Nell’affrontare la questione, l’ADE chiarisce da un lato quando e come legittimamente applicare la detassazione del rimborso tamponi e, dall’altro, cosa deve fare il dipendente in sede di dichiarazione dei redditi, in particolare se opta per la presentazione del modello 730 cosiddetto “precompilato”.
La risposta dell’Agenzia giunge a seguito dell’interpello di un’università i cui dipendenti, in ottemperanza al Protocollo del Dipartimento della funzione pubblica sull’organizzazione dei concorsi in presenza durante l’emergenza COVID-19, si sono sottoposti a tampone antigenico rapido o molecolare.
Previa presentazione di idonea documentazione, quali scontrini e fatture mediche con il codice fiscale del dipendente, si chiede l’Istante, come stabilire se il rimborso delle spese per i tamponi è o meno esente da tassazione IRPEF?
Analizziamo la questione in dettaglio.
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Rimborso tamponi e IRPEF: il caso
La risposta dell’Agenzia delle Entrate nasce da un interpello di un’università circa l’applicazione del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, emanato il 15 aprile 2021 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, recante le modalità organizzative e di gestione delle prove selettive tali da consentirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza, rispetto al rischio di contagio da COVID-19.
In ottemperanza al suddetto protocollo, nell’ambito di due concorsi svoltisi a maggio 2021, i membri delle commissioni erano obbligati a presentare il referto di un test antigenico rapido o molecolare, mediante tampone oro – faringeo, presso una struttura pubblica o privata accreditata / autorizzata “in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove” (Protocollo, paragrafo 3).
A questo punto l’Istante:
- Chiede all’ADE quale sia il corretto trattamento tributario da riservare al rimborso del tampone, effettuato nei confronti dei propri dipendenti;
- Evidenzia inoltre che le fatture / scontrini relativi alle spese mediche “qualora riportino il codice fiscale del contribuente” sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi ed inseriti automaticamente nel 730 “precompilato”.
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Rimborso tamponi ed IRPEF: principio di onnicomprensività
Nel rispondere all’interpello sulla questione del rimborso tamponi, l’Agenzia Entrate coglie l’opportunità per ricordare che in base al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1986 numero 917) costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Si parla infatti del cosiddetto “principio di onnicomprensività” in base al quale tutti gli emolumenti, tanto le somme in denaro quanto i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, costituiscono redditi imponibili ai fini fiscali, soggetti ad IRPEF e sommati al reddito complessivo del beneficiario.
Rimborso tamponi ed IRPEF: i rimborsi spese sono sempre soggetti a tassazione?
In base al sopra citato principio di onnicomprensività anche i rimborsi spese, ad una prima analisi, sembrerebbero riconducibili in toto alla categoria dei redditi imponibili IRPEF.
Sul punto, è tuttavia intervenuta la Circolare del Ministero delle Finanze del 23 dicembre 1997 numero 326 con cui si è affermato che possono essere esclusi da imposizione quei “rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro” (Interpello) anticipate dal dipendente.
Rimborso tamponi ed IRPEF: come documentare le spese?
Sempre l’ADE precisa nella Risposta ad Interpello che, al fine di evitare che il rimborso concorra alla formazione del reddito di lavoro dipendente, i “costi sostenuti nell’esclusivo interesse del datore di lavoro” (non imponibili) devono essere “individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili”.
Sul rimborso dei tamponi, si legge nella risposta ad interpello, l’università ha ricevuto la documentazione in originale, rappresentata da scontrini della farmacia o fatture del centro medico.
Rimborso tamponi ed IRPEF: quando i rimborsi dei tamponi non sono imponibili?
Chiamata a stabilire se i tamponi rimborsati ai dipendenti:
- Effettuati in ottemperanza del Protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 15 aprile 2021;
- Da parte dei dipendenti chiamati a partecipare alle commissioni per lo svolgimento dei concorsi pubblici;
- In presenza di idonea documentazione (fatture o scontrini);
siano o meno imponibili ai fini fiscali, l’ADE precisa che trattandosi di “una spesa sostenuta dal dipendente, chiamato allo svolgimento di un’attività per conto del proprio datore di lavoro” si ritiene che il relativo rimborso “non costituisca base imponibile, ai fini IRPEF, in quanto costo sostenuto nell’esclusivo interesse del datore”.
Pertanto, si afferma il principio che anche le somme rimborsate per i tamponi (individuate sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili) sono esenti da IRPEF se il lavoratore si è sottoposto ai test, in ragione dell’attività che questi devi svolgere in favore del proprio datore di lavoro.
Sotto questo aspetto, i rimborsi non hanno rilevanza fiscale in quanto giustificati da un costo sostenuto nell’esclusivo interesse del datore, quale può essere il tampone imposto (come nel caso dell’università) da un documento governativo o ancora dai protocolli COVID interni alla realtà produttiva.
Nelle ipotesi appena citate, gli emolumenti corrisposti dal datore al dipendente a fronte di un costo sostenuto da quest’ultimo, non rappresentano un arricchimento (in denaro o in natura) per il lavoratore, come tale soggetto a tassazione.
Scarica la risposta numero 160/2022 dell’Agenzia delle Entrate
Rimborso tamponi ed IRPEF: come fare la dichiarazione dei redditi
Nelle ipotesi di rimborso dei tamponi ai dipendenti, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire la documentazione “attestante il sostenimento della spesa” mentre il lavoratore “non potrà fruire della detrazione di cui all’articolo 15 del TUIR” (risposta ad interpello).
Di conseguenza, sempre l’ADE, colui che riceverà il rimborso delle spese sostenute per l’effettuazione del tampone e al tempo stesso presenterà una dichiarazione dei redditi precompilata, dovrà “modificare il campo relativo alle spese mediche riducendolo del relativo importo”.
Il riferimento è naturalmente a coloro che usufruiscono della possibilità concessa dall’Erario di trasmettere il modello 730 con una serie di dati precaricati, tra cui quelli provenienti (è il caso delle spese mediche, compresi i tamponi) dal Sistema Tessera Sanitaria (TS).
A questi si aggiungono, per chiarezza, i dati provenienti da Certificazione Unica (CU), Anagrafe tributaria, banche dati immobiliari e dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.
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