Riforma Fornero e licenziamenti, tutto sulla conciliazione. La circolare

Redazione 17/01/13
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Licenziamenti dopo la riforma Fornero, ecco le linee guida per la conciliazione. Il Ministero del Welfare ha diramato la circolare esplicativa 3/2013  dove trovano spazio tutte le informazioni riguardo le interruzioni di rapporti di lavoro a discrezione del committente.

Si tratta di uno degli aspetti più controversi della riforma del lavoro approvata la scorsa estate, soprattutto in base alla riscrittura dell’articolo 18, che ha modificato le previsioni di legge per i licenziamenti unilaterali. Obiettivo dell’istituto di conciliazione, scongiurare l’apertura della vertenza in sede giudiziaria.

Ora, con il documento reso pubblico dal Ministero, finalmente vengono specificate tutte le tappe da seguire nell’inevitabile fase della conciliazione obbligatoria tra le parti.

Innanzitutto, chi sono gli interessati: sono da ritenersi coinvolti nelle procedure per la conciliazione obbligatoria nel processo di risoluzione del rapporto, tutti quei lavoratori a tempo indeterminato sottoposti, da statuto, agli effetti del’articolo 18, operanti in aziende con non meno di 15 dipendenti (più di 5 se operanti nell’agricoltura) e oggetto di una procedura di allontanamento di tipo personale e non collettivo. Esattamente, il datore di lavoro potrà avere in programma altri licenziamenti per le stesse ragioni, purché inferiori a cinque unità nell’arco di quattro mesi.

Al sussistere di queste condizioni, in caso di stop all’attività lavorativa impresso dal datore, si procederà, dunque, all’apertura del tavolo di mediazione tra dipendente e imprenditore, così come introdotto dall’articolo 410 Codice civile.

Propedeutiche, all’inizio del processo di avvicinamento tra le parti, seguire un rigido calendario di scadenze nelle comunicazioni, che partiranno dall‘informativa scritta con la quale il committente segnalerà il caso alla Direzione territoriale del lavoro e contestualmente al dipendente medesimo. In essa, dovranno essere contenute le motivazioni alla base del licenziamento.

Gli strumenti consigliati per la divulgazione delle informazioni preliminari, è quella della raccomandata con tagliando di ricevimento o, ancora meglio, tramite Posta elettronica certificata.

A questo passaggio, potrà seguire un massimo di 7 giorni, entro i quali la Direzione territoriale dovrà convocare le parti a comparire, sempre in formato scritto.

A questo punto, saranno datore di lavoro e licenziato a doversi presentare per la conciliazione, che sarà fissata non oltre i 20 giorni dall’invito della Direzione territoriale a comparire per il procedimenti conciliatorio.

Infine, le materie che potranno essere trattate in sede di conciliazione: non solo la questione mera del licenziamento, ma anche il riconoscimento di eventuali straordinari non corrisposti, la destinazione e l‘ammontare del Tfr e così via, per definire tutti gli aspetti inerenti l’interruzione del rapporto di lavoro. Tutto ciò, spiega il Ministero purché il lavoratore riconosca “la definitività della questione e la sua conseguente inoppugnabilità”.

Se i termini temporali perentori non verranno rispettati, al datore di lavoro sarà consentito avviare il recesso in forma unilaterale, poiché si riterrà estinto il tentativo di riavvicinamento tra le parti. Qualora una delle due parti coinvolte non si presenti nei termini della convocazione, verrà invece redatto uno specifico verbale di assenza.

Vai al testo della circolare 3/2013 del Ministero del Lavoro

 

 

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