Riforma condominio, le novità su impianti tv e energia pulita

Redazione 23/11/12
Se la riforma del condominio rinnova radicalmente gli organi di decisione e amministrativi dell’ente di residenza, ci son alcuni ambiti specifici in cui queste disposizioni hanno limiti e filtri del tutto particolari.

E’ il caso, ad esempio, dell‘installazione di nuovi impianti all’interno del perimetro condominiale, riferendosi, con essi, alle antenne per la ricezione del segnale tv, ma anche a piccole centrali di produzione di energia pulita.

Le specifiche per la realizzazione di questi dispositivi sono contenute nella nuova stesura dell‘articolo 1118 Codice civile e successivi fino al 1122, lì dove vengono affrontate le nuove indicazioni per la destinazione d’uso delle parti comuni, per il cui approfondimento rimandiamo a questo articolo.

La riforma pone in rilievo come l’approvazione assembleare per la costruzione di queste piattaforme di diversa natura necessiti, innanzitutto, di un quorum più alto in seconda convocazione, lì dove, abitualmente, è più facile coinvolgere la maggior parte dei residenti.

Per deliberare a favore della realizzazione di un impianto, alla seconda chiamata, sarà necessario il parere favorevole della maggioranza degli intervenuti e in rappresentanza dei due terzi dei millesimi condominiali.

Resta la possibilità, così come avviene con il distacco dal riscaldamento centralizzato, per il singolo inquilino di disporre l’impianto a uso personale, previa informazione dell’amministratore condominiale e tenendo in considerazione i pareri assembleari.

Un vincolo di primario interesse per ipotesi di realizzazione di impianti simili è dato indubbiamente dal rispetto del decoro architettonico dell’edificio, che non andrà comunque mai compromesso in seguito a nuove costruzioni di natura energetica o digitale.

A questo proposito, sulla predisposizione di sistemi di videosorveglianza, sarà l’assemblea stessa a doversi esprimere favorevolmente, sempre con maggioranza degli intervenuti e due terzi dei millesimi rappresentati.

Insomma, le eventuali limitazioni della privacy dei residenti andranno definite dai condomini stessi, per lo meno riguardo le riprese video di locali a uso pubblico interni all’edificio, differentemente, invece, da quanto avviene per gli abitanti morosi,  la cui privacy è limitata da una normativa precisa che autorizza l’amministratore a divulgare i loro dati di identificazione.

Per un ulteriore approfondimento sull’installazione di impianti per la produzione di energia pulita o per la ricezione del segnale televisivo, si rimanda all’inerente articolo su ediltecnico.it

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