Rifiuti: le modalità di conferimento non spettano al sindaco ma ai dirigenti

Michele Nico 24/09/15
La determinazione delle modalità di conferimento dei rifiuti urbani spetta agli organi dirigenziali e non al sindaco, trattandosi di materia che riguarda la gestione di un servizio pubblico e che rientra nella sfera di competenza dell’articolo 107 del TUEL, secondo cui “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente”.

Con questa motivazione il TAR Sardegna, Sez. II, con la sentenza 11 settembre 2015, n. 1018, accoglie il ricorso proposto da un amministratore di condomini avverso l’ordinanza con cui il sindaco di un comune ha disciplinato le modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani nella zona, ordinando ai residenti di conferire i rifiuti (suddivisi per tipologia) nell’isola ecologica realizzata nell’area e autorizzando il gestore del servizio a utilizzare la strada interna di lottizzazione per il passaggio dei mezzi di raccolta.

Il tribunale rileva, in primo luogo, che l’articolo 107 sopra richiamato riserva ai dirigenti l’intera gestione amministrativa dell’ente locale e da ciò deriva l’incompetenza del sindaco all’adozione del provvedimento impugnato.

Non si tratta, peraltro, di un’incompetenza generale e assoluta, nel senso che in taluni casi l’ordinamento giuridico prevede che sia il primo cittadino a regolamentare l’organizzazione del servizio in parola, ma soltanto sulla base di presupposti ben delineati e che non ricorrono nel caso di specie.

Il collegio evoca, nello specifico, l’articolo 54 del dlgs 267/2000, ai sensi del quale il potere di ordinanza del sindaco è subordinato alla necessità è urgenza “di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”, come può verificarsi nella fattispecie in cui un disservizio nella raccolta dei rifiuti comporti serie conseguenze per l’igiene e la salute del territorio.

Il TAR osserva che nella vicenda in esame neppure ricorre il presupposto di cui all’art. 192 del dlgs 152/2006 (codice dell’ambiente), ossia l’”abbandono e (…) deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo”, anch’esso idoneo a giustificare l’esercizio del potere del sindaco, il quale in tal caso “dispone con ordinanza le operazioni (…) necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate”.

Nel quadro giuridico delineato non residuano dubbi in ordine alla linea di confine tra le competenze assegnate agli amministratori e alla macrostruttura dell’ente, di modo che il provvedimento che attiene alla regolazione delle modalità di conferimento dei rifiuti urbani in una specifica e circoscritta zona del territorio comunale esulano dalle competenze istituzionali del sindaco.

Michele Nico

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