Rinnovi CCNL 2022: tutti i contratti, aumenti e novità

Paolo Ballanti 15/06/22
Quali CCNL hanno visto dei rinnovi nel 2022? Le settimane appena trascorse hanno segnato un’importante attività sindacale, con la stipula di numerosi accordi di rinnovo dei contratti collettivi dei settori più disparati, dall’edilizia agli autoferrotranvieri passando per gli impianti sportivi.

Oltre al denominatore comune degli aumenti retributivi, di norma riconosciuti in due o più tranche, sono tante le novità in materia di contratti a tempo determinato, congedi ed assistenza sanitaria integrativa.

Analizziamo in dettaglio quali sono le principali misure di alcuni dei CCNL freschi di rinnovo.

Contratto Dipendenti pubblici, firmato il rinnovo: tutti gli aumenti di stipendio

Rinnovi CCNL 2022: Edilizia – artigianato

Siglato lo scorso 4 maggio, a Roma, l’accordo per il rinnovo del CCNL Edilizia – artigianato del 30 gennaio 2020.

Il testo concordato da CNA Costruzioni, ANAEPA – Confartigianato Edilizia, Fiae – Casartigiani e Claai Edilizia, con le sigle sindacali Feneal – UIL, Filca – CISL e Fillea – CGIL ha decorrenza dal 1° maggio 2022 fino al 30 settembre 2024.

Novità in arrivo per trattamenti retributivi, contratti a tempo determinato, preavviso e formazione professionale.

Aumenti in busta paga

L’accordo di rinnovo prevede un aumento retributivo di 92,00 euro a parametro 100 (operaio comune).

Il suddetto valore – base è da riproporzionare per tutti gli altri livelli di inquadramento, in base al relativo parametro. Così un livello 2° (parametro 115) avrà diritto ad un aumento complessivo di:

(92,00 / 100) * 115 = 105,80 euro.

L’incremento totale sarà riconosciuto in due tranche, rispettivamente con decorrenza 1° maggio 2022 e 1° luglio 2023.

Contratti a tempo determinato

In materia di rapporto di lavoro a tempo determinato le parti stipulanti prevedono:

  • Una durata non superiore a dodici mesi;
  • L’applicazione dei limiti e delle condizioni, per rinnovi e proroghe, previsti dalla normativa nazionale di cui al Decreto – legislativo numero 81/2015.

Si dispone inoltre che al contratto di lavoro a tempo determinato potrà essere, si legge nel testo, apposta una durata “superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, dalle imprese edili che siano in possesso dei requisiti per accedere ai benefici previsti dall’art. 29 L. n. 341/95” anche per le seguenti condizioni:

  • Avvio di un nuovo cantiere;
  • Proroga dei termini di un appalto;
  • Avvio di specifiche attività edili o fasi lavorative non precedentemente programmate;
  • Assunzione di giovani fino a 29 anni o con età superiore a 45 anni;
  • Assunzione di disoccupati o inoccupati da almeno sei mesi;
  • Assunzione di lavoratori in Cassa integrazione.

Nelle casistiche appena citate, il contratto a termine (con durata eccedente i dodici mesi ma nel rispetto del limite complessivo di ventiquattro mesi) potrà essere stipulato fino al 30 settembre 2022.

Preavviso

Il licenziamento o le dimissioni dell’operario possono aver luogo in qualunque giorno lavorativo, nel rispetto di un preavviso di “7 giorni lavorativi per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni e 10 giorni lavorativi per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre 3 anni” (accordo di rinnovo).

Peraltro, nei casi in cui il lavoratore receda dal rapporto di lavoro in modo informale e non sia rintracciabile ovvero, appositamente convocato per iscritto dal datore di lavoro, non si presenti sul posto di lavoro, trascorsi cinque giorni di assenza, tale comportamento potrà “essere valutato dal datore di lavoro come volontà di dimettersi”.

Formazione professionale

Dal 1° ottobre 2022 è istituita un’apposita aliquota contributiva, pari allo 0,20%, destinata al “Fondo territoriale per la formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori”, istituito presso ogni Cassa Edile / Edilcassa.

L’aliquota sarà “destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale nonché per premialità a favore delle imprese” come di seguito indicato nell’accordo.

Sicurezza

Nell’accordo di rinnovo è previsto, dal prossimo 1° ottobre, che la contribuzione destinata all’Ente territoriale formazione e sicurezza sia pari all’1%.

Scarica il testo dell’accordo

Rinnovi CCNL 2022: Tessili, occhiali e lavanderie – artigianato

Il 4 maggio 2022 a Roma, le Associazioni datoriali CNA Federmoda, CNA Produzione, CNA Artistico e Tradizionale, CNA Servizi alla comunità, CONFARTIGIANATO Moda, CONFARTIGIANATO Chimica, CONFARTIGIANATO Ceramica, CASARTIGIANI, CLAAI e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FILCTEM – CGIL, FEMCA – CISL, UILTEC – UIL hanno siglato l’accordo per il rinnovo del CCNL Area Tessile – Moda e Chimica – Ceramica per il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2022.

In arrivo aumenti in busta paga e l’erogazione di una somma una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale.

Aumenti in busta paga

L’accordo di rinnovo prevede incrementi retributivi da erogarsi in due tranches, rispettivamente dal 1° ottobre 2022 e dal 1° dicembre 2022.

