L’INAIL tramite circolare ha dunque specificato che nel caso in cui il funzionario di vigilanza, nel corso dell’accertamento, non ravvisi nel contratto nessuno specifico progetto o viceversa constati che l’individuazione progettuale si traduce in mera, vuota “clausola di stile” volta a dissimulare il reale rapporto di lavoro, sarà tenuto a procedere alla riqualificazione relazionale di collaborazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il funzionario preposto alla vigilanza, ai fini del mantenimento dell’“autenticità” progettuale, dovrà, in particolare, appurare la fondatezza di alcuni precisi requisiti.
Nello specifico si troverà ad accertare la sussistenza di: collegamento funzionale a un determinato risultato finale, dovendo essere il progetto funzionalmente congiunto ad un esito finale, identificandone il contenuto caratterizzante così come il risultato conclusivo idoneo a conseguire un localizzato interesse del committente che sia, a sua volta, obiettivamente riscontrabile; autonoma identificabilità previa mancata coincidenza con l’oggetto sociale del committente, nel senso che il progetto non va composto di semplice riproposizione dell’oggetto sociale del committente, dovendo di contro presentare una doverosa specificità autonomistica di contenuti ed obiettivi; infine esecuzione di compiti non meramente operativi o ripetitivi, che possono essere determinati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, pur a fronte della precisazione sottoscritta dall’INAIL che indica come l’intervento della contrattazione sia di natura puramente facoltativa, non subordinando quindi l’applicabilità della presunzione.
Qualora dovessero risultare insufficienti i menzionati requisiti, il progetto andrà valutato come inesistente con la conseguenza, in termini di sanzioni, che comporta l’alterazione del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fin dalla data costitutiva del medesimo. L’INAIL, al riguardo, ha premuto nell’evidenziare come l’art. 69, comma 1, del d.lgs. 276/2003, secondo l’interpretazione ufficiale offerta dal legislatore, vada ad introdurre una presunzione assoluta di subordinazione. L’INAIL ha rivolto nuovamente l’attenzione su quanto disposto dal comma 2 dell’art 69 del D.Lgs. n. 276/2003, con riferimento alla circostanza in cui il collaboratore a progetto veda effettuare l’attività mediante prassi analoghe rispetto a quella svolta dagli stessi lavoratori dipendenti dell’impresa committente, eccezione fatta per le prestazioni considerate di elevata professionalità e come tali specificatamente menzionate dai contratti collettivi redatti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più emblematiche a livello nazionale.
Seguendo la suddetta ipotesi, dal momento che viene ad operare una presunzione relativa di subordinazione con effetto retroattivo, suscettibile di prova contraria da parte del committente, il personale ispettivo sarà chiamato ad accertare che lo svolgimento da parte del collaboratore della rispettiva attività avvenga prevalentemente con carattere di continuità, scortando le procedure proprie dei lavoratori subordinati dell’impresa committente. A ciò, si assomma agli oneri spettanti al personale di vigilanza, anche il controllo atto a valutare che l’inclusione della prestazione non figuri tra quelle di elevata professionalità, così individuate dai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
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