Reversibilità: gli strumenti per abbassare l’ISEE e non rinunciare alla pensione

Redazione 17/02/16
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Il nuovo disegno di legge delega sul ”contrasto alla povertà”, che rimette mano alle prestazioni assistenziali, sta sollevando molte critiche in quanto prospetta, se verrà approvato, di legare la pensione di reversibilità all’indice ISEE, lo strumento che valuta la ricchezza delle famiglie.

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Ne consegue che per ottenere qualsiasi trattamento di assistenza, sarà quindi necessario avere una soglia ISEE molto bassa.

GLI STRUMENTI ESISTENTI PER ABBASSARE LA SOGLIA ISEE: QUALI?

In realtà sussistono attualmente alcuni specifici strumenti, utili per diminuire l’indicatore ISEE e così non dover rinunciare al trattamento.

Di seguito, la nostra Redazione riporta la Guida con tutte le possibilità e relative istruzioni.

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1) CHIEDERE DUE STATI DI FAMIGLIA SEPARATI: COME?

Nel caso si conviva con delle persone con le quali non si hanno legami familiari o affettivi, come semplici coinquilini, al fine di riuscire ad abbassare la soglia ISEE, uno strumento utile può essere la richiesta di due stati di famiglia separati.

Così facendo, infatti, i redditi dell’eventuale coinquilino non entreranno a far parte dello stato di famiglia, non potendo conseguentemente innalzare l’indicatore.

Attenzione, però, perché non si possono ottenere due stati di famiglia separati nel caso in cui sussistano con il rispettivo convivente vincoli di parentela, non soltanto genitore-figlio, ma anche, ad esempio, nuora-nipote o genero-nipote.

2) VENDITA O USUFRUTTO DEGLI IMMOBILI: COME?

Ai fini ISEE, si ricorda che tutti gli immobili posseduti vanno dichiarati, anche se ubicati in uno Stato estero, anche se non affittati, o ancora anche se infruttiferi. Quello che, infatti, vale ai fini ISEE, risiede proprio nel valore dell’immobile stesso. Tale valore va, poi, ricavato sulla base della rendita catastale e della classe di appartenenza (A2, A3, e così via).

In questo modo, dunque, non è poi così utopistica la possibilità che il contribuente si ritrovi ad aver superato la soglia prevista per via, magari, della quota di un’abitazione fuori mercato, da cui comunque non sarà ricavabile nemmeno un centesimo.

Lo strumento che si può utilizzare per ovviare a simili evenienze è pertanto quello, di liberarsi degli immobili posseduti, non soltanto tramite la vendita, ma anche attraverso la costituzione dell’usufrutto. In quest’ultimo caso, infatti, si ricorda come la nuda proprietà non debba essere dichiarata nell’ISEE.

Attenzione, però, in quanto gli immobili dovranno essere dichiarati dall’usufruttuario, comportando che, ai fini dell’ISEE, non arriverebbe a cambiare nulle se lo stesso usufruttuario facesse parte del medesimo nucleo familiare).

3) COME FARE CON PATRIMONIO MOBILIARE, CARTE DI CREDITO, LIBRETTI E CONTI CORRENTI?

Rientrano ufficialmente nel patrimonio mobiliare ai fini ISEE anche:

3.1. conti correnti e di deposito;

3.2. libretti;

3.3. carte di credito, anche quelle prepagate e con Iban;

3.4. titoli di stato, azioni, partecipazioni ed altre forme di investimento;

3.5. altri strumenti finanziari.

Con riferimento ai libretti, conti correnti e alle carte di credito, fatte alcune dovute eccezioni, non arriva più a rilevare il saldo al 31 dicembre, contando invece la giacenza media.

Uno strumento possibile (anche se alquanto discutibile), al fine di ridurre la giacenza media, può coincidere con lo svuotare, giorno per giorno, il proprio conto; tuttavia l’accorgimento servirebbe a ben poco in quanto, in ogni caso, tutti i numeri creditori oltre a quelli debitori vengono puntualmente trasmessi dalle banche all’Agenzia delle Entrate.

Perplessità suscitano, poi, i conti online che fanno capo a intermediari finanziari esteri, come ad esempio l’usatissimo conto Paypal. Infatti, a tal riguardo, nonostante almeno teoricamente debbano essere indicate nell’ISEE tutte le componenti patrimoniali, incluse quindi anche quelle detenute all’estero, ad oggi non sono ancora giunte indicazioni ufficiali circa le modalità di dichiarazione di questi stessi strumenti, non essendo di conseguenza nemmeno chiaro se debba essere dichiarato il saldo oppure la giacenza media.

E’ vero che la contitolarità di un conto, o di un altro strumento finanziario, fa sì che si abbassi la quota di spettanza del contribuente, tuttavia risulta utile per ridurre la soglia solo se il contitolare non appartiene allo stesso nucleo familiare.

I soli risparmi che non vanno dichiarati rimangono gli accantonamenti TFR, e quelli detenuti presso fondi di previdenza complementare.

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