Riforma del lavoro: la “crescita” appare solo sulla carta

Luigi Oliveri 21/03/12
Il quadro d’insieme delle regole sul lavoro, dopo la sostanziale conclusione degli incontri tra Governo e parti sociali, risulta più chiaro. Alcune considerazioni possono essere tratte, pur dovendo rinviare commenti più precisi alla visione del testo finale.

1) Tramonto del ruolo della concertazione.

Intanto, si deve registrare una novità non da poco nelle relazioni industriali. Mentre il Governo e il Parlamento appaiono estremamente sensibili alle lobby ufficiose che operano allo scopo di garantire posizioni acquisite da parte di settori specifici dell’economia (si veda il provvedimento assolutamente deludente relativo alle presunte “liberalizzazioni”), non altrettanto avviene, invece, nei rapporti con organizzazioni previste dalla Costituzione e rappresentative di un mondo vastissimo, di milioni e milioni di persone, quali sono i sindacati.

E’ corretto sostenere che non sono ammissibili poteri di veto da parte delle organizzazioni sindacali. Tuttavia, occorre che le organizzazioni sindacali, sia pure tra luci ed ombre, nel periodo della concertazione non si sono certo tirate indietro nell’effettuare quelle “rinunce” alle quali si è riferito il presidente Monti. Basti pensare agli accordi del 1993, alla rinuncia definitiva al sistema del recupero del potere d’acquisto, alle aperture, sofferte, agli strumenti di flessibilità del lavoro.

Ci sarebbe da domandarsi se le “rinunce” dei sindacati, alle quali ora si aggiungono quelle da ultimo riferite alla riforma in itinere, non siano la concausa delle bassissime retribuzioni dei lavoratori in Italia.

In ogni caso, sembra definitivo il passo verso un diverso sistema di disciplinare il lavoro: si va verso un dirigismo pubblicistico, che rinuncia sostanzialmente a strumenti negoziali, quali concertazioni, accordi e meno che mai contratti.

Nell’ambito del lavoro pubblico questo è già avvenuto con la riforma-Brunetta. Ora analoghi meccanismi si espandono al lavoro privato.

2) E’ l’Europa che ce lo chiede.

Probabilmente il diverso “passo” del Governo sui temi dell’economia è influenzato dagli impegni assunti dall’Italia verso l’Europa e, comunque, dagli ancora non risolti problemi finanziari del Paese.

La crisi economica dell’Italia, nel quadro degli accordi di Maastricht e delle applicazioni neo-liberiste imposte dalla Germania, deve essere risolta con manovre che non possono tollerare i tempi normali di un confronto tra le parti, per ottenere il generale consenso verso riforme capaci di tarare e comporre bene interessi contrapposti. La convergenza verso l’interesse generale e unico di “dare risposte all’Europa” prevale (anche se non sempre; vedi, ancora, le liberalizzazioni) su negoziati e mediazioni.

Analogo fenomeno si riscontra in merito al “federalismo”: sono evidenti decisioni fiscali ed organizzative totalmente centralistiche ed in rotta di collisione con il disegno pseudo federalista attivato qualche tempo fa. In tempo di crisi finanziaria, il governo della finanza e delle scelte organizzative non può tollerare deviazioni centrifughe e richiede una guida unitaria, che finisce per deprimere l’autonomia. Basti pensare, del resto, al caso della Grecia e, in certa misura, della stessa Italia. Le “richieste dell’Europa” hanno finito per incidere non poco sulla stessa sovranità nazionale degli Stati; è evidente che istituzioni locali e sindacati finiscono per essere a loro volta schiacciati dal peso di scelte ed esigenze che passano sulla loro testa.

3) Ammortizzatori sociali.

Parlare della “grande riforma” degli ammortizzatori sociali sarebbe eccessivo. Una vera riforma consisterebbe nella cancellazione delle tante, troppe tipologie di sussidio, per giungere, come avviene nella gran parte dei paesi avanzati, a due soli ammortizzatori. Uno, finanziato per gran parte da contributi ed assicurazioni di imprese e lavoratori, che copra periodi di sospensione dal lavoro come nel caso della cassa integrazione e almeno una prima parte del periodo di vera e propria disoccupazione; un secondo, assimilabile al “reddito di cittadinanza”, che copra i periodi di vera e propria disoccupazione una volta che l’altro ammortizzatore sociale perda gli effetti. Tali ammortizzatori dovrebbero riguardare tutti, senza eccezione alcuna, i lavoratori. Si garantirebbe la reale universalità del sistema, oltre che la sua razionalizzazione.

