Si tratta della circolare n.3 del 1° ottobre, adottata dal Ministero Giulia Bongiorno che esorta a questo adempimento centrale per il conseguimento degli obiettivi di trasformazione e passaggio al digitale, come previsto dall‘art. 17 del d.lgs. 82/2005 (“Codice dell’amministrazione digitale”, Cad). Per quanto riguarda gli Enti territoriali, la circolare sottolinea la possibilità di esercitare le funzioni di RTD anche in forma associata, modalità raccomandata specialmente per gli Enti di piccole dimensioni e che può avvenire in forza di convenzioni o mediante l’Unione di Comuni.
Dopo la riforma attuata con il D.Lgs. n. 179/2016, infatti il Codice dell’amministrazione digitale impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni di nominare un dirigente responsabile per la transizione digitale.
Al responsabile competono tutte le attività operative finalizzate alla transizione e i conseguenti processi di riorganizzazione funzionali alla realizzazione di un’Amministrazione digitale e aperta; all’erogazione di servizi facilmente utilizzabili e di qualità; al raggiungimento di migliori standard di efficienza ed economicità.
Come specificato dal provvedimento:
“Al fine di assicurare piena attuazione al disposto normativo le Amministrazioni devono individuare, con atto organizzativo interno e nell’ambito della dotazione organica complessiva delle posizioni di funzione dirigenziale, l’ufficio dirigenziale, di livello generale ove previsto nel relativo ordinamento, cui attribuire i compiti per la transizione digitale declinati dal comma 1 dell’art. 17 CAD. Il responsabile di tale ufficio deve formalmente assumere le funzioni di Responsabile per la transizione al digitale, essere dotato di “adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali”. Ove sia già in corso l’incarico dirigenziale di titolare dell’ufficio per la transizione digitale, ferma restando la naturale scadenza dell’incarico in essere, l’affidamento delle funzioni aggiuntive previste dalla legge al dirigente responsabile di tale Ufficio avviene mediante atto interno di nomina che configura la fattispecie dell’incarico aggiuntivo ad opera dell’organo già competente al conferimento dell’incarico dirigenziale, nel rispetto del regime di onnicomprensività”.
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