Riforma forense, tutte le Faq: compensi, parametri, formazione e tirocini

Redazione 14/02/13
La riforma forense è ufficialmente in vigore dallo scorso 2 febbraio, dopo essere stata approvata in Senato, per via definitiva, il 21 dicembre 2012, e in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio.

Ancora, però, non sono pochi i punti oscuri della nuova legge che regola professione dell’avvocato e relativi satelliti, non da ultimo perché un numero rilevante di novità è ancora in attesa del provvedimento di attuazione o del decreto interministeriale.

In questo nuovo cammino che attende la riforma dell’avvocatura, un ruolo cardine è riservato al Consiglio nazionale forense, parte in causa proprio dei futuri provvedimenti, sui quali dovrà esprimere il proprio benestare, e che già in queste settimane è impegnato nel favorire il passaggio dal vecchio regime – durato ottant’anni – a quello moderno.

Così, la nuova mappa stilata dal Cnf per orientare migliaia di professionisti nel labirinto dei 61 articoli della riforma forense, sono le Faq, le domande più frequenti circa il nuovo testo di legge, che ogni professionista o interessato potrebbe rivolgersi una volta esaminata la propria situazione in riferimento alle nuove previsioni di legge.

Così, scopriamo come, relativamente ai Coa, quelli a oggi vigenti sono prorogati fino al 31 dicembre 2014, benché le cause di incompatibilità relative ai loro membri siano entrate in vigore assieme al nuovo testo di legge. Restano, insomma, meno di due mesi per risolvere eventuali esempi di cumuli di cariche non sovrapponibili secondo le nuove specifiche.

Quindi, sempre in relazione agli adempimenti ancora da disporre, la materia dei provvedimenti disciplinari, specifica il Cnf, resterà quella precedente fino all’approvazione del nuovo regolamento. Unica eccezione, sempre i Coa, che sono fin d’ora passibili di ispezione dello stesso Consiglio nazionale forense.

Altro capitolo di interesse particolare per tutti gli operatori della giustizia, è quello della formazione continua, di fatto inaugurato dalla riforma sotto una veste nuovissima, e, sottolinea il Cnf, immediatamente operante, al pari, del resto, dell’esenzione prevista per gli over 60 o quella, in alternativa, per chi abbia maturato almeno 25 anni di iscrizione all’Albo.

E arriviamo alle disposizioni per la nascita di società tra avvocati: anche qui, per la piena attuazione della norma, si dovrà aspettare l’apposito provvedimento operativo. Al momento, è solo possibile dare vita a società professionali, come la recente normativa chiarisce; per le associazioni in partecipazione, invece, le porte sono aperte da subito.

Fronte compensi: in vigore fin d’ora le norme riguardo la pattuizione dei compensi e conferimento dell’incarico, così come sono messi al bando dal 2 febbraio scorso i patti di quota lite per quelli in corso d’opera, andranno conformati alla nuova normativa. Tutto rimandato, invece, sui parametri: serve un regolamento ministeriale ad hoc.

Quindi, il preventivo è da intendersi obbligatorio solo se è il cliente a richiederlo, mentre il rimborso delle spese forfettarie non può essere chiesto immediatamente dall’avvocato: anche qui, serve un provvedimento specifico.

E arriviamo ai tirocini: le nuove disposizioni – incluso il divieto di pagamento per i praticanti nei primi sei mesi di presenza in studio, a sclusione dei rimborsi – entreranno in vigore dal primo gennaio 2015, così come le novità inerenti l’Esame di Stato.

Quindi, le Faq del Consiglio nazionale elencano le varie ragioni di incompatibilità, già vigenti. Da ultimo, ribadita l’impossibilità, per l’avvocato, di svolgere la professione di amministratore di condominio.

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