Riforma Madia, è in vista una “deregulation” per l’organizzazione dei servizi locali

Michele Nico 03/09/15
La legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”, getta le basi per una riforma della disciplina dei servizi pubblici locali, recando però indicazioni che, nella maggior parte dei casi, ripercorrono il solco degli interventi già intrapresi dal legislatore negli ultimi anni.

I principi e i criteri direttivi che, secondo il relativo testo, dovrebbero orientare la redazione di decreti legislativi per il riordino della materia si snodano lungo vie ben note, e talora già oggetto di compiuta disciplina in altra sede.

Così accade, per esempio, in ordine alla “definizione (…) dei criteri per l’organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (art. 19, primo comma, lett. d) della nuova legge), visto che l’art. 3-bis della legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dall’art. 25, comma 1, legge 27/2012, è per l’appunto intitolato “ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali”.

Non diversamente, la “definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali” o la“previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi” (lettere h) e o) dell’art. 19) sono ambiti già in larga parte disciplinati con il dlgs 206/2005, avente per oggetto il codice del consumo e operante il riassetto della normativa posta a tutela del consumatore.

Anche la “previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi” (art. 19, primo comma, lett. l) è un tema “storico” ormai ricorrente, tant’è che l’espressione sembra mutuata dal titolo dell’art. 8 del DPR 168/2010, emanato in attuazione dell’art. 23-bis del Dl 112/2008, convertito in legge 133/2008, e giunto a capolinea con il referendum del 12-13 giugno 2011.

Perfino gli “incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli Enti locali che favoriscono l’aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero l’eliminazione del controllo pubblico” (lett. f dell’art. 19) altro non sono che la riproposizione di stimoli alla virtuosità delle gestioni, secondo una metodologia già sperimentata in passato, peraltro senza grande successo.

Nel contesto in esame appare degno di interesse, per contro, il criterio che promette una “individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti” (lettera n) dell’art. 19).

Concludendo si può osservare che, dopo anni di incertezza normativa e vani tentativi di riforma dei servizi locali, l’impulso legislativo di regolamentazione in materia appare quasi esaurito o, quanto meno, in fase decrescente, di modo che la strategia delle forme organizzative al servizio del territorio sembra tornare, oggi più che mai, alle scelte fondamentali e alla potestà decisionale degli Enti locali soci, con tutte le responsabilità amministrative che tutto ciò inevitabilmente comporta.

Michele Nico

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