Responsabilità penale del medico: quando risponde solo per colpa “grave”

Ileana Alesso 20/10/16

Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, sentenza 16 giugno 2016, n. 23283

Il Tribunale e la Corte di Appello di Genova condannano un medico per omicidio colposo a causa della morte di un suo paziente, che si sarebbe potuto salvare se il medico avesse prescritto alcuni esami d’urgenza.

Il ricorso in Cassazione

Il medico ricorre in Cassazione sostenendo che l’omessa ecografia non avrebbe automaticamente consentito di rilevare la rottura dell’aneurisma nel paziente deceduto. Inoltre il quadro clinico del paziente al momento della visita era il medesimo registrato qualche ora prima da una collega che non aveva disposto altri accertamenti.

Infine, sia in primo che in secondo grado i giudici non avevano valutato se il medico si fosse o meno diligentemente attenuto alle linee guida previste da una recente legge del 2012.

Ricorso del medico accolto

La Corte di cassazione accoglie il ricorso del medico e chiarisce che:

– la legge 189/2012 ha introdotto nell’ordinamento una nuova regola in materia di responsabilità sanitaria per cui se un operatore si attiene alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica risponde penalmente solo per colpa grave, la nuova legge ha infatti parzialmente abrogato gli articoli del codice penale in tema di omicidio colposo e lesioni personali colpose;

– in effetti, i giudici di primo e secondo grado non hanno tenuto conto della recente disciplina e non hanno valutato se il medico si sia attenuto a linee guida e prassi terapeutiche accreditate, né hanno valutato il grado della colpa attribuibile al medico stesso.

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Ileana Alesso

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