Il rimborso spese di trasporto dei consiglieri è 316 ter c.p.

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Un consigliere regionale eletto in Calabria  comunicava mediante autocertificazione che avrebbe spostato la propria residenza da Reggio Calabria a Messina, ciò al fine di ottenere illecitamente, quale consigliere fuori Regione, rimborsi per l’utilizzo negli spostamenti di mezzo proprio. Tale circostanza risultava non rispondente al vero, poiché emergeva che, al trasferimento della residenza anagrafica non era corrisposta quella effettiva, avendo lo stesso continuato ad abitare stabilmente a Reggio Calabria.

La Corte di Appello di Messina in riqualificazione dell’originaria imputazione di truffa aggravata e continuata e di falsità ideologica del privato in atto pubblico, rispetto al quale il GIP aveva mandato assolto l’imputato, lo condannava successivamente per il reato di cui all’art. 316. ter comma I c.p.

La Suprema Corte di Cassazione (Sent. n. 50225/2015), condividendo in punto di fatto e di diritto le argomentazione della Corte reggina, respingeva il ricorso dell’imputato.

Invero, correttamente il Giudice di merito aveva escluso che la condotta dell’imputato fosse connotata da quegli artefici e raggiri necessari ad integrare la truffa.  In altre parole, è stato ritenuto che il mero mendacio, consistente nell’aver presentato la sopracitata autocertificazione, non potesse integrare la truffa aggravata, come inizialmente contestata.

L’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato costituisce una norma sussidiaria volta a punire condotte residuali rispetto al reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art 640 II comam c.p.).  La fattispecie criminosa ex art 316 ter comma I c.p. si caratterizza per la presentazione di una dichiarazione falsa (ovvero per l’omissione di informazioni), che difetta  dei  requisiti degli artifici/raggiri e dell’ induzione in errore – tipici invece della condotta fraudolenta.

La Corte di Cassazione ha condiviso le argomentazioni della Corte reggina la quale ha escluso che il mero mendacio, ritenuto sussistente, da parte del consigliere calabrese potesse integrare la truffa.

La menzogna, insieme al silenzio, può rilevare ex art 640 c.p. qualora l’ agente abbia un obbligo giuridico ad informare  ( come nella truffa contrattuale dove il silenzio serbato da chi ha il dovere di esporre determinate situazione ha lo scopo di  estorcere un consenso che non sarebbe  altrimenti prestato). Solo in tale circostanza la condotta del soggetto ingannatore è idonea, mediante il silenzio o il mendacio, a ingenerare nell’ente erogatore un affidamento attraverso cui può veicolarsi un’artificiosa rappresentazione della realtà, tale da integrare gli estremi della truffa aggravata.

Nel caso sottoposta al vaglio dei Giudici di Legittimità, la condotta del consigliere regionale difettava dei requisiti di artificio/raggiro e di induzione in errore, residuando in una mera attestazione falsa di uno status giuridico.  A fronte del modulo predisposto dalla Regione Calabria, dove si richiedeva l’ indicazione del luogo di residenza, e compilato da consigliere, conseguiva automaticamente il calcolo e l’erogazione delle spese di trasporto. La conoscenza effettiva della residenza sarebbe stata,  infatti, oggetto soltanto di un successivo ed eventuale riscontro incrociato di dati. Da ciò si evince la mancanza di qualsiasi attività volta da parte dell’agente ad indurre in errore il soggetto erogatore del contributo.

Le Sezioni Unite ( Sent 19 aprile 2007) hanno precisato che “il procedimento di erogazione delle pubbliche sovvenzioni non presuppone l’effettivo accertamento da parte dell’erogatore dei presupposti del singolo contributo, ma ammette che il riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sulla mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente a una fase successiva le opportune verifiche.”

Infine, l’art 316 ter c.p. tutela la corretta allocazione delle risorse pubbliche verso quei destinatari che, avendo ottenuto il finanziamento, presentano quei requisiti tali da poter realizzare i fini sottesi all’erogazione. Per contributo deve intendersi non solo le erogazioni di provvidenza destinate a sostenere la attività produttive nazionali o le misure assistenziali ma,ogni erogazione rilasciata dallo Stato o da altri soggetti funzionali, destinata al raggiungimento di un fine. Vi rientrano, quindi, a pieno titolo, anche le spese di trasporto sostenute dai consiglieri regionali per il raggiungimento della sede dell’ente territoriale presso la quale svolgono il mandato.

Nonostante quanto sopra detto,  non puo’  che permanere il fatto che il cambio di residenza ,poichè fittizio, abbia avuto lo scopo di creare una realtà apparente e tale idonea a ingenerare in errore l’ente erogatore. La condotta consistente nella autocertificazione mendacia, se letta in tal senso,poteva essere altresì correttamente inquadrata nella fattispecie di truffa aggravata

 

 

Alessia Ciavattini

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