Riforme costituzionali, testo del ddl e relazione tecnica: tempi e Comitato

Redazione 12/06/13
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Disponibile il testo del ddl sulle riforme costituzionali, mentre si è conclusa la prima riunione dei 35 saggi indicati dal governo e ufficialmente accolti dal presidente della Repubblica per stilare la road map del rinnovamento dell’architrave istituzionale.

Innanzitutto, il ddl approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso venerdì, prevede la formazione del Comitato cosiddetto “dei 40”, ossia un ibrido delle due Commissioni Affari Costituzionali, composto in egual misura da deputati e senatori – venti per sponda – che dovranno guidare il Parlamento nell’approvazione dei vari provvedimenti dedicati alla riscrittura della seconda parte della Costituzione.

Come si specifica all’articolo 2 del ddl, infatti, “Il Comitato esamina i progetti di legge di revisione costituzionale degli articoli di cui ai Titoli I, II, III e V della Parte seconda della Costituzione”, cioè quelli afferenti il sistema politico, di rappresentanza e di elezione dei parlamentari nonché della forma di governo, oltre alla pubblica amministrazione (Titolo III).

Compito del Comitato, dunque, sarà quello di analizzare i provvedimenti pervenuti in sede referente e dunque non legislativa, per sottoporli all’attenzione delle Camere in vista dell’ok dai due rami del Parlamento. I testi all’esame potranno essere disegni di legge di natura costituzionale o, in alternativa, di legge ordinaria.

Quindi, la scadenza dei lavori: come annunciato dal ministro per le Riforme istituzionali Gaetano Quagliariello, il calendario arriva al mese di ottobre 2014: diciotto mesi esatti per condurre in porto l’atteso riassetto dello Stato e delle sue forme di rappresentanza.

Tempi ancor più serrati, poi per il Comitato dei 40: entro quattro mesi dalla prima seduta, dovrà trasmettere alle Camere gli atti di natura costituzionale che si sarà trovato ad approvare, approntando anche eventuali relazioni di minoranza. 

Resta il fatto che le norme adottate dal Comitato e certificate dalle due Camere, potranno sempre essere soggette a referendum nell’arco dei 90 giorni dalla pubblicazione, qualora ne facciano richiesta “un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”.

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