L’avvocato svolge una
libera professione consistente in un’attività di rappresentanza e di assistenza nei procedimenti giurisdizionali civili, penali ed amministrativi. Il contratto in base al quale il libero professionista presta la propria opera è un contratto a prestazioni corrispettive, regolato in un apposito capo del Libro V del codice civile italiano, agli artt. 2229 e ss. A fronte dello svolgimento di tale attività l’avvocato ha dunque diritto ad un compenso detto «onorario». Il
codice civile all’art. 2233 stabilisce il principio della libera determinazione del compenso nella prestazione dell’attività professionale: solo in mancanza di accordo fra il cliente e il professionista il compenso è determinato dalle tariffe (in vigore sino al 23 luglio 2012, vedi infra) o dagli usi, ovvero dall’autorità giudiziaria. La previsione, secondo l’interpretazione generalmente accolta, pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai criteri per la liquidazione del compenso: in primo luogo viene in rilievo l’accordo delle parti; in via soltanto subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi e, solo in assenza anche di questi, la decisione del giudice.
Ai fini della libera determinazione del compenso possono prevedersi:
– criteri di calcolo normalmente utilizzati, con riferimento a singole voci e attività;
– compenso su base oraria;
– compenso forfettario;
– patto di quota lite o compenso determinato in misura percentuale sul valore della controversia;
– sistema misto.
Il professionista può anche fare riferimento ai parametri ministeriali adottati con apposito decreto ministeriale (vedi infra). Il comma 2 del citato art. 2233 c.c. impone inoltre che la misura del compenso debba essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. L’art. 2233 c.c. resta ancora oggi la norma che indica i criteri di determinazione del compenso del professionista intellettuale, ferma la necessità di coordinamento con il mutato quadro normativo di riferimento. Ovviamente l’originaria gerarchia è in parte oggi modificata e su tale modifica occorre concentrare l’attenzione.
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Estratto dal volume “La Riforma Forense” di Anna Costagliola – Lilla Laperuta
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