Rottamazione 2025 per chi è decaduto dal piano agevolato. Il nuovo emendamento

Riapertura dei termini per i decaduti, che dovranno inviare nuova richiesta di adesione.

Chiara Arroi 13/02/25

Tramontata la rottamazione 5 delle cartelle esattoriali fino al 2023, con l’emendamento al Milleproroghe ormai stralciato in commissione al Senato, sarebbe pronta a debuttare una riapertura dei termini a chi aveva già aderito alla Rottamazione quater e ne è decaduto.

Sarebbe questa la riformulazione del testo emendativo al decreto in discussione al Senato. Troppo costoso sarebbe stato introdurre un nuovo piano di definizione agevolata per i debiti dal 2000 al 2023: circa 5 miliardi di euro. Cifra che non ha messo d’accordo la maggioranza, attualmente concentrata sul taglio delle aliquote Irpef.

Non si tratta più quindi di una nuova definizione agevolata, ma solo di una riammissione dei contribuenti decaduti dal quarto piano agevolativo, per non aver pagato le rate in essere o averle pagate in ritardo.

Indice

Riapertura Rottamazione a chi è decaduto

Come detto, cambia la norma sulla riammissione dei decaduti dalla rottamazione quater, per non aver pagato o pagato in ritardo. La riformulazione dell’emendamento al Milleproroghe riammette al piano agevolato (i cui termini erano già scaduti) solo chi aveva già aderito.

Si tratterebbe quindi di una riapertura limitata “ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate” per l’adesione alla rottamazione quater, per i debitori che al 31 dicembre 2024 sono decaduti dal beneficio possono essere riammessi inviando la dichiarazione di riammissione entro il 30 aprile 2025.

Questa riammissione è prevista dal nuovo emendamento che inserisce l’Art. 3-bis, inserito dopo l’Art. 3 del Milleproroghe

Il testo dell’emendamento

Ecco il testo dell’emendamento approvato in Commissione al Senato, pronto a modificare il dl Milleproroghe in via di conversione.

Art. 3-bis. (Riammissione alla definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali)

1. Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dallo stesso comma 235 dell’articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.

Tale dichiarazione è resa con le modalità, esclusivamente telematiche, che l’agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 2, lettera b), n. 2).

2. In caso di riammissione alla procedura di definizione agevolata, ai sensi del comma 1, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell’articolo 1, commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252 della legge n. 197 del 2022:

– a) la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 può essere integrata, relativamente ai soli debiti di cui allo stesso comma 1, entro la stessa data del 30 aprile 2025;
– b) il pagamento delle somme di cui all’articolo 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente: 1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025; 2) nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
– c) l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall’agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025; d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 243 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 si determinano alla data del 31 luglio 2025.

Come essere riammessi

Se tutto andrà in porto, i contribuenti decaduti dovranno presentare una nuova dichiarazione di adesione online, seguendo le indicazioni date dall’Agenzia delle entrate riscossione. E bisognerà farlo entro il prossimo 30 aprile.

Cosa succede dopo la riammissione 2025

Il contribuente riammesso al piano nel 2025, dovrà quindi impegnarsi a pagare il debito pregresso a rate: il pagamento degli arretrati della rottamazione quater, sui quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, potrà essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio di quest’anno, oppure potrà essere dilazionato fino a un massimo di 10 rate.

Calendario pagamenti 2025

Chi è stato riammesso, come chiarito all’art.3-bis, deve rispettare questo calendario pagamenti:

  • il pagamento delle somme arretrate sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente: 1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
  • 2) nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

La Rottamazione quater

Ricordiamo che ad oggi sono in vigore solo i pagamenti relativi alla rottamazione quater, solo per chi ha già aderito tempo fa. Questa però comprende solo i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Le attuali scadenze dei pagamenti sono fissate in base a queste date: dopo la rata del 30 novembre 2024, le scadenze sono previste il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno, secondo il proprio piano di pagamenti.

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Foto copertina: istock/AndreyPopov