Nello specifico, infatti, la nuova legge sul lavoro determina che, per contratti di durata semestrale o superiore, la proroga del contratto debba avvenire a 90 giorni dalla scadenza, oppure 60 per i rapporti più brevi.
Ora, invece, la circolare 27/2012 emanata dal Ministero del Lavoro annuncia che il lasso di tempo che deve trascorrere tra un rapporto e il seguente, andrà definito in maniera esclusiva a livello di contrattazione nazionale, soddisfacendo così le richieste espresse a più riprese dalle parti sociali.
L’anticamera dei precari potrebbe, in questa maniera, ridursi a massimo un mese, invece dei preventivati 60 o 90 giorni a seconda della lunghezza del contratto.
A muovere critiche e osservazioni su questo intervallo “standard” inserito nella riforma Fornero, erano infatti tanto gruppi parlamentari, quanto sindacati e imprese, cui il governo aveva risposto assicurando che la non prorogabilità oltre il trentaseiesimo mese di subordinazione a termine scongiurasse il rischio di eventuali abusi del termine.
Ora, con questa nuova circolare interpretativa, viene sancito come i 60 o i 90 giorni potranno essere ridotti a 20 e 30 direttamente da parte del tavolo della negoziazione collettiva, anche se alcuni, pesanti interrogativi restano.
In fattispecie, rimane ancora da chiarire come i contratti già esistenti e in procinto di conclusione, potranno essere uniformati alla legislazione vigente, essendo pressoché assenti, nelle disposizioni valevoli sul bacino nazionale, norme che regolamentino i tempi di attesa tra scadenza ed eventuale rinnovo per tipologie di lavoro.
A vedersi investito di questo nuovo “rischio esodati” tra i precari, sarebbero addirittura 400mila rapporti lavorativi, di cui quasi la metà in vigore all’interno degli uffici pubblici.
Quel che è certo è che, con il nuovo documento, il potere di intromissione diretta da parte del Ministero del Lavoro viene ridotto sensibilmente, solo alle casistiche incluse già nella riforma Fornero e rispondenti alla categoria delle “ragioni qualificate”, cioè l’apertura di un’attività o la conferma di un contributo centrale già attivo.
La trasmissione della particolare delega al livello di contrattazione collettiva era stata, comunque, già introdotta anche dal decreto sviluppo, o legge 134/2012, nel quale era previsto un limite temporale tra i 20 e i 30 giorni, a seconda della durata del rapporto, per le attività stagionali, esautorando di fatto già il Ministero dal potere di ingerenza.
Leggi la circolare emanata dal Ministero del Lavoro
Leggi il testo della riforma del lavoro
Leggi il testo del decreto sviluppo
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