Quando arrivano i rimborsi 730 2023? Dal prossimo 2 maggio sarà disponibile sul portale dell’Agenzia entrate la versione precompilata del modello 730/2023 redditi 2022. Nonostante i contribuenti possano optare per il modello ordinario, sono tenuti a trasmettere la dichiarazione dei redditi tutti coloro che hanno conseguito redditi nell’anno 2022 e non rientrano nelle ipotesi di esonero elencate dall’Agenzia entrate all’interno delle istruzioni di compilazione (queste ultime disponibili sul portale “agenziaentrate.gov.it – Schede informative e servizi – Dichiarazioni – 730/2023 – Modello e istruzioni”).
Oltre alla possibilità di trasmettere in autonomia il modello (grazie ai servizi telematici dell’Agenzia entrate) è possibile rivolgersi:
- Al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico);
- Ad un Caf – dipendenti;
- A professionisti abilitati;
consegnando un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato. A prescindere dalla modalità di invio e dal modello utilizzato, la dichiarazione dei redditi rappresenta il momento finale del rapporto tra il contribuente e l’Erario.
In questa sede:
- Si sommano tutti i redditi totalizzati o percepiti dall’interessato nel 2022;
- Si calcola l’Irpef lorda dovuta;
- Si sottraggono dall’Irpef lorda le detrazioni d’imposta;
ottenendo così la tassazione netta dovuta dal contribuente.
A questo possono verificarsi due ipotesi:
- L’Irpef netta è inferiore a quanto già trattenuto al soggetto nel corso del periodo d’imposta (conguaglio 730 a credito);
- L’Irpef netta effettivamente a carico del contribuente è superiore a quanto già trattenuto (conguaglio 730 a debito).
Nel secondo caso è necessario versare all’Erario (o subire una corrispondente trattenuta in busta paga o nel cedolino della pensione) le imposte ancora dovute. Al contrario, a fronte di un conguaglio a credito il contribuente ha diritto a ricevere un rimborso in busta paga (o direttamente dall’Agenzia entrate) pari alle imposte pagate in eccesso.
Analizziamo in dettaglio quest’ultimo aspetto ed in particolare quali sono le tempistiche per i rimborsi 730 2023.
Indice
Rimborsi 730/2023: con sostituto d’imposta
Il sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) svolge una serie di operazioni per conto dell’Erario, come il trattenere (in sede di erogazione dei redditi) e versare con modello F24 le ritenute fiscali a titolo d’acconto operate nei confronti dei percipienti, nonché effettuare il conguaglio 730 trattenendo o rimborsando le somme, sempre per conto dell’Erario.
Dipendenti
Nel caso in cui il contribuente inserisca nel 730 un sostituto d’imposta (datore di lavoro) quest’ultimo deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio. Per quanti trasmettono la dichiarazione successivamente, il rimborso è corrisposto, sempre in busta paga, nella prima retribuzione utile o comunque in quella di competenza del mese successivo quello in cui il datore ha ricevuto il modello 730-4.
Il sostituto non esegue tuttavia alcun rimborso della singola imposta se la somma che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro. Il recupero delle somme anticipate in busta paga per conto dell’Erario, avviene mediante compensazione con i debiti da versare con modello F24.
Pensionati
Per i pensionati che, al contrario, indicano nel 730 come sostituto d’imposta l’ente pensionistico, è quest’ultimo ad occuparsi del rimborso delle somme, a partire “dal mese di agosto o di settembre” (guida Agenzia entrate).
Rimborsi 730/2023: con sostituto d’imposta ma rimborso da parte dell’AE
L’Agenzia entrate (nei casi previsti dalla legge) può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato “entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine” (istruzioni AE).
Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è corrisposto dall’Agenzia entrate, con le stesse modalità utilizzate per i 730 presentati senza sostituto d’imposta, entro il “sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine”.
Il rimborso erogato dall’AE avviene per i 730 (ordinari o precompilati) con modifiche rispetto alla stessa dichiarazione precompilata che, alternativamente:
- Incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e presentano elementi di incoerenza, quali:
- Scostamento per importi significativi fra il credito Irpef e i dati risultanti nei modelli di versamento, nelle CU e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
- Altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle CU;
- Situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità emerse negli anni passati;
- Determinano un rimborso superiore a 4 mila euro.
Rimborsi 730/2023: Inps quale sostituto d’imposta
I 730 dei pensionati con Inps come sostituto d’imposta riceveranno i rimborsi a partire dal cedolino del mese di agosto. Come reso noto dall’Istituto con riferimento al conguaglio da modello 730/2022 (quello, per intenderci, effettuato lo scorso anno) il mese di agosto coincide con “le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 per i pensionati / contribuenti che abbiano optato per INPS quale sostituto d’imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate entro la data del 30 giugno scorso” (“inps.it – INPS Comunica – Notizie”).
Si ricorda che è disponibile su “inps.it – Pensione e Previdenza – Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” la piattaforma telematica che permette ai pensionati di consultare i conguagli derivanti dalle dichiarazioni dei redditi che l’Inps riceve dall’Agenzia entrate.
Il servizio è disponibile soltanto se muniti delle credenziali SPID, CIE o CNS.
Rimborsi 730/2023: senza sostituto d’imposta
Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato senza indicare alcun sostituto d’imposta, il rimborso del credito è effettuato direttamente dall’Amministrazione finanziaria, in base alle tempistiche di elaborazione della pratica.
Un modo per velocizzare l’iter di liquidazione è fornire preventivamente all’Agenzia entrate le coordinate del conto corrente bancario o postale (codice IBAN), su cui si intendono ricevere le somme. In questo modo si evita una richiesta esplicita da parte dell’AE, riguardante la comunicazione delle coordinate bancarie, in grado di posticipare i tempi di pagamento.
La richiesta di accredito può essere effettuata:
- Online tramite la specifica applicazione disponibile sul portale “agenziaentrate.gov.it” (coloro che sono già registrati ai servizi telematici possono utilizzare il canale Fisconline);
- In alternativa, utilizzando l’apposito modello (disponibile sempre sul portale AE) che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia entrate ovvero consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio AE, allegandosi copia di un documento di identità (in tal caso la consegna può essere effettuata anche da un’altra persona, compilando la sezione del modello riservata alla delega ed allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato).
In assenza di coordinate bancarie, il rimborso delle imposte è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita, emessi da Poste Italiane S.p.A.