Le reti associative Enti del Terzo Settore

Le reti associative, disciplinate dall’ art. 41 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) sono enti del terzo settore ( ETS) che, costituite sotto forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, associano un numero elevato di enti del terzo settore e svolgono un ruolo  di controllo e rappresentanza degli interessi degli Enti del terzo settore. Si distinguono in reti associative e reti associative nazionali.

Le reti associative associano, anche indirettamente attraverso enti aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome; svolgono, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Le reti associative nazionali associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Possono esercitare, oltre alle attività previste per le reti associative, anche le seguenti attività:

  • monitoraggio dell’attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
  • promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o provincie autonome sono equiparate ai fini della eleggibilità al Consiglio nazionale del Terzo Settore alle reti associative nazionali.

Le reti associative devono essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); a differenza degli ETS possono iscriversi contemporaneamente a più sezioni del registro. Fino a quando il RUNTS non sarà operativo possono applicare le norme del Terzo settore se sono iscritte ad uno dei registri esistenti ( volontariato, associazioni di promozione sociale, onlus).

Il Codice del Terzo settore, riserva alla reti associative particolari prerogative nell’ambito degli ETS; in particolare:

  1. Redigere codici di comportamento e stabilire requisiti per coloro che assumono la carica di amministratore in ETS; qualora tali codici vengano richiamati negli atti costitutivi o statuti degli ETS costituiscono cause di inelegibilità e decadenza ai sensi dell’art 2382 del codice civile ( art. 26 CTS);
  2. Redigere modelli standard di atti costitutivi o statuti che approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali consentono, via preferenziale per l’ iscrizione in 30 giorni nel RUNTS ( art. 47 CTS);
  3. Candidare rappresentanti che possono essere nominati tra i 14 componenti del Consiglio Nazionale del Terzo Settore ( art. 59 co.1 lett. b CTS);
  4. Le reti associative nazionali possono svolgere attività di supporto nelle funzioni di vigilanza svolte dal Consiglio Nazionale del Terzo Settore ( art. 60 co. 1 lett e CTS);
  5. Possono svolgere attività di sostegno al Fondo per il finanziamento di progetti o iniziative di attività di interesse generale promossi dai propri associati (art. 72 co.1 CTS);
  6. Le reti associative nazionali, per le organizzazioni di volontariato aderenti, richiedono ed erogano i contributi previsti per l’acquisto di ambulanze, veicoli per attività sanitarie e beni strumentali utilizzati per le attività di interesse generale. ( art. 76 co. 3 CTS).

Nell’ambito delle attività di controllo e coordinamento previsti dal Codice del Terzo settore le reti associative nazionali , con apposita autorizzazione, possono svolgere attività di autocontrollo degli ETS ( art. 92 co. 1 lett. b CTS), nonché attività di controllo nei confronti dei propri aderenti finalizzati ad accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione nel RUNTS, al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione nel RUNTS ( art. 93 co. 5 CTS).

Relativamente alle agevolazioni fiscali, le reti associative, qualora enti non commerciali, possono avvalersi del trattamento tributario agevolato generale previsto per gli Enti del Terzo.

In generale usufruiscono di agevolazioni tributarie quali:

  • esenzione dalla base imponibile delle quote e contributi corrisposti dagli associati;
  • le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF le erogazioni in favore delle reti associative per un importo pari al 30% degli oneri sostenuti per un importo complessivo per ciascun periodo d’imposta non superiore ad euro 30.000;
  • le liberalità da persone fisiche enti e società sono deducibili dal reddito nel limite del 10% per cento del reddito dichiarato;
  • agevolazioni in materia di imposte di successione e donazioni, imposte di registro ipotecarie e catastale;
  • riduzione sui tributi locali se previsto dagli enti locali;
  • accesso al credito agevolato per i progetti di interesse pubblico;
  • riconoscimento di privilegio generale dei crediti sui beni mobili del debitore;
  • accesso, promosso dallo Stato, Regioni e Provincie autonome ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per i progetti volti a realizzare il fine istituzionale.

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