Il Consiglio dei ministri dello scorso 30 aprile, oltre ad approvare il Decreto Coesione, ha adottato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della Legge delega sulla riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023 numero 111), opera una complessiva revisione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle società ed enti (Ires): in sostanza si continua a parlare di Riforma Irpef.
Con riguardo all’Irpef, le modifiche interessano, tra gli altri, i redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo.
Analizziamo le novità in dettaglio le nuove regole della Riforma Irpef, sia per dipendenti sia per autonomi.
Leggi qui il testo della delega sulla riforma fiscale
Riforma Irpef: i redditi di lavoro dipendente
In attuazione della riforma fiscale, il decreto legislativo approvato in Consiglio dei ministri, amplia le fattispecie escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Nello specifico, sono esclusi i contributi e i premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti “per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie”.
Bonus 100 euro
L’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1) – 2.4) della Legge delega per la riforma fiscale ha indicato tra i principi e criteri direttivi che il Governo è chiamato ad osservare per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali, in misura agevolata:
– sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia;
– sui redditi indicati all’articolo 49 del TUIR, riferibili alla percezione della tredicesima mensilità.
Con riguardo a quest’ultimo aspetto, nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima, il decreto approvato in Consiglio dei ministri prevede l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti.
Destinatari della misura saranno coloro per i quali, nel 2024, ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
– reddito complessivo non superiore a 28 mila euro;
– coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, ovvero almeno un figlio a carico se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto il figlio e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente separato (ovvero se sono presenti figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente separato);
– imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (eccezion fatta per pensioni ed assegni ad esse equiparati) percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.
Riforma Irpef: i redditi di lavoro autonomo
Il decreto in parola introduce, quale criterio generale per la determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività, sulla falsariga di quanto dispone l’articolo 51, comma 1, del TUIR per i redditi di lavoro dipendente.
Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra:
– tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale;
-e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo d’imposta nell’esercizio dell’attività.
Fattispecie escluse dal reddito
In tema di somme esenti da tassazione, la riforma fiscale prevede inoltre che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche:
– le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente;
– il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.
Principio di cassa
Viene confermato il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei redditi al singolo periodo d’imposta.
In sostanza, rileva ai fini fiscali il momento della percezione dei compensi mentre i costi sono deducibili soltanto all’effettivo sostenimento della spesa.
Sono fatte salve le deroghe previste, ad esempio, per ammortamenti, canoni di leasing e quote Tfr.
Tassazione separata
Il regime della tassazione separata è esteso alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.
Neutralità fiscale
Il decreto legislativo introduce il principio di neutralità fiscale (dal momento che non si realizzano plusvalenze e minusvalenze) con riguardo a:
– operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti;
– apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici;
– apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.
Applicazione delle nuove misure, da quando?
Nella seguente tabella ecco descritte le tempistiche di applicazione delle nuove misure introdotte dalla Riforma Irpef:
Novità Riforma Irpef | Entrata in vigore |
Redditi da lavoro autonomo | Dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto |
Spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente | Regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime |
Imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta | Le disposizioni hanno effetto anche per i periodi d’imposta antecedenti quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi |