Riforma Pensioni, Quota 41: quali sono i requisiti d’accesso?

Redazione 15/12/16
La Legge di Stabilità approvata nei giorni passati dal Parlamento ha sancito importanti modifiche alla disciplina pensionistica. L’attuazione è prevista tra i prossimi gennaio e maggio 2017.

Tuttavia, all’indomani della nomina del nuovo Premier Paolo Gentiloni, c’è chi spera nella revisione in melius di alcune previsioni della Legge di Bilancio, e chi invece ne teme la futura abrogazione.

SPECIALE PENSIONI: scopri qui l’eBook di 82 pagine in formato PDF con 1 anno di aggiornamenti inclusi inviati direttamente tramite email!

Le critiche alla Quota 41

Una degli istituti che più ha fatto discutere è proprio la c.d. Quota 41, dedicata ai lavoratori “precoci”: questa anticiperebbe il trattamento pensionistico di soli 10 mesi per gli uomini e di 1 anno e 10 mesi per le donne. In particolare, i requisiti per risultare beneficiari della pensione anticipata de quo risultano del tutto stringenti. Vediamoli insieme.

Potrebbe interessarti anche: Pensioni precoci, cosa cambia per la pensione anticipata e la Quota 41

Si definisce “precoce” il lavoratore che abbia versato contributi effettivi, anche non in maniera continuativa, per almeno 12 mesi antecedenti il compimento del 19° anno d’età. Oltre a rientrare in questa definizione, il potenziale beneficiario deve:

  • aver versato 41 anni complessivi di contributi;
  • aver compiuto 57 anni d’età se lavoratore dipendente, 58 anni d’età se autonomo;

sempre che abbia presentato tutti i requisiti entro il IV trimestre del 2015.

Il lavoratore in quale categoria deve rientrare?

Fino a qui, nulla quaestio. Se non fosse che l’articolo 1, comma 199 della Legge di Bilancio 2017 prevede un ulteriore ferrato requisito: il lavoratore deve rientrare tra una delle categorie previste per l’Ape Sociale, ossia

  •  Disoccupati con almeno 30 anni di contributi, che non percepiscano ammortizzatori sociali (da almeno 3 mesi) e il cui rapporto di lavoro sia cessato per: licenziamento collettivo, per giusta causa o tramite risoluzione consensuale nell’ambito di una procedura di conciliazione;
  • Lavoratori con almeno 30 anni di contributi, invalidi almeno al 74%;
  • Lavoratori con almeno 30 anni di contributi che abbiano accudito per almeno 6 mesi un familiare disabile grave convivente (coniuge o parente di 1°grado).

Per approfondire, visita lo speciale su: RIFORMA PENSIONI

  • Lavoratori con almeno 36 anni di contributi che per almeno 6 anni di vita lavorativa abbiano svolto, continuativamente, attività gravose. L’elenco previsto dal d.lgs. 67/2011 sarà integrato da nuove mansioni lavorative (gli operai dell’edilizia, dell’industria estrattiva e del settore conciario, i macchinisti, il personale viaggiante, gli infermieri, i camionisti, gli assistenti di persone non autosufficienti, le maestre d’asilo, i facchini, gli spazzini, gli addetti alle pulizie).

A tal fine, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2017 è previsto un decreto attuativo che aggiorni l’elenco suddetto, specifichi le modalità di accesso e i criteri di priorità con cui si assegneranno le pensioni anticipate in caso di un numero di richieste superiore a quello delle disponibilità finanziarie (360 milioni per il 2017; 550 milioni per il 2018; 570 milioni per il 2019; 590 milioni dal 2020).

Si è creato, dunque, un profondo divario tra i lavoratori rientranti almeno in una delle su elencate categorie, e quelli, invece, rimasti esclusi, seppur precoci. Questi ultimi, infatti, possono godere, ad oggi, solo del beneficio istituito dalla l.335/1995, ossia dell’aumento del 50% dei contributi versati durante gli anni di lavoro ante maggiore età, ma solo ai fini del computo della pensione finale.

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento