Riforma Forense: le polizze obbligatorie e i nuovi obblighi informativi

Lilla Laperuta 18/01/13
L’articolo in commento  [art. 12] prevede al comma 1, in linea con quanto già previsto all’art. 5 D.P.R. 137/2012, l’obbligo per gli avvocati (associazioni o società fra professionisti), così come già accade per altri professionisti, di assicurarsi per la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione (comma 1) e prevede che la violazione di tale obbligo costituisca illecito disciplinare (comma 4). Si ricorda che, attualmente, gli avvocati non sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa. L’obbligatorietà dell’assicurazione prevista al D.P.R. 137/2012 è rinviata infatti al 15 agosto 2013. La RC professionisti è un contratto in base al quale l’impresa si impegna a risarcire l’assicurato di quanto questi sia chiamato a pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti nell’esercizio professionale dell’attività descritta in polizza svolta nei termini delle leggi che la regolano. L’operatività della copertura è subordinata al fatto che l’assicurato sia munito di regolare abilitazione all’esercizio dell’attività con l’iscrizione nel relativo Albo professionale. La stipula della polizza assicurativa potrà essere effettuata dal professionista autonomamente o anche mediante apposite convenzioni sottoscritte dal CNF da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi. Viene precisato (con formulazione analoga a quella prevista sul punto dell’art. 5 D.P.R. 137/2012) che il rischio da coprire con l’assicurazione obbligatoria comprende anche quello relativo ai danni derivanti al «cliente», per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dallo stesso. con ciò facendo riferimento alla instaurazione di un rapporto di clientela, nel senso tradizionale della prestazione di un servizio professionale diretto al cliente che lo commette. Ne deriva l’esclusione che l’obbligo in questione possa riguardare il professionista che operi nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente (si veda sul punto la relazione illustrativa al D.P.R. 137/2012). Non solo. A tale obbligo si accompagna contestualmente (comma 2) quello di stipulare apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale. Anche la violazione di tale obbligo integra un illecito disciplinare.

Nell’ambiente forense, si rileva, taluni ha fortemente criticato l’introduzione dei suddetti obblighi. In particolare è stato detto che «dotarsi di una polizza rappresenta un modo ragionevole di tutelarsi addossando ad altri, onerosamente, la propria responsabilità, in ossequio, peraltro, ad una tendenza diffusa alla socializzazione del rischio, ma anche tale scelta si pone nella direzione di voler inquadrare le singole professioni nell’attività di impresa, in cui tutti i fattori della produzione, compreso il rischio di procurare un danno ad altri, vengono rappresentati da costi. Con la differenza che gli sforzi maggiori sono stati richiesti proprio ad una categoria, quella forense, che negli ultimi anni ha perso ogni rendita ed ogni privilegio … Ma non si vede perché, se proprio si vuole assimilare la professione dell’avvocato all’impresa, si continui a mantenere un sistema deontologico sanzionatorio che al contrario trova la sua giustificazione in quel decoro e professionalità che sono caratteristici requisiti dell’avvocato e non certo dell’imprenditore» (così Marinelli).

Come anticipato, attualmente, gli avvocati non sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa. Il legislatore ha però già introdotto tale obbligo per i notai. La legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), infatti, è stata modificata dal decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182 (Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile ed istituzione di un Fondo di garanzia in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della L. 28 novembre 2005, n. 246) che, attraverso gli articoli 19 e 20 ha previsto che:

a) il consiglio nazionale del notariato provveda a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile, uniformi per tutti i notai, con oneri a carico del proprio bilancio;

b) che l’impresa assicuratrice debba essere scelta con procedure ad evidenza pubblica;

c) che nell’ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa sia fatta salva la facoltà di ciascun notaio di stipulare polizze aggiuntive a proprie spese;

d) che in mancanza di forme collettive di copertura assicurativa il notaio debba provvedere alla stipula di una polizza assicurativa individuale;

e) che gli estremi della polizza siano resi disponibili ai terzi;

f) che sia il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentito il consiglio nazionale del notariato, ad individuare con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive;

g) che il mancato adempimento dell’obbligo di assicurazione costituisca un illecito disciplinare.

(…)

Estratto dal volume “La Riforma Forense” di Anna Costagliola – Lilla Laperuta

Lilla Laperuta

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