Le tre prove scritte in particolare sono identiche alle attuali (comma 2):
a) la redazione di un parere motivato in materia civile, da scegliersi fra due questioni;
b) la redazione di un parere motivato in materia penale, da scegliersi fra due questioni;
c) la redazione di un atto giudiziario, che riveli conoscenze di diritto sostanziale e processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato fra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.
Ancora, come previsto attualmente, la correzione degli elaborati scritti è affidata a una commissione d’esame situata presso una diversa corte d’appello, attraverso abbinamenti stabiliti dal Ministro della giustizia mediante sorteggio.
In riferimento alla prova orale – che, analogamente a quanto ad oggi previsto, avrà luogo nella stessa sede della prova scritta – la riforma mira ad accrescerne il grado di difficoltà.
Attualmente l’esame orale si articola in due parti:
1. discussione di tematiche connesse a cinque delle materie (di cui almeno una di diritto processuale) scelte dal candidato in sede di iscrizione all’esame, fra un elenco di dodici materie (diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto comunitario, diritto ecclesiastico);
2. discussione di elementi tematici afferenti l’ordinamento e la deontologia forense.
Il comma 3 dell’articolo 46 del testo di riforma prevede, invece, che l’aspirante avvocato dimostri la conoscenza – oltre che di deontologia e ordinamento forense – anche di 4 materie obbligatorie (diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale) e 2 materie a scelta.
Dunque si amplia il novero delle materie oggetto della prova orale. Se oggi il candidato porta all’esame, oltre a deontologia e ordinamento forense, 5 materie scelte – potendo quindi escludere quelle che ritiene più complesse – con la riforma le materie d’esame diventano 7 e vengono limitate le possibilità di scelta da parte del candidato.
L’elenco delle materie disponibili è analogo al vigente, con la sola aggiunta dell’ordinamento giudiziario e penitenziario. Come nella normativa vigente, non è prevista alcuna prova di conoscenza della lingua straniera.
Si prevedono, ancora, le seguenti altre novità evidenziate di seguito:
a) il voto numerico assegnato per ogni prova scritta al candidato deve essere accompagnato da una motivazione. A tal fine il comma 5 prescrive l’obbligo della commissione di annotare le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato;
b) è attribuito al Ministro della giustizia, sentito il CNF, il compito di regolamentare le modalità e le procedure di svolgimento dell’esame di Stato ma anche di valutazione delle prove. Tale valutazione dovrà tener conto di una serie di criteri enumerati, gli stessi attualmente previsti dall’art. 1bis, D.L. 112/2003 (conv. dalla L. 180/2003): chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione; dimostrazione della capacità di soluzione di specifici problemi giuridici e della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà e delle tecniche di persuasione e argomentazione;
c) le prove si svolgono col solo ausilio dei testi di legge, senza commenti e citazioni giurisprudenziali (mentre attualmente l’art. 21 R.D. 37/1934 consente la consultazione dei codici commentati con la giurisprudenza). Come avviene anche oggi, i testi di legge portati dai candidati dovranno essere controllati e vistati nei giorni anteriori all’inizio della prova e collocati sul banco del candidato (comma 7)…
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