Arrivano le nuove regole per rider e lavoratori digitali. In Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L dell’11 novembre 2024 ha trovato pubblicazione la Direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 relativa al miglioramento delle condizioni lavorative per il personale delle piattaforme digitali.
Il provvedimento, in vigore dal ventesimo giorno successivo la sua pubblicazione in GU UE, dovrà essere recepito dagli Stati membri entro il 2 dicembre 2026.
L’obiettivo dichiarato della direttiva, stando a quanto riporta l’articolo 1, è migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali nel lavoro mediante piattaforme digitali grazie a:
- Misure volte a facilitare la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone;
- Trasparenza, equità, supervisione umana, sicurezza e responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali;
- Miglioramento della trasparenza del lavoro, anche in situazioni transfrontaliere.
La Commissione, entro il 2 dicembre 2029, previa consultazione degli Stati membri, delle parti sociali a livello di Unione europea e dei principali portatori di interessi, riesamina l’attuazione della direttiva e propone, se del caso, modifiche legislative. Analizziamo le principali novità in dettaglio.
Indice
- Rider e lavoratori digitali: a chi si applica la Direttiva UE
- Rider: Determinazione della corretta situazione occupazionale
- Presunzione legale
- Trasparenza sui sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati
- Supervisione umana dei sistemi automatizzati
- Rider: riesame umano dei sistemi automatizzati
Rider e lavoratori digitali: a chi si applica la Direttiva UE
La Direttiva (UE) 2024/2831 stabilisce i diritti minimi a beneficio di tutte le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nell’Unione europea che hanno (ovvero che, sulla base di una valutazione dei fatti, si ritiene abbiano) un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro definiti come tali dal diritto, dai contratti collettivi ovvero dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia.
Il provvedimento si applica a quanti organizzano il lavoro svolto nell’Unione europea mediante piattaforme digitali, a prescindere dal luogo in cui insiste la sede o dalla normativa altrimenti applicabile.
Rider: Determinazione della corretta situazione occupazionale
Gli Stati membri, stando all’articolo 4 della Direttiva (UE) 2024/2831, devono dotarsi di procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, al fine di accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro.
L’accertamento si basa principalmente sui fatti relativi all’effettiva esecuzione del lavoro, compreso l’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati nell’organizzazione del lavoro, a prescindere dal modo in cui il rapporto è qualificato in un eventuale accordo contrattuale tra i soggetti interessati.
Presunzione legale
La direttiva (articolo 5) introduce un meccanismo di presunzione legale, in funzione del quale ricorre un rapporto di lavoro tra la piattaforma digitale e la persona interessata nel momento in cui si riscontrano fatti “che indicano direzione e controllo, conformemente al diritto nazionale, ai contratti collettivi o alle prassi in vigore negli Stati membri”.
Se la piattaforma di lavoro intende confutare la presunzione legale è necessario dimostrare che il rapporto contrattuale non è un rapporto di lavoro.
Gli Stati membri sono chiamati a individuare una presunzione legale confutabile efficace di rapporto di lavoro, che costituisca un’agevolazione procedurale a vantaggio dei lavoratori.
La presunzione legale:
Opera con riguardo a tutti i “pertinenti procedimenti amministrativi o giudiziari in cui è dibattuta la determinazione della corretta situazione occupazionale della persona” (articolo 5, comma 3);
Non si estende ai procedimenti su questioni tributarie, penali o di sicurezza sociale (gli Stati membri hanno comunque la possibilità di applicare la presunzione a tali procedimenti in base alla normativa nazionale).
Da ultimo (articolo 5, comma 6) per quanto riguarda i rapporti contrattuali instaurati prima del 2 dicembre 2026 e ancora in corso a tale data, la presunzione legale opera esclusivamente per il solo periodo che decorre da tale data.
Trasparenza sui sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati
La Direttiva UE del 23 ottobre 2024 incarica gli Stati membri di imporre alle piattaforme di lavoro digitali di informare i lavoratori, i rappresenti degli stessi e, su richiesta, le autorità nazionali competenti in merito all’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati.
Le piattaforme forniscono le informazioni di cui all’articolo 9, comma 1, della direttiva a mezzo di un documento scritto, che può essere in forma elettronica.
Le informazioni in parola sono presentate in modo trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.
Supervisione umana dei sistemi automatizzati
Gli Stati membri sono chiamati a provvedere affinché le piattaforme di lavoro digitali sorveglino e, con la partecipazione dei lavoratori, effettuino regolarmente e, in ogni caso, ogni due anni, una valutazione dell’impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati, sulle persone che svolgono l’attività lavorativa.
Le piattaforme devono garantire risorse umane sufficienti per supervisionare e valutare in modo efficace l’impatto delle decisioni dei sistemi automatizzati.
Qualora dalla supervisione o valutazione realizzata emerga un elevato rischio di discriminazione sul lavoro ovvero si rilevi che decisioni individuali prese o sostenute da sistemi di monitoraggio automatizzati e da sistemi decisionali automatizzati hanno violato i diritti di una persona, la piattaforma adotta le misure necessarie, compresa, se del caso, una modifica dei sistemi utilizzati ovvero la loro cessazione, al fine di evitare tali decisioni in futuro.
Qualsiasi decisione “di limitare, sospendere o risolvere il rapporto contrattuale o chiudere l’account di una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali o qualsiasi altra decisione di pregiudizio equivalente è presa da un essere umano” (articolo 10, comma 5).
Rider: riesame umano dei sistemi automatizzati
Le persone che svolgono un lavoro mediante le piattaforme digitali hanno il diritto di ottenere, senza indebito ritardo, una spiegazione, in forma orale o scritta, per qualsiasi decisione presa o sostenuta da un sistema automatizzato.
La spiegazione è fornita in modo trasparente e intelligibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.
Gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme digitali garantiscano ai lavoratori la possibilità di rivolgersi a una persona di contatto designata dalla piattaforma stessa per discutere e chiarire i fatti, le circostanze e i motivi della decisione assunta dal sistema.
Qualora quest’ultima violi i diritti della persona, la piattaforma rettifica il provvedimento senza ritardo e, ad ogni modo, entro due settimane dall’adozione della decisione.
Se la rettifica non è possibile, la piattaforma offre un adeguato risarcimento del danno subito.
In ogni caso la piattaforma adotta le misure necessarie, compresa, se del caso, la modifica del sistema decisionale automatizzato o la cessazione del suo utilizzo, al fine di evitare tali decisioni in futuro.
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