Invece, la proposta finisce per mantenere in piedi tutte le forme di ammortizzatori esistenti, sostituisce la mobilità con l’Aspi e poco altro. L’Aspi consente ammortizzatori un po’ più alti, mediamente il 75% dell’ultima retribuzione, dell’indennità di disoccupazione e di durata un po’ più lunga della disoccupazione stessa; ma il livello di copertura dell’Aspi è inferiore a quello dell’indennità di mobilità, come lo è la sua durata.

Ci si sarebbe aspettato che i nuovi ammortizzatori sociali, più che o oltre ad incrementare il valore assoluto mensile, mantenessero una durata commisurata ad un realistico periodo di ricerca di lavoro (12 mesi, in questa fase sono oggettivamente pochi) e si estendessero in modo universale a tutta la platea dei lavoratori.

4) Reimpiego.

Anche se sotto traccia della questione si è parlato, nello schema o “verbale” venuto fuori dai “dialoghi” tra Governo e sindacati non c’è traccia alcuna degli strumenti da utilizzare per aiutare i disoccupati a cercare lavoro.

Insomma, si è parlato degli ammortizzatori, ma non di come si interviene per consentire ai disoccupati un reingresso facilitato nel lavoro. La “flexsecurity”, per un momento, proprio nella fase cruciale, sembra passata di moda.

5) Forme flessibili di lavoro.

Il Governo si è sforzato di razionalizzare le forme contrattuali, ma anche in questo caso non sembra che il risultato ottenuto sia da “grande riforma”.

Nella sostanza, le forme di lavoro flessibile, che sono 22 (non 46, ma nemmeno poche…) restano tutte [vedi nota in calce].

Bene la quasi totale soppressione dell’associazione in partecipazione, che non è una forma di lavoro subordinato, né è stata introdotta o disciplinata dalla legge-Biagi, ma è stato solo un sistema per aggirare le regole.

Insufficienti, invece, i sistemi per arginare il fenomeno delle partite Iva farlocche o le collaborazioni coordinate e continuative a progetto o meno. Sarebbe stato necessario definire in maniera chiara una linea di confine netta e demarcata tra lavoro subordinato e autonomo, senza consentire periodi (sei mesi, ad esempio, per le partite Iva) nei quali si ammette l’incarico professionale, in vista di possibili sanzioni e modifiche, magari per via giudiziale, del tipo di contratto.

Chi lavora all’interno di una qualsiasi linea produttiva, utilizzando non un proprio studio, officina ed operando al di fuori di una professione in qualsiasi modo riconosciuta, non può che essere un lavoratore subordinato. La partita Iva dovrebbe essere concessa solo all’imprenditore vero e proprio. L’Italia dovrebbe risolvere il problema della mancanza, nel codice civile, della definizione chiara dell’imprenditore, cosa che ha consentito di aprire la partita Iva anche all’immigrato maghrebino che lavora come operario in cantiere.

Tutto il resto, rimane com’è. Il maggiore carico contributivo dell’1,4% sui contratti a termine non appare un grande deterrente per le aziende. Sarebbe stato meglio prevedere in ogni caso a carico dei datori un indennizzo di almeno 12 mesi a conclusione del rapporto di lavoro, come misura di protezione sociale: il lavoratore a termine, infatti, è un sicuro futuro disoccupato.

Bene puntare sull’apprendistato e su una seria formazione (l’aggettivo “seria” è la parte, purtroppo, molto delicata del sistema…) nel corso del suo sviluppo; bisognerebbe, però, essere un po’ più chiari ed espliciti: si tratta nella realtà di un vero e proprio salario di ingresso per i giovani.

Giusto anche indicare che lo stage non debba essere gratuito. L’esposizione del Ministro Fornero non ha chiarito, però, se lo stage verrà del tutto eliminato o se sarà comunque obbligatoria una borsa o un pagamento. L’eliminazione totale dei tirocini non è una buona cosa: essi sono uno strumento utilissimo per l’inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate (immigrati, donne in reinserimento lavorativo, over 50, ecc…), in quanto consentono non solo il contatto “informale” lavoratore-impresa, ma permettono anche a persone da molto tempo lontane dal lavoro e, dunque, non più o mai avvezze alle regole e alle necessità (orari, trasporti, stress correlato) a verificare se stessi e la propria capacità di inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.

Lo stage non andrebbe del tutto cancellato; occorrerebbe intensificare il controllo sull’assenza di un debito orario, sulla circostanza che lo stagista sia realmente seguito ed istruito informalmente all’interno dell’azienda. Una delle ragioni degli abusi nello stage deriva dalla circostanza che gli ispettorati del lavoro non escono mai a svolgere le opportune verifiche: su quello occorrerebbe puntare.

6) Articolo 18.

Manutenzione, riforma, modifica: qualunque sia il nome che si intenda dare al nuovo articolo 18 esso è sostanzialmente una sua abolizione. Per effetto della norma ci sarà qualcosa di “altro”.

