L’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) prevede che il giudice, una volta valutato il licenziamento come illegittimo (in quanto senza causa, o senza giustificato motivo, oppure discriminatorio) ordini al datore di lavoro, nelle aziende con oltre 15 dipendenti, il reimpiego dei dipendenti con in aggiunta il pagamento di un indennizzo parametrato agli anni di durata del giudizio. Il lavoratore ha altresì diritto al risarcimento del danno (nella misura non inferiore a 5 mensilità di retribuzione) subito per il licenziamento di cui sia stata accertata l’inefficacia o l’invalidità.
Proposta di riforma
Nel disegno regolatorio del Ministro Fornero si propone il licenziamento senza reintegro per motivi economici (in questo caso il lavoratore riceverebbe solo un indennizzo) ed una modifica del procedimento nei casi disciplinari che verrebbero gestiti dal giudice. Il modello seguito è quello adottato in Germania dove viene affidata al giudice la scelta fra reintegro ed equo indennizzo (ovviamente con i dovuti “paletti” normativi). Resta invariato il reintegro in casi di licenziamenti discriminatori.
È previsto, inoltre, un contributo di licenziamento. Sostituisce i contributi oggi dovuti dalle aziende per la disoccupazione e la mobilità, dovrà essere versato all’Inps «all’atto del licenziamento (solo per i rapporti a tempo indeterminato)» e sarà pari a mezza mensilità (0,5) di indennità «per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (compresi i periodi di lavoro a termine)». Si applica anche agli apprendisti.
Lilla Laperuta
Riforma del lavoro: ecco l’elenco completo di tutte le nostre schede:
– Riforma del lavoro: come cambia l’articolo 18 (Licenziamenti);
– Riforma del lavoro: come cambiano gli ammortizzatori sociali;
– Riforma del lavoro: come potrebbe cambiare il lavoro accessorio;
– Riforma del lavoro: come cambia l’associazione in partecipazione;
– Riforma del lavoro: come cambia il part time;
– Riforma del lavoro: come cambia il contratto di apprendistato;
– Riforma del lavoro: cosa succederà a co.co.pro. e co.co.co.?;
– Riforma del lavoro: il contratto di lavoro intermittente;
– La riforma del lavoro e l’uso patologico del contratto a tempo determinato.
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