Il requisito era già stato previsto al fine di rimanere iscritti all’albo degli avvocati, ma poi era stato “congelato” per l’assenza di un decreto ad hoc.
La legge n. 247/2012, all’art. 12, prevede, infatti, che “le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni 5 anni dal Ministro della Giustizia, sentito il CNF”.
Il Ministero, ad oggi, ha predisposto la bozza di decreto ed inviato il l’atto al Cnf per il relativo parere, ma considerati i tempi dell’iter di consultazione, probabilmente il provvedimento entrerà in vigore non prima del 2018.
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AVVOCATI e ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA: COME FUNZIONA
Ci sono 2 diverse fattispecie:
1) la 1° relativa alla stipula di “una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti”, i cui estremi vanno resi noti agli assistiti;
2) la 2° che riguarda l’obbligo di stipulare “una ulteriore polizza assicurativa a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale”.
La mancata osservanza delle disposizioni costituisce sia illecito disciplinare che, quando l’obbligo sarà entrato a regime, la cancellazione dall’albo per la mancanza di uno dei requisiti essenziali previsti per l’esercizio della professione forense.
ASSICURAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ: COSA COPRE?
L’assicurazione della responsabilità professionale dovrà coprire qualsiasi tipologia di danno: “patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro”. Secondo l’art. 1, 4° comma, infatti, l’assicurazione deve coprire la responsabilità per qualsiasi pregiudizio causato a clienti, controparti processuali e relativi difensori, nonché per “tutti i danni” che l’avvocato dovesse “colposamente causare a terzi nello svolgimento dell’attività professionale”.
La copertura, inoltre, deve essere estesa anche ai “fatti colposi o dolosi” commessi da “collaboratori, praticanti, dipendenti”.
Maggiori tutele sono previste anche per i familiari del professionista. Stando a quanto stabilito dall’art. 2 del provvedimento, infatti, l’assicurazione deve prevedere “anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano di operare nel periodo di vigenza della polizza”.
ASSICURAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ: A QUANTO AMMONTA IL MASSIMO RISARCIBILE?
Il massimo risarcibile (per anno assicurativo e per gli studi più grandi) è pari a 10 milioni di euro. I premi variabili da un minimo di 200-400 euro ad oltre 10mila per gli studi legali più grandi. Si ricorda, infine, che la stipula effettuata collettivamente da parte degli ordini territoriali potrà avvenire dopo una gara europea.
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