Riforma professioni, il tirocinio croce e delizia dei commercialisti

Redazione 07/08/12
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Se c’è un terreno insidioso per la riforma delle professioni, quello è certamente la “nuova era” dei tirocini. Come noto, la riforma in via di pubblicazione prevede un’uniformità di durata per tutte le esperienze “ponte” tra carriera universitaria e esperienza professionale, che copra un arco standard di 18 mesi per i notai come per gli architetti, per i periti come per agli assistenti sociali, per gli ingegneri come per i commercialisti.

E proprio sul versante degli esperti alla contabilità e dei “dottori delle tasse”, si apre un fronte piuttosto delicato, non risolto dalla circolare emanata dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero guidato da Paola Severino lo scorso 4 luglio, concernente “Durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate“. Il documento si era reso necessario per discernere tra vecchia e nuova normativa, con rischio di creare un corto circuito tra i i propositi futuri del governo e le regole vigenti per i tirocini in corso.

Ora, il problema si ripresenta per i dottori commercialisti, i quali hanno già a pieno regime una lunga serie di rapporti convenzionati con molte sedi universitarie, che prevedono la possibilità di svolgere una prima parte del tirocinio già negli ultimi mesi del periodo di studi. In modo tale, il percorso di accesso al mondo delle professioni dovrebbe risultare abbreviato e maggiormente integrato alla coeva ultima fase di preparazione accademica.

Peccato, però, che l’impasse tra vecchie e nuove disposizioni sia rispuntato fuori, proprio perché, né all’interno della Circolare ministeriale suddetta, né nelle specifiche della regolamentazione dei tirocini nell’alveo della riforma delle professioni, né, tantomeno, tra gli articoli del decreto Cresci Italia, che ha gettato le basi per il reset dei tirocini, venga esplicitato che le convenzioni in essere vadano mantenute. Insomma, senza una valida chiarificazione giuridica, chi, come i commercialisti, si trovava all’avanguardia, prevedendo già prima della riforma i 6 mesi iniziali del tirocinio in anticipo rispetto alla seduta di laurea, rischia di rimanere improvvisamente indietro.

Anche per i commercialisti, però, gli aspetti di ammodernamento non mancano, poiché sia nell’accesso a settori storicamente ostici, come il pubblico impiego, o, per proseguire, in materia di paracadute assicurativi, le  novità dispiegate nel regolamento sono molte e significative per la categoria dei dottori contabili. Insomma, per completare l’opera manca soltanto la ciliegina – non di poco conto – del prolungamento sulla validità delle convenzioni esistenti con gli atenei.

Di sicuro interesse, tra le note positive, il capitolo della formazione successiva alla “corona di alloro”. Una volta laureati, infatti, gli aspiranti commercialisti potranno partecipare a corsi preparatori all’esercizio della professione. La durata di questi sarà di non meno di 200 ore e materie, prove e crediti formativi andranno specificati dai vari consigli nazionali. Parlando di canali di svolgimento del tirocinio, inoltre, con il nuovo testo viene specificata la possibilità di svolgimento all’interno di enti e professionisti stranieri. 

Passando al versante assicurazioni, potrebbero arrivare novità proprio per chi il tirocinio lo ha concluso da poco, quei giovani che, appena avviati alla professione e operanti all’interno di studi presso  quali emettono le fatture. Non è esclusa, per loro, la nascita di una polizza più soft, proprio in virtù del minr fattore di rischio per il professionista.

Va messa in risalto, poi, l’inedita facoltà di svolgere il tirocinio all’interno di uffici pubblici, branca professionale in precedenza preclusa ai neolaureati. Aria fresca anche sul versante del procedimento disciplinare, dove viene messo in chiaro che il collegio giudicante non sarà formato solo da pari ruolo, ma anche da membri esterni. Facile prevedere, per la disciplina in oggetto, un arrivo di figure provenienti dall’universo giudiziario. Chi siede nel Consiglio degli ordini, con la nuova riforma, non potrà avvalersi della carica di membro del collegio.

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