Riforma del lavoro, apprendistato e contratti flessibili: la scheda del Ministero

Redazione 20/09/12
Benché manchino ancora decine di decreti attuativi, la riforma del lavoro è un punto irreversibile dell’ordinamento legislativo nazionale. Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto, lo scorso 3 luglio, non si è dovuto attendere molto affinché la riforma Fornero diventasse legge dello Stato, con pubblicazione sull’organo ufficiale della Repubblica l’11 agosto scorso.

A un altro mese di distanza, e in previsione degli effetti che una normativa così vasta e capillare potrà sprigionare non appena sarà attuata in tutte le sue numerosissime specifiche, il Ministero del Welfare, guidato naturalmente da Elsa Fornero, ha pubblicato sul proprio portale dedicato al lavoro una scheda riassuntiva sui capitoli cardine del nuovo ordinamento che regola i rapporti di lavoro tra società e prestatori d’opera.

Prima tra tutte, naturalmente, è la questione dei contratti flessibili, precari, o comunque a termine, vera piaga sociale del nostro tempo, che caratterizza gli ingressi nel mondo del lavoro ormai da oltre un decennio. In particolare, il Ministero precisa come uno degli aspetti di maggiore rilevanza contenuti nella riforma Fornero sia la riduzione quantitativa delle tipologie contrattuali ascrivibili alla categoria della “flessibilità in entrata”.

In primo luogo, sull’apprendistato, si mette in evidenza come si tratti in maniera conclamata del contratto preferito secondo l’ispirazione che ha animato la legge sul lavoro fin dalle origini. Per incentivare il ricorso a questo genere di contratti, la riforma determina che l’ingresso in azienda di nuovi apprendisti venga concesso solo nei casi in cui il 50% degli apprendistati aperti nell’ultimo triennio si siano chiusi con l’assunzione, percentuale che si ferma al 30% nei primi 3 anni di vigore della riforma.

Esclusi da tali previsioni i datori di lavoro che non superino i 10 dipendenti di unità; e va specificato che anche i rapporti interrotti causa dimissioni o giusta causa non vengono conteggiati nel computo del triennio. Il nuovo contratto di apprendistato dovrà avere durata non inferiore a sei mesi e viene, altresì, esclusa la possibilità di assumere apprendisti sottoscrivendo un contratto di somministrazione a termine.

I contratti a tempo determinato, invece, vengono messi in secondo piano dalla legge Fornero rispetto alla tipologia dell’apprendistato. Viene posta come massima e non prorogabile per i rapporti di questo genere la durata di 12 mesi per i contratti senza causale specifica. Per tutti gli altri, resta il termine ultimo di 36 mesi, scaduti i quali il contratto deve essere trasformato in rapporto a tempo indeterminato.

Non potranno passare meno di 60 giorni, tra un contratto a termine e il successivo – a differenza dei 10 giorni precedenti alla nuova legge – per contratti fino a sei mesi, oppure i giorni minimi di interruzione diventano 90 per i rapporti oltre il sesto mese di prolungamento. L’aliquota contributiva cui è sottoposto il contratto a termine si fissa all’1,4% sulla retribuzione sottoposta a imposizione, per il finanziamento della nascitura Aspi. 

Con le integrazioni provenienti dal successivo decreto sviluppo, inoltre, si sottolinea come i lavori stagionali  e i contratti collettivi stipulati dalle maggior sigle sindacali, siano sottoposti ai medesimi termini.

Sui contratti di somministrazione lavoro, è possibile stipulare un rapporto sulla base di a-causalità come nel caso precedente, purché il contratto non vada oltre i 12 mesi di durata; eventuali periodi svolti sotto regime di somministrazione vengono ora conteggiati nei 36 mesi massimi, prima dell’assuzione a tempo indeterminato.

Sparisce, invece, il contratto di inserimento, abrogato per le assunzioni successive al 31 dicembre 2012. Viene inoltre introdotta una maggior elasticità di negoziazione sui contratti part-time, per consentire di conciliare più proficuamente i tempi di lavoro e di vita della persone.

Fortissima la dissuasione, invece, nei confronti dell’arcinoto contratto a progetto, a detta dello stesso Ministero “spesso utilizzato per mascherare un rapporto di lavoro stabile”. I vincoli di progetto sono molto più rigidi, con l’eliminazione di ogni collegamento al programma di lavoro del lavoratore e compensi che non possono in alcun modo essere inferiori ai minimi contrattuali previsti per mansioni equiparabili. Confermata l’indennità una tantum per chi ha avuto nell’anno precedente un reddito inferiori ai 20mila euro.

Sulle partite Iva, non si allenta la stretta, con l’indicazione di tre requisiti specifici: durata oltre 8 mesi, 80% del reddito biennale riconducibile allo stesso soggetto e postazione in sede. qualora due su tre siano effettivamente esistenti, il rapporto viene considerato dalla nuova legge sul lavoro come coordinato e continuativo. In presenza di reddito superiore ai 18mila euro, all’iscrizione a un Albo e alle elevate competenze comprovate, viene invece presunto il reale lavoro autonomo.

Il lavoro occasionale, infine, non potrà superare i 5mila euro annui: per chi è sottoposto al regime di Cig, si può avviare un contratto accessorio fino a un massimo di 3mila euro in 12 mesi. Infine, vengono poste le linee guida per garantire, in sede di tirocinio formativo, un compenso minimo che, qualora risulti assente, porterà a una sanzione da mille a 6mila euro per il datore di lavoro.

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