Riforma forense, il CNF impugna gli atti. Il testo dei ricorsi

Redazione 16/11/12
Il Consiglio Nazionale Forense ha reso noto ieri di aver proceduto all’impugnazione degli atti inerenti alla riforma degli ordinamenti professionali (dpr 137/2012) e ai nuovi parametri per i compensi professionali (dm 140/2012).

Hanno aderito all’iniziativa giudiziaria gli Ordini di Foggia, Pescara (Professioni), Lucca, Avellino (Professioni), Napoli, Mondovì, Massa Carrara, Forlì Cesena, Crema, Bolzano, Genova, Lanciano, Voghera, Savona, Matera, Torre Annunziata, Acqui Terme, Prato, Firenze, Melfi, Modena, Trani, Brescia, Milano, Oristano (Parametri), Lucera (Parametri) e l’Unione regionale Campania, nonché molti avvocati a titolo personale.

I ricorsi sono stati redattire da un collegio difensivo composto dai Proff.ri Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli, Federico Tedeschini e Guido Greco, sono stati messi a disposizione degli Ordini forensi per eventuali ricorsi autonomi.

Qui il ricorso integrale contro il Dpr 137/2012

Qui il ricorso integrale contro il Dm 140/2012

Di seguito, la nota stampa del Cnf:

“Numerosi i vizi dedotti a proposito del dpr 137, adottato dal Governo sulla base delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 5, d.l. 138/2011: norme nate come previsioni di principio non immediatamente cogenti e poi disinvoltamente riqualificate dal legislatore come “norme generali regolatrici della materia” ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, l. 400/1988.

Si tratta di disposizioni di rango primario del tutto inidonee, per la loro genericità, a consentire un esercizio del potere regolamentare autorizzato conforme alle regole sul riparto delle fonti, tanto da generare vizi di legittimità costituzionale che il Collegio difensivo non ha mancato di eccepire.

In ogni caso, il dpr presenta innumerevoli vizi autonomi e non ripetuti dalla fonte primaria, che integrano altrettanti motivi di ricorso: tra essi la manifesta violazione di legge occorsa in relazione al regolamento sulla formazione permanente, che il dl 138/2011 affida all’autonomia delle categorie (regolamenti dei CN) mentre il dpr sposta di fatto in capo al Ministro della giustizia con la previsione di un parere vincolante.

Più in generale, l’intero impianto del regolamento si presenta viziato per avere mancato di esercitare correttamente il potere normativo autorizzato: invece che fornire la disciplina delle materie delegificate, l’atto demanda tale disciplina a successivi regolamenti sostanzialmente ministeriali (è sempre previsto un parere vincolante del Ministro) spostando di fatto dal Consiglio dei ministri al Ministro la responsabilità di dettare le regole professionali, in violazione del principio delegatus delegari non potest.

È stato altresì necessario impugnare anche il dm 140 recante i nuovi parametri giacché nessun seguito hanno avuto le interlocuzioni avviate dal Ministero della giustizia: a settembre, il Ministro aveva convocato i rappresentanti dei CN di tutte le professioni per ascoltare rilievi e criticità, dicendosi disponibile a valutare eventuali correttivi.

Il CNF aveva presentato un corposo documento recante le richieste di modifica di un atto complessivamente punitivo nei confronti della categoria, ma, come detto, nessuna ulteriore notizia è pervenuta da Via Arenula. Tra i vizi dedotti a proposito del dm 140, uno dei principali riguarda la totale soppressione della voce spese generali che le vecchie tariffe determinavano nel 12,5% e che componeva in realtà una terza voce della parcella, oltre a diritti ed onorari, da corrispondere comunque; più in generale, oltre che nel caso appena citato, l’atto comporta una sensibile riduzione dei compensi professionali senza che al riguardo alcuna autorizzazione fosse stata data al ministro dalla fonte primaria (art. 9, dl1/2012).

Se non è dato rintracciare alcuna motivazione circa il modo in cui si è arrivati alla fissazione degli importi, è tuttavia evidente ictu oculi che l’operazione complessiva compiuta dall’ufficio legislativo del ministero si sia incentrata sull’abbattimento sistematico dei valori di cui alla precedente tariffa forense del 2004. Un abbattimento immotivato, ingiustificato, e del tutto incoerente con gli obbiettivi del provvedimento: che consistono in una semplificazione del sistema in funzione di una maggiore trasparenza, non certo in una mortificazione del reddito degli avvocati”.

Redazione

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