Reti di Imprese: disciplina fiscale

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Definizione

Il contratto di rete, che abbiamo già analizzato negli elementi principali, è quel contratto mediante il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Asseverazione del contratto di rete

Il contratto di rete per godere dei benefici fiscali deve essere preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale o da organismi pubblici individuati con il apposito decreto, organismi che dovranno verificare in concreto la sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto.

Agevolazioni fiscali

L’agevolazione fiscale prevista in favore delle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete consiste in un regime di sospensione di imposta di cui possono fruire gli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal contratto asseverato.

Non di detassazione quindi si parla, come inizialmente auspicato, ma di semplice differimento dell’imposta. Inoltre si applica esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini dell’IRAP.

In merito alla determinazione dell’importo agevolabile viene stabilito, altresì, che gli utili che non concorrono alla formazione del reddito non possono eccedere, in ogni caso, il limite di euro 1.000.000 per ciascuna impresa, nonché per ciascun periodo d’imposta in cui è consentito l’accesso all’agevolazione, fermo restando il limite pari a 20 milioni di euro per l’anno 2011 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

L’agevolazione inoltre opera esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare. Per il periodo d’imposta successivo, l’acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe calcolata con le regole ordinarie.

Si comprende bene cosa ciò finanziariamente comporti per le imprese, riducendo di fatto l’interesse nei confronti di questo strumento che, almeno sulla carta potrebbe, se adeguatamente incentivato, contribuire alla crescita culturale e dimensionale di molte PMI italiane.

Il regime di sospensione di imposta cessa, e quindi gli utili accantonati concorrono alla formazione del reddito, nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete. L’agevolazione opera fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012.

Decisione della Commissione europea

Si ricorda inoltre che la Commissione europea, con decisione C(2010)8939 def. del 26 gennaio 2011, si è espressa ritenendo che la misura in favore delle reti di imprese non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Link utili:

Andrea Arrigo Panato

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