Non sembra una gran conquista la conferma del reintegro per i licenziamenti discriminatori: pare davvero il minimo che un Paese civile debba garantire, specie se si autoqualifica come Repubblica fondata sul lavoro.

Risulta difficile capire perché si debba lasciare alla valutazione del giudice il “se” sia il caso reintegrare un lavoratore licenziato per motivi disciplinari, che si rilevi non essere esistenti e solo nel caso di gravi violazioni da parte del datore di lavoro. Laddove il licenziamento disciplinare si basi su fatti non avvenuti o commessi o comunque su eventi che in relazione alle regole disciplinari non comportino tale sanzione, dovrebbe risultare scontato e automatico che il licenziamento è nullo. Non si tratta di un semplice inadempimento contrattuale, annullabile e risarcibile, ma dell’esercizio arbitrario di potere datoriale, cui l’unico rimedio serio ed utile è la rimozione totale del licenziamento illegittimo, al quale non può che conseguire il ripristino di una situazione che non si sarebbe mai dovuta modificare.

In quanto al licenziamento per ragioni economiche, vista l’inveterata abitudine delle aziende di slalomeggiare tra le norme e di piegarle verso utilizzi diversi dai fini che il legislatore enuncia, in assenza di una definizione chiara di tali ragioni, esso si presta ad essere la chiave per dissimulare licenziamenti, invece, di altra natura.

Ci si dovrebbe aspettare che in conseguenza del licenziamento individuale per ragioni economiche, l’azienda dovrebbe non assumere nessuno in un certo settore, per un certo numero di mesi e che, in ogni caso, laddove si superassero i motivi economici, fosse assicurato il diritto alla richiamata del licenziato. E sarebbero da indicare in maniera chiara e tassativa le ragioni economiche, con un’elencazione disposta dalla legge, integrabile dai contratti collettivi. Ma, di questo non c’è traccia.

7) Esito finale.

Il mondo del lavoro pare uscire seriamente colpito dalle riforme del Governo. L’allungamento dell’età pensionabile, la maggiore facilità di licenziamento, l’accorciamento della durata degli ammortizzatori sociali, l’assenza di un sistema realmente universale di tutela economica per i disoccupati tracciano un quadro di sintesi chiaro: il lavoro subordinato diviene estremamente aleatorio, in un Paese, lo si ribadisce, nel quale il medesimo lavoro subordinato è remunerato ai livelli più bassi in Europa.

Eppure, i lavoratori subordinati sono comunque coloro che assicurano all’Italia le entrate fiscali, le quali prevalentemente ricadono su lavoratori e pensionati, ma anche – è giusto sottolinearlo – sui disoccupati percettori di sussidi. Tutto questo in assenza di misure realmente convincenti ed efficaci per contrastare l’evasione fiscale e con liberalizzazioni oggettivamente solo di facciata.

In questo modo, si dimostra all’Europa (si scrive così, ma si legge Germania) che abbiamo fatto “i compiti a casa”. E’ tutto da dimostrare che per effetto di queste riforme l’economia si rilanci e torni a crescere. In effetti, c’è da notare che il Governo si è guardato bene dallo stimare gli effetti della “crescita” economica direttamente cagionati dalla nuova disciplina del lavoro. La parola “crescita” è solo scritta nell’oggetto del disegno di legge.

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Nota

Le 22  forme di lavoro flessibile lasciate in vita dal Governo Monti:
1. Tempo indeterminato, 2. Tempo indeterminato a tempo parziale, 3. Tempo determinato, 4. Tempo determinato stagionale, 5. Socio lavoratore di cooperativa sociale, 6. Lavoro somministrato a tempo indeterminato, 7. Lavoro somministrato a tempo determinato, 8. Lavoro somministrato in deroga ai minimi retributivi per categorie svantaggiate (art. 13, comma 1, lettera a) d.lgs 276/2003), 9. Lavoro somministrato per percettori di ammortizzatori sociali (articolo 13, comma 1, lettera b), d.lgs 276/2003), 10. Lavoro ripartito (uno stesso posto condiviso da due persone), 11. Lavoro a chiamata, 12. Apprendistato per qualifica o diploma professionale, 13. Apprendistato professionalizzante, 14. Apprendistato di alta formazione e ricerca, 15. Contratto di inserimento, 16. Contratto di formazione e lavoro (solo per P.A), 17. Telelavoro – ci sono poi forme di lavoro autonome o para subordinate: 18. Co.co.co., 19. Co.co.pro, 20. Collaborazioni occasionali propriamente dette (art. 61, comma 2, d.lgs 276/2003), 21. Collaborazioni occasionali-mini co.co.pro, 22 Lavoro accessorio (voucher).

Luigi Oliveri

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