Il testo definisce ciascun aumento (distinto per settore) in base ad un determinato livello di inquadramento, da riparametrarsi per tutti gli altri.

Una tantum

Previsto il riconoscimento di un importo una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1° gennaio 2019 – 31 agosto 2022), in favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo.

L’importo forfettario, suddivisibile in quote mensili o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, è pari a 150,00 euro.

La somma sarà riconosciuta in due rate di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di maggio 2022, la seconda con quella di giugno 2022.

Prevista inoltre una riduzione dell’indennità una tantum in proporzione ai periodi di servizio militare, assenza facoltativa post – parto, part – time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

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Rinnovi CCNL 2022: Autoferrotranvieri

Sottoscritto il 10 maggio scorso l’accordo di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri – internavigatori (Mobilità TPL) tra le Associazioni datoriali Asstra, Anav, Agens e le Organizzazioni sindacali Filt – Cgil, Fit – Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl – Fna.

In aggiunta agli aumenti retributivi, prevista anche l’erogazione di un’indennità una tantum ed il ritocco dei contributi destinati all’assistenza sanitaria.

Una tantum

Il testo, in scadenza il 31 dicembre 2023, prevede per il personale in forza alla data di sottoscrizione dello stesso, una somma una tantum di 500 euro lordi, da riparametrare in base al valore 175 secondo la scala attualmente vigente (100 – 250). L’importo, riconosciuto in due tranche, la prima (250,00 euro) con la retribuzione di luglio 2022 e la seconda con quella di novembre 2022 (quest’ultima garantita a condizione che sia assicurata dal Governo la copertura dei mancati ricavi relativi al periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022) sarà rapportata ai mesi di effettiva prestazione, svolti nel periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2022.

Aumenti retributivi

La retribuzione tabellare, riferita sempre al valore 175 da riparametrare secondo la scala vigente (100 – 250), è incrementata di 90,00 euro alle seguenti decorrenze:

  • 30,00 euro con la retribuzione di luglio 2022;
  • 30,00 euro con la retribuzione di giugno 2023;
  • 30,00 euro con la retribuzione di settembre 2023.

Altre novità

Dal 1° luglio 2022 è prevista l’introduzione di una nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie” del valore di 8,00 euro al giorno “da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell’art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall’art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 nonché dal presente articolo” (testo dell’Accordo).

Con lo scopo di sviluppare il sistema di Welfare contrattuale, dal 1° gennaio 2023 il contributo annuo carico azienda per il finanziamento del Fondo TPL Salute sarà pari ad euro 144,00.

Scarica il testo dell’accordo

Rinnovi CCNL 2022: Laterizi – industria

Il 31 maggio 2022 Confindustria Ceramica – Raggruppamento Laterizi ed Assobeton hanno sottoscritto con Feneal – Uil, Filca – Cisl e Fillea – Cgil l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del settore laterizi e manufatti industria, scaduto lo scorso 31 marzo.

Il documento, la cui durata è fissata dal 1° aprile 2022 al 30 settembre 2025, oltre agli aumenti in busta paga, introduce importanti novità in tema di malattie e congedi per donne vittime di violenza.

Aumenti in busta paga

Come reso noto dal comunicato diffuso il 1° giugno da Fillea – Cgil sul proprio portale (“filleacgil.it”), l’aumento in busta paga, a regime, sarà di “100 euro al parametro di riferimento 136 (addensamento medio) e sarà diviso in tre tranche: 40 euro a luglio 2022, 25 euro a ottobre 2023 e 35 euro a febbraio 2025”. Il montante, invece, è pari a 2.610 euro “circa 700 euro in più rispetto al contratto del 2019”.

Congedo per le donne vittime di violenza

Le donne vittime di violenza, inserite in percorsi certificati dai Servizi sociali comunali, da Case rifugio o da Centri antiviolenza, hanno diritto ad un congedo retribuito indennizzato a carico dell’INPS di durata non superiore a tre mesi (fruibile anche a giorni o ad ore), utilizzabile nell’arco temporale di tre anni.

Al verificarsi delle condizioni previste, si legge nel testo dell’accordo, qualora “non ostino problematiche di natura tecnico – organizzativa, le lavoratrici interessate avranno la possibilità di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo retribuito di ulteriori tre mesi”.

Terapie salvavita

Ai fini del superamento del periodo di comporto, le assenze debitamente “documentate e certificate dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate che richiedano il ricorso a terapie salvavita (intensive, oncologiche o di emodialisi)” non saranno considerate “per ulteriori 6 mesi e pertanto per un periodo complessivo di 20 mesi di calendario raggiunti anche con più periodi di assenza” nell’arco di 30 mesi consecutivi di calendario.

Assistenza sanitaria integrativa

A partire dalla retribuzione del mese di gennaio 2025 la contribuzione da parte dell’azienda al Fondo di assistenza sanitaria Altea passerà da 6 a 7 euro mensili. Invariato il contributo di 3 euro a carico del lavoratore iscritto.

Scarica il testo dell’accordo

Rinnovi CCNL 2022: gli altri contratti collettivi

Altri settori produttivi hanno concluso di recente accordi di rinnovo dei rispettivi CCNL, in particolare:

CCNL Servizi Ambientali, rinnovo contratto 2022-2024: aumenti e novità

Paolo Ballanti

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