Dunque, il treno della nuova legge fondativa per le professioni del foro è ufficialmente partito, in seguito all’ultima firma del Guardasigilli Severino che ha spianato la strada alla sua pubblicazione tra i provvedimenti emanati.
Così, nasce una delle più attese – e contestate – riforme professionali degli ultimi anni, che alla categoria degli avvocati mancava addirittura dal lontanissimo 1933: sostanzialmente, un’era politica, economica e giuridica fa.
Dal 2 febbraio, quindi saranno operative le previsioni contenute nel nuovo testo fondamentale per le professioni forensi: 67 articoli di disciplina aggiornata ma non per questo, secondo alcuni, moderna.
Nervo scoperto per i più giovani è indubbiamente quello del tirocinio non retribuito, che passa, sì a 18 mesi totali, ma nei primi 6 viene escluso da qualsiasi genere di compenso ai praticanti.
Altro capitolo spinoso, è indubbiamente quello delle deleghe, che impegneranno governo, Ministero della Giustizia e Consiglio nazionale forense fino al 2015.
Tra le materie che resteranno in stand-by prima dell’intervento legislativo ad hoc per l’attuazione, troviamo le società tra avvocati (6 mesi di tempo pr varare il provvedimento), il codice deontologico (un anno), l’esame di Stato (due anni), le specializzazioni, gli albi, la difesa d’ufficio e le associazioni tra professionisti (tutte con limite massimo di due anni).
Molto, dunque, dipenderà dalle tempistiche con cui il prossimo esecutivo deciderà di esercitare le deleghe conferite dalla riforma pubblicata in Gazzetta, che scandiranno, di fatto, i ritmi della piena operatività della legge.
Come detto, poi, non spetta soltanto ai futuri ministri varare gli interventi specifici per ogni ambito professionale: decisivo sarà anche il parere del Consiglio nazionale forense e c’è da attendersi battaglia, sopratutto per argomenti delicati come i parametri o il Testo unico (sempre oggetto di deleghe).
Inoltre, non tutti questi capitoli saranno esauriti con il medesimo iter: per ogni materia, infatti, è previsto uno specifico testo, che avrà, come da procedura, tempi di stesura e di approvazione più o meno differenti.
Sempre riguardo il tirocinio o l’Esame di Stato, per esempio, saranno sufficienti appositi regolamenti applicativi, mentre per i parametri servirà un decreto ministeriale firmato dal Guardasigilli.
Quindi, viaggio che si preannuncia certamente accidentato quello che attende le neonate società tra avvocati, le quali bisogneranno di un decreto legislativo dedicato, al fine di normare effettivamente l’ambito così come prefissato in riforma forense (articolo 5).
Sull’Esame di Stato, la formula non verrà alterata: resteranno in vigore tre prove scritte e una orale: il Ministero della Giustizia ha però 2 anni di tempo per redigere un regolamento sia per lo svolgimento che, soprattutto, per la valutazione delle prove e i criteri da adottare.
Infine, per i già iscritti, anche la possibilità di vedersi riconosciuta una specializzazione, in base a specifici corsi formativi proficuamente conclusi, o, ancora, a comprovata esperienza in una branca precisa del diritto, dovrà aspettare fino a 24 mesi: necessario stabilire, tramite regolamento del Ministero, previo parere del Cnf, il regolamento per l’attribuzione del titolo di “specialista”.
Vai al testo finale della riforma forense
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