Riforma Pensioni, RITA più facile con l’autocertificazione dei requisiti

I chiarimenti operativi nella Circolare della Covip

Redazione 12/02/18
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Dopo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018, ora per la RITA, la Rendita integrativa temporanea anticipata, arrivano i chiarimenti operativi da parte della Covip, la Commissione Vigilanza sui fondi pensione. Quest’ultima ha pubblicato in questi giorni la circolare n. 888, fornendo delle precisazioni sulle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2018, sui requisiti per i richiedenti, ma anche sugli obblighi informativi dei fondi pensione verso i propri iscritti.

Requisiti per accedere alla RITA

I requisiti per accedere alla RITA per le forme complementari in regime di contribuzione definita sono:

  • aver cessato l’attività lavorativa,
  • avere non più di 5 anni dalla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia,
  • avere almeno 20 anni di contributi versati,
  • aver maturato almeno 5 anni di partecipazione a un fondo complementare.

In alternativa per i disoccupati da 24 mesi i requisiti scattano a 10 anni dall’età di pensionamento. Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2018 ha reso strutturale la Rendita integrativa temporanea anticipata, e ha cancellato la necessità di una certificazione Inps dei requisiti Ape anche per fare domanda della Rita.

“Diversamente dalla disciplina previgente in tema di RITA – si legge nella circolare -, la sussistenza dei requisiti sopra indicati non è vincolata al rilascio di un’apposita attestazione da parte dell’INPS, come in precedenza previsto dall’art. 1, comma 168, della Legge 232/2016 al quale il comma 188 faceva rinvio”.

“Quanto alla documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori – si aggiunge – , potrà essere acquisito l’estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell’INPS, oppure gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti la RITA”.

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Come funziona la RITA

Nella Circolare la Covip ha inoltre precisato che è il lavoratore a fissare l’ammontare di montante contributivo da liquidare come Rita e nel corso dell’erogazione il montante cala progressivamente continuando, tuttavia, a produrre rendimenti. La rendita integrativa temporanea anticipata (Rita) dovrà essere erogata con bonifici non superiori ai tre mesi.

Altra novità  riguarda gli obblighi informativi da parte del Fondo Pensione: salvo diversa disposizione dell’iscritto, il fondo pensione dovrà riversare il montante residuo nel comparto più prudente e dovrà informare in maniera molto chiara, nella documentazione per la richiesta della Rita, dei costi amministrativi legati a questa nuova prestazione, che dovranno essere il più possibile contenuti.

Ricordiamo che resta invariato il trattamento fiscale, ovvero ritenuta del 15% che viene ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15esimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Infine la Covip fa alcune precisazioni sul ricalcolo delle rate: durante il periodo di erogazione di Rita l’iscritto al fondo potrà cambiare il comparto di investimento del montante residuo: “Le rate da erogare verranno ricalcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell’incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso”.

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