicembre 2024, a integrale copertura del periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, è riconosciuta una somma una tantum di 500,00 euro riferita al parametro 175, da riproporzionare per gli altri livelli di inquadramento ed erogare con la retribuzione del mese di febbraio 2025.
Per il personale impiegato nei servizi commerciali non soggetti a obblighi di servizio pubblico, la somma sarà liquidata con la retribuzione del mese di ottobre 2025.
La somma è:
- rapportata ai periodi di effettiva prestazione, computando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni, svolta nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024;
- riproporzionata nei casi di lavoro part-time;
- riconosciuta anche al personale a tempo determinato in forza alla data dell’11 dicembre 2024;
- esente da qualsiasi effetto su tutti gli contrattuali e di legge e non rientra nella base di computo del TFR e della contribuzione al Fondo Priamo.
La voce EDR
A decorrere dalla retribuzione del mese di marzo 2025 viene istituito un nuovo EDR 2024 nella misura di 40 euro mensili al parametro 175, da riproporzionare per gli altri livelli di inquadramento.
La somma, erogata per 14 mensilità, non rientra nella retribuzione normale ed è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di legge e di contratto e non è utile ai fini del TFR e della contribuzione del Fondo Priamo.
Trattamento integrativo
Al raggiungimento di un accordo per la rivisitazione dell’articolazione dell’orario di lavoro è condizionata l’erogazione di una quota di trattamento economico complessivo di 40 euro mensili, spettante per 12 mesi.
In caso di mancato raggiungimento dell’accordo, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, sarà riconosciuto il 50% dell’importo, con facoltà delle parti a livello aziendale di convertire la somma in due giornate di permesso retribuito.
Nei casi di inizio e / o cessazione del rapporto di lavoro, le predette giornate saranno debitamente riproporzionate considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni (senza tener conto delle frazioni inferiori).
Gli altri CCNL rinnovati:
- CCNL edilizia 2025/28: aumento di 180 euro su più tranche.
- Nuovo Ccnl elettrico 2025/27: aumenti fino a 290 euro. Importi, premi e novità.
- Firmato il CCNL statali: aumenti medi di 165 euro, settimana corta e smart working. Cosa cambia
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Foto: istock/23ducu