Riforma del lavoro, come certificare le competenze formali e non

Redazione 10/01/13
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Benché dimissionario, il governo continua silenziosamente a varare qualche provvedimento, in particolare collegato alle riforme cardine che hanno preso vita nel corso dei 13 mesi di esecutivo Monti.

Domani, nonostante la campagna elettorale sia ufficialmente cominciata, sarà dunque la volta del decreto legislativo in cui sono incluse le definizioni dei livelli essenziali delle prestazioni e per il riconoscimento degli apprendimenti formali e informali.

Il testo arriva in seguito alla luce verde ricevuta lo scorso 20 dicembre in sede di Conferenza unificata, rispettando la consegna della delega conferita proprio dalla riforma del lavoro di Elsa Fornero, che additava il governo come competente a mettere a punto un testo chiaro ed esaustivo sul cosiddetto “apprendimento permanente”.

A questo proposito, la stesura della norma pensata dal governo individua diversi ambiti in cui il periodo formativo può essere ritenuto valido, sia in quello relazionale o famigliare che nell’altro, per così dire, “proto-professionale”.

Il tutto, da intendersi in prospettiva allargata e continentale, secondo le direttive che arrivano da Bruxelles e scandito, poi, in relazione alle competenze dei vari livelli di governo nazionale, dallo Stato alle Province.

Lungo gli 11 articoli di cui è composto il decreto legislativo, viene spiegato che il marchio di apprendimento verificato dovrà essere riconosciuto nelle batterie individuate dall’articolo 8, che saranno accessibili anche via web.

Questa opportunità per gli utenti, viene garantita esplicitamente a fini di trasparenza degli attestati riconosciuti, concedendo, al contempo, la possibilità di misurarne la validità anche in chiave europea.

Qui, naturalmente, si apre il capitolo degli standard minimi per ottenere il “bollino” di certificazioni riconosciute, le quali, tenute d’occhio costantemente da un apposito Comitato tecnico, dovranno rispondere positivamente a precisi criteri che ne assicureranno la spendibilità anche in zona Ue.

A questo proposito, saranno necessari, per l’ok alla certificazione, settore, repertorio e qualifiche correlate, con segnalazione dell’apposito percorso formativo seguito; diversamente, riguardo gli apprendimenti considerati “non formali” , faranno fede le specifiche sul periodo di training e sulla modalità in cui questo si è realizzato.

 

Redazione

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