Riforma reclutamento insegnanti, decreto PNRR: le novità del maxi emendamento

Elena Bucci 27/06/22
*aggiornamento del 27/06/2022: nella seduta del 22 giugno 2022 è stata rinnovata la fiducia al Governo per approvare il maxi emendamento interamente sostitutivo del ddl di conversione del d-l n. 36, recante ulteriori misure per l’attuazione del decreto PNRR 2.

Nei prossimi paragrafi vediamo tutti i cambiamenti apportati alla riforma reclutamento insegnanti con l’approvazione dell’emendamento.

Maxi emendamento

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto PNRR 2, con cui si avvia formalmente la riforma reclutamento insegnanti. Il nuovo pacchetto scuola inserito all’interno del provvedimento, prevede una serie di innovazioni riguardo alle procedure di reclutamento e al percorso di formazione degli insegnanti.

Nello specifico, al fine di soddisfare l’obiettivo delle 70mila immissioni in ruolo, la riforma del reclutamento prevede due percorsi separati: uno di formazione accademica per i nuovi insegnanti ed uno per i docenti precari.

Per l’accesso alla carriera di insegnante, dunque, questa riforma introduce un percorso universitario di formazione iniziale da almeno 60 crediti formativi, aggiuntivi rispetto alla laurea, e una prova finale. A seguite, gli aspiranti docenti dovranno sostenere un concorso pubblico e, infine, assolvere un periodo di prova in servizio della durata di un anno.

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Vediamo nel dettaglio tutte le novità del decreto PNRR 2, entrato in vigore il 1 maggio 2022, sul mondo della scuola.

Riforma reclutamento insegnanti: abilitazione e assunzione

Come si legge nel testo del decreto e nel maxi emendamento approvato il 22 giugno 2022, secondo la nuova riforma il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruoli a tempo indeterminato si articola in:

  1. un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;
  2. un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
  3. un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusivo.

Il maxi emendamento in argomento, dunque, ha confermato la struttura del sistema di reclutamento dei docenti precedentemente stabilita dal decreto PNRR 2.

La riforma prevede dunque un percorso universitario di formazione iniziale da almeno 60 crediti formativi, aggiuntivi rispetto alla laurea, e una prova finale per sviluppare e accertare “le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche“. Vi potranno accedere i neolaureati o gli studenti “anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico“.

A seguire, gli aspiranti insegnanti dovranno sostenere un periodo di tirocinio nelle scuole, affiancati da alcuni docenti tutor.

L’abilitazione ottenuta consentirà l’accesso ai concorsi pubblici nazionali, indetti su base regionale o interregionale” per la copertura delle cattedre vacanti. Infine, i vincitori saranno assunti per un periodo di prova in servizio della durata di un anno, che si concluderà con una valutazione sulle competenze didattiche acquisite dal docente. In caso di esito positivo, è prevista l’immissione in ruolo.

Riforma reclutamento insegnanti, maxi emendamento: cosa cambia?

Ecco le principali modifiche apportate dal maxi emendamento alla riforma per la formazione e il reclutamento degli insegnanti:

  • verranno riconosciuti i 24 CFU nei percorsi di formazione iniziale per docenti per accedere ai concorsi nazionali. Fino al 31 dicembre 2024, infatti, sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che abbiano conseguito 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022;
  • 10 CFU del piano formativo dovranno essere di area pedagogica;
  • si potrà accedere ai percorsi abilitanti solo dopo la laurea magistrale o durante la frequenza della magistrale stessa;
  • saranno eliminati i test a crocette, che lasceranno spazio alle domande aperte su conoscenze disciplinari, didattiche, metodologiche, lingua inglese e informatica;
  • potranno partecipare ai percorsi di specializzazione sul sostegno, almeno fino al 31 dicembre 2024, i candidati che abbiano accumulato almeno 3 anni di servizio sul sostegno negli ultimi 5 anni, in possesso di abilitazione all’insegnamento;
  • sarà stabilito un vincolo di permanenza per 3 anni nella sede di prima assegnazione per i docenti neoassunti;
  • per quanto riguarda i docenti precari senza abilitazione che accedono al concorso, devoo aver svolto almeno uno dei tre anni di servizio richiesti dei 3 anni di servizio richiesti nella specifica classe di concorso.

Riforma reclutamento insegnanti, fase transitoria

Nella riforma per il reclutamento di insegnanti di scuola media e superiore, è compresa una fase transitoria, che ha l’obiettivo di accelerare l’immissione in ruolo dei docenti fino al 31 dicembre 2024.

Tale percorso alternativo prevede che chi si si fermerà a 30 crediti durante gli studi, avrà comunque la possibilità di partecipare a una selezione concorsuale e, in caso di superamento, acquisire gli altri 30 nel corso del primo anno di insegnamento, che sarà a tempo determinato e, su richiesta, part time.

Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l’abilitazione all’insegnamento e sono, conseguentemente, sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.

Riforma reclutamento insegnanti, docenti precari

Inoltre, al concorso pubblico (regionale o interregionale), potranno accedere anche i docenti precari che abbiano svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali per almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, negli ultimi 5 anni.

La riforma prevede che, in questo caso, i vincitori del concorso conseguano 30 crediti universitari e svolgano la prova di abilitazione per poter passare di ruolo.

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Elena Bucci

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