Riduzione Irpef agricoltori: novità e guida all’agevolazione 2024/25

Paolo Ballanti 11/03/24

Nel corso dell’iter di conversione in legge del D.L. 30 dicembre 2023 numero 215 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, detto anche Milleproroghe 2023, un emendamento all’articolo 13 ha introdotto per il biennio 2024 – 2025 un’apposita agevolazione sulla tassazione dei coltivatori diretti e IAP: una riduzione Irpef per gli agricoltori da applicare a seconda dei casi.

Analizziamo la novità in dettaglio.

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Indice

Riduzione Irpef agricoltori: la novità del Milleproroghe 2023

In sede di conversione in Legge 23 febbraio 2024 numero 18 del Milleproroghe 2023, è stato aggiunto all’articolo 13Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” il comma 3-bis.

L’agevolazione consiste in una sorta di riduzione Irpef. La norma prevede, per gli anni 2024 e 2025, che i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che esercitano l’opzione per la determinazione del reddito con il sistema catastale, concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali, considerando congiuntamente reddito dominicale e agrario, nelle seguenti percentuali:

  • 0% fino a 10 mila euro;
  • 50% oltre i 10 mila euro e fino a 15 mila euro;
  • 100% oltre la soglia reddituale di 15 mila euro.

A chi si applica la riduzione Irpef agricoltori?

Come anticipato, la riduzione Irpef, introdotta in sede di conversione in legge del Milleproroghe 2023, riguarda i redditi dominicali e agrari posseduti da:

  • Coltivatori diretti;
  • Imprenditori individuali professionali;

iscritti alla previdenza agricola, diversi dalle società che esercitano l’opzione per la tassazione su base catastale.

Un esempio della riduzione Irpef

Ipotizziamo il caso di un coltivatore diretto con reddito complessivo pari a 35 mila euro, costituito da:

  • 20 mila euro di redditi dominicali e agrari dei terreni;
  • 15 mila euro da altri redditi.

Grazie alla misura in parola, fino a 10 mila euro dei 20 mila euro di redditi dominicali e agrari, il contribuente non pagherà nulla a titolo di Irpef.

Sui successivi 5 mila euro (sempre dei 20 mila euro di redditi dominicali – agrari) l’Imposta sul Reddito sarà calcolata su 2.500,00 euro (il 50% di 5.000,00 euro).

Da ultimo, sui:

  • 7.500,00 euro restanti dei 20 mila euro di redditi dominicali – agrari;
  • 15 mila euro di altri redditi;

l’Irpef sarà dovuta in misura piena.

Di conseguenza, il coltivatore diretto dichiarerà un reddito complessivo imponibile ai fini fiscali di 22.500,00 euro formato da:

  • 7.500,00 euro di reddito agricolo (su 20 mila euro complessivi);
  • 15.000,00 euro di altri redditi.

Reddito dominicale e agrario

In base a quanto disposto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917:

  • Il reddito dominicale si configura come il reddito relativo al valore del terreno, che spetta al proprietario del fondo;
  • Il reddito agrario esprime la redditività media derivante dall’esercizio di attività agricole, nei limiti della potenzialità del terreno.

Sotto quest’ultimo aspetto le attività agricole si dividono in:

  • Attività agricole in senso stretto, tali si intendono quelle volte alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
  • Attività considerate agricole soltanto se rispettano determinati limiti o requisiti previsti dalla normativa.

Come si determina il reddito dominicale e agrario?

I redditi in parola sono calcolati sulla base delle Tariffe d’estimo, risultanti dagli atti catastali, soggette a rivalutazione, rispettivamente, dell’80% e del 70%. I redditi devono essere ulteriormente rivalutati del 30%.

Quest’ultima regola non trova applicazione con riferimento ai casi descritti in tabella (da segnalare nel quadro RA del modello redditi PF).

CasisticheDeterminazione del reddito
Terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricolaNel periodo 2017 – 2023 sono considerati esenti (*), mentre a regime non si applica l’ulteriore rivalutazione del 30% (**)
Terreni concessi in affitto per usi agricoli ad un coltivatore diretto o IAP con meno di 40 anni, con contratto di durata non inferiore a 5 anniOpera la sola rivalutazione del 30%, tanto sul reddito dominicale del proprietario che concede in affitto, quanto sul reddito agrario del giovane agricoltore (***)
(*) Sono interessati dall’esenzione anche i soci di una società semplice a patto che questi siano coltivatori diretti / IAP iscritti nella previdenza agricola e la società semplice abbia la qualifica di IAP. Dal 2019 l’esenzione opera anche per i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, a condizione che appartengano allo stesso nucleo familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all’esercizio dell’impresa familiare
(**) Dev’essere barrata la casella della colonna 10 del quadro RA del modello Redditi PF
(***) Casistica da indicare nel quadro RA del modello Redditi PF, all’interno della colonna 7 “Casi particolari” con il codice 4

Perdita derivante da eventi naturali

Comporta l’annullamento del reddito la perdita derivante da eventi naturali pari almeno al 30% del prodotto ordinario del fondo, assunto come riferimento per determinare le tariffe d’estimo.

La casistica in questione ricomprende:

  • Infortuni atmosferici, come ad esempio grandine, gelate e siccità;
  • Danni periodici o quasi periodici causati a terreni prossimi a vulcani in attività;
  • Danni provocati da inondazioni che si verificano a intervalli regolari.

Variazioni reddituali

Possono verificarsi variazioni del reddito nelle ipotesi di sostituzione della coltura o di diminuzione permanente della produttività del terreno. In situazioni simili è necessario modificare il classamento risultante dal catasto.

Da ultimo non hanno invece alcuna rilevanza le diminuzioni intenzionali della produttività del terreno e nemmeno le variazioni causate da circostanze transitorie.

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