Per poter utilizzare il valore “rideterminato”, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva del 2 o del 4 per cento del valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima.
Il termine entro il quale redigere la perizia giurata ed effettuare il pagamento dell’imposta è fissato al 30 giugno 2013.
La legge di stabilità ha fissato al 1° gennaio 2013 la data in cui deve essere verificato il possesso delle partecipazioni ai fini di una nuova rideterminazione del loro costo o valore di acquisto.
La nuova rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni
La norma in esame consente la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati purché detenute alla data del 1° gennaio 2013.
Il valore “rideterminato” può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso delle partecipazioni in luogo dell’originario costo o valore di acquisto.
Tale valore non può essere incrementato degli oneri inerenti e, quindi, neanche dell’eventuale imposta di successione e donazione, ad eccezione dell’ipotesi prevista dalla norma con riferimento alla spesa sostenuta per la redazione della perizia.
La perizia giurata di stima
Ai fini dell’applicazione della norma, il valore al 1° gennaio 2013 delle partecipazioni e dei terreni deve risultare da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati, entro il termine del 30 giugno 2013.
Si ricorda che i soggetti abilitati alla redazione delle perizie con riferimento ai titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati sono individuati negli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché negli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti
Asseverazione
Le perizie possono essere presentate per la asseverazione, oltre che presso la cancelleria del tribunale, anche presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai.
Deducibilità
Va, inoltre, precisato che nell’ipotesi in cui la perizia sia predisposta per conto della società, la stessa disposizione al comma 5, dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 stabilisce che la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa della società o ente in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi.
La norma specifica ulteriormente che qualora, invece, la perizia sia predisposta per conto dei soci, la relativa spesa sostenuta aumenta il costo rivalutato delle partecipazioni.
Il versamento dell’imposta sostitutiva
L’efficacia della procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni è condizionato al versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del:
- 2 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;
- 4 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2013 in un’unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data
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