Prevista dal codice civile agli artt. 2549-2554, l’associazione in partecipazione è il contratto con cui si attribuisce all’associato la partecipazione agli utili dell’impresa o di singoli affari, come corrispettivo di un apporto che può essere anche lavorativo, e nel quale tuttavia, mancano gli elementi della subordinazione perché l’associato non è obbligato a prestare la sua attività sotto la direzione dell’associante e può anche controllare l’andamento degli affari e partecipare ai risultati. Il D.Lgs. 276/2003 ha stabilito che in mancanza di un’effettiva partecipazione ed inadeguate erogazioni l’associato ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti per il lavoro subordinato.
Proposta di riforma
Per tale fattispecie l’abuso è perseguito:
a) tramite la limitazione del numero massimo degli associati di lavoro;
b) l’operatività dell’istituto soltanto per le piccole attività (ove vi siano 5 soggetti compreso l’associante), fatte salve le associazioni costituite in ambito familiare;
c) presunzione della natura subordinata del rapporto di lavoro in mancanza dell’effettività di partecipazione agli utili ad alla consegna del rendiconto.
Lilla Laperuta
Riforma del lavoro: ecco l’elenco completo di tutte le nostre schede:
– Riforma del lavoro: come cambia l’articolo 18 (Licenziamenti);
– Riforma del lavoro: come cambiano gli ammortizzatori sociali;
– Riforma del lavoro: come potrebbe cambiare il lavoro accessorio;
– Riforma del lavoro: come cambia l’associazione in partecipazione;
– Riforma del lavoro: come cambia il part time;
– Riforma del lavoro: come cambia il contratto di apprendistato;
– Riforma del lavoro: cosa succederà a co.co.pro. e co.co.co.?;
– Riforma del lavoro: il contratto di lavoro intermittente;
– La riforma del lavoro e l’uso patologico del contratto a tempo determinato.
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