La responsabilità degli enti pubblici per danni causati da guard-rail

Per la giurisprudenza univoca, sia di merito che di legittimità, i danni cagionati da manufatti stradali implicano una responsabilità oggettiva in capo all’ente titolare del bene in base all’articolo 2051 del Codice civile: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

La citata norma vale anche  per l’ente proprietario e gestore di strade pubbliche per l’evento lesivo cagionato a terzi per non aver detto ente provveduto a rimuovere le anomalie presenti nel manto stradale; va, pertanto, considerata superata la giurisprudenza che –  in virtù della grande estensione del demanio stradale e della sua generalizzata utilizzazione –  escludeva la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’ente gestore del demanio stesso, confinandola all’ipotesi di danno prodottosi per la presenza di insidia e trabocchetto ai sensi dell’art. 2043 c.c.

Al danneggiato compete la prova della sussistenza dell’elemento oggettivo (condotta, evento e nesso di causalità), mentre la responsabilità del custode prescinde dalla dimostrazione della di lui colpa e può essere superata solo dalla dimostrazione della sussistenza di un caso fortuito: “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale” (Tribunale Livorno, 13/06/2019, n. 632).

Ergo, l’ente pubblico può evitare la condanna solo dimostrando rigorosamente il fattore straordinario, imponderabile, imprevedibile e imprevenibile che integra, come noto, la categoria del fortuito.

Un caso peculiare di responsabilità da cose in custodia è quello concernente i danni causati dai guard-rail. Con la pronuncia nr. 6537/2011 del 22.03.2011 la Cassazione ha affrontato la vicenda di un conducente il quale “percorrendo alla guida del suo autoveicolo  aveva perso il controllo dell’automezzo ed era andato ad urtare contro il guard-rail posto sul margine destro della carreggiata; per effetto dell’urto la lamiera era penetrata all’interno dell’abitacolo ed aveva trapassato il V., procurandone il decesso”.

Ebbene, nella decisione testè richiamata, gli Ermellini così giustificavano la piena applicabilità del regime di cui all’art. 2051 c.c. anche agli enti pubblici: “La più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., 25.7.2008, n. 20427) ha superato, il precedente indirizzo, secondo il quale l’art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383)”. Secondo la Corte, va affermato il diverso principio secondo cui la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputi sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche.

Sotto questo aspetto, vanno valorizzati i seguenti fattori: a) per le strade aperte al traffico l’ente proprietario risponde ex art. 2051 quando il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, ed a maggior ragione per un’anomalia relativa agli strumenti di protezione istallati; b) è comunque configurabile la responsabilità dell’ente pubblico custode, salvo che quest’ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) l’ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest’ultima – al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto – integra il caso fortuito previsto dall’art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode.

Ricapitolando, agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l’art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla estensione di quest’ultima (cfr. Cass. 29 marzo 2007, n. 7763).

La Cassazione, nella sentenza 6537/11, ha anche messo in luce il criterio dirimente per accollare a un ente pubblico una responsabilità ex art. 2051 c.c. con riguardo alla fattispecie della penetrazione del guard-rail nell’abitacolo di un veicolo.

E tale criterio non è formale, ma sostanziale. Riguarda la concreta idoneità del manufatto a tutelare gli utenti della pubblica via (e con riferimento non solo all’uscita di strada, ma ad ogni possibile situazione di pericolo!) e non la sua mera corrispondenza alle leggi e ai regolamenti.

Lo scopo del guard-rail è quello di impedire al conducente di uscire fuori di strada e tale funzione ovviamente è correlata a tutte quelle condotte di guida la cui conseguenza sarebbe quella per l’autovettura di uscire fuori della carreggiata di sua competenza.

Quindi – insegna la Corte –  “la funzione del guard- rail è ontologicamente quella di evitare che qualsiasi condotta di guida non regolare possa portare l’autovettura a pericolose uscite fuori dalla sede stradale. Rispetto a tale funzione, non può essere considerata condotta abnorme quella del conducente che impatta violentemente contro il guard- rail, il quale è funzionalmente posto ad attutire le conseguenze degli impatti violenti” (Cass. 22.03.11 nr. 6537).

Alla luce di tali considerazioni il giudice dovrà  valutare, tenendo conto degli accertamenti fattuali del caso, se la barriera (per la sua struttura e per il suo posizionamento rispetto alla carreggiata) si è rivelata, nel caso concreto, idonea o meno ad assolvere la sua funzione di protezione. Dovrà altresì stabilire, il magistrato, se in tale prospettazione la condotta del conducente ha avuto una efficienza causale esclusiva ed autonoma tale da vincere la presunzione di responsabilità gravante sul custode.

Avv. Francesco Carraro

carraro@avvocatocarraro.it

Francesco Carraro

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