Successivamente al 25 ottobre, per effettuare una correzione, si dovrà utilizzare il modello Redditi PF. Le modalità di correzione della dichiarazione originaria, sono diverse nel caso in cui le stesse integrazioni determinano una situazione favorevole o meno per il contribuente.
La modifica potrebbe determinare un maggiore credito o minor debito, oppure un maggior importo a debito o minor credito, oppure ancora una imposta invariata.
Modello 730 integrativo: come e perché si presenta
Se nel modello 730, non sono stati inseriti i dati esatti o gli stessi sono incompleti, e nell’effettuare l’integrazione risulta un maggiore credito o un minor debito, o una imposta uguale a quella scaturita dal 730 originario, entro il prossimo 25 ottobre si potrà presentare un nuovo modello 730 con l’indicazione del codice 1 nella casella “730 integrativo” del frontespizio.
L’integrazione deve essere effettuata tramite un Caf o un professionista abilitato, anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto, e il contribuente dovrà esibire la documentazione necessaria per il visto di conformità dell’integrazione.
La circostanza più semplice, è quella in cui il contribuente in sede di compilazione del 730, ha omesso o fornito in modo inesatto le informazioni relative al sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio.
In questo caso, il soggetto potrà presentare entro il 25 ottobre un nuovo 730 indicando nella casella “730 integrativo” del frontespizio, il codice 2.
La dichiarazione sarà identica a quella del primo invio, ad eccezione del riquadro inerente i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio.
Se il contribuente non ha fornito tutti i dati necessari nella dichiarazione, i quali non permettono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio, e possono determinare un risultato a favore (maggior credito, o un minor debito), ovvero una imposta invariata rispetto a quella originaria, anche in questo caso si può presentare entro il 25 ottobre un nuovo 730 per integrare e/o correggere tali dati, e il codice da indicare sarà il 3.
> Consulta lo speciale Modello 730 <
Rettifica Modello 730: entro quando si presenta
Per la rettifica del Modello, e anche per l’integrazione dello stesso la scadenza da prendere in considerazione è il 25 ottobre 2019. Questa è la data ultima per trasmettere rettificativo e integrativo del 730.
Rettifica del Modello 730: cosa fare se non si rispetta la scadenza
Se non si fa in tempo entro il 25 ottobre, termine ormai alle porte, è possibile presentare un modello Redditi PF 2019, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso.
Il modello Redditi PF può essere presentato telematicamente entro il 2 dicembre, e si configurerà come una dichiarazione correttiva nei termini (la legge di conversione del decreto crescita, D.L. 34/2019, articolo 4-bis, ha spostato la scadenza della presentazione delle dichiarazioni dei redditi dal 30 settembre al 30 novembre, e quest’anno essendo la scadenza di sabato, la stessa è prorogata a lunedì 2 dicembre).
Si potrà presentare la dichiarazione integrativa (modello Redditi) entro il termine di presentazione del modello Redditi PF relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa Modello Redditi PF 2019, periodo 2018) entro il 30 novembre 2020, oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa, articolo 2, comma 8, D.P.R. n.322 del 1998). L’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, è indicato il credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
Rettifica Modello 730: cosa succede in caso di minor credito o maggior debito
Se dalla correzione (integrazione o rettifica) dei dati del modello 730, scaturisce una dichiarazione con un minor credito o un maggior debito, si dovrà in ogni caso utilizzare esclusivamente il modello Redditi PF 2019 presentandolo entro il 2 dicembre 2019 (dichiarazione correttiva nei termini).
Se emergerà un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, e della sanzione in misura ridotta, secondo quanto previsto dall’articolo 13 D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso).
Il modello Redditi PF si potrà anche presentare entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa), e se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà versare il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.
Infine si potrà presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998).
Se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà versare le somme dovute, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.
Integrazione Modello 730: resta l’obbligo dei rimborsi
Si fa presente che la presentazione di una dichiarazione integrativa, non sospende le procedure avviate con la trasmissione del modello 730, pertanto, non viene meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi (o trattenere le somme dovute) in base al modello 730.
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