Vediamo nel dettaglio obblighi, limiti di durata e trattamento economico previsto per i lavoratori reperibili. A seguire anche un’analisi di quanto previsto da alcuni contratti collettivi nazionali.
Reperibilità 2020: come funziona
La legge non regolamenta la reperibilità. La disciplina è lasciata ai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) ovvero, in mancanza di questi, ai contratti territoriali, aziendali o regolamenti interni.
In assenza, la reperibilità è definita in accordi individuali tra azienda e dipendente, eventualmente ricompresi nel contratto di assunzione. Condizione essenziale è il consenso del lavoratore a rendersi reperibile. Consenso che dovrà essere espresso a mezzo firma per accettazione delle condizioni esposte, in calce al contratto di assunzione o accordo successivo.
La regolamentazione individuale della reperibilità dev’essere tale da comportare per il dipendente un disagio non eccessivo nella propria vita familiare e sociale.
Non solo, l’impegno richiesto al lavoratore dovrà essere remunerato con apposita indennità, da liquidarsi con le altre spettanze del mese (ad esempio retribuzione e straordinari).
Reperibilità: fuori orario
La reperibilità si caratterizza per la richiesta al dipendente di rendersi disponibile, al di fuori del normale orario di lavoro, a rispondere ad un’eventuale chiamata dell’azienda e successiva richiesta di prestazione lavorativa.
Non si può parlare di “reperibilità” durante l’orario ordinario, quando il dipendente è sul luogo di lavoro a disposizione del datore.
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Limiti di durata della Reperibilità
La reperibilità richiesta al dipendente dovrà rispettare quanto eventualmente previsto dal CCNL applicato ovvero, in mancanza di disposizioni specifiche, da contratti aziendali o regolamenti interni.
In assenza di previsioni collettive, l’impegno richiesto al lavoratore (da definirsi comunque in forma scritta) non potrà essere tale da condizionare in maniera eccessiva la vita sociale e familiare dell’interessato.
Normalmente si pongono le seguenti limitazioni:
- Numero massimo di giornate consecutive di reperibilità all’interno della stessa settimana;
- Numero massimo di settimane consecutive di reperibilità.
Reperibilità: la rotazione
Identico discorso fatto per i limiti di durata vale anche per i meccanismi di rotazione. In assenza di disposizioni contrattuali o regolamenti interni (frutti di un confronto con le sigle sindacali di rappresentanza dei lavoratori), il datore di lavoro che intende applicare un meccanismo di reperibilità è tenuto ad adottare un sistema di rotazione dei dipendenti interessati.
Questo al fine di evitare che sia sempre lo stesso dipendente a doversi rendere reperibile. Naturalmente questo concetto dev’essere rapportato all’esistenza, nell’organico aziendale, di più lavoratori con identiche mansioni e competenze necessarie per affrontare le eventuali urgenze.
Reperibilità: la chiamata
La reperibilità si caratterizza per la condizione del lavoratore di essere disponibile ad un’eventuale chiamata dell’azienda fuori dall’orario di lavoro. I CCNL o gli accordi aziendali e i regolamenti interni possono disciplinare le modalità di chiamata o i termini di preavviso.
In assenza di disposizioni collettive, gli accordi individuali possono prevedere la chiamata dell’azienda sul cellulare di lavoro, che può essere anche assegnato a turno al dipendente in quel momento reperibile. Altri strumenti di comunicazione (meno agevoli) possono essere l’sms o la comunicazione via mail o app aziendale.
Meno frequente è la concessione di un termine di preavviso minimo al dipendente, considerato che la reperibilità è concepita per affrontare situazioni emergenziali e contingenti, difficilmente prevedibili dall’azienda.
Reperibilità: la pronta risposta
Il dipendente reperibile è chiamato a rispondere prontamente alla chiamata dell’azienda ed a recarsi in tempi brevi sul luogo di lavoro.
Il lavoratore che si rende irreperibile è esposto a possibili provvedimenti sanzionatori dell’azienda, se tali condotte sono previste come punibili da parte del regolamento disciplinare.
Identiche conseguenze anche per il dipendente che si presenta in azienda o sul luogo di intervento dopo un periodo di tempo tale da esporre gli impianti o la produzione a danni o pericoli per cose o persone.
Indennità di reperibilità: come funziona
Ai lavoratori in regime di reperibilità spetta un’apposita indennità a fronte del disagio provocato dal mantenersi pronti per un’eventuale chiamata dell’azienda. Se previsto dal CCNL applicato, il trattamento economico riconosciuto dall’azienda non potrà essere inferiore a quanto disciplinato dall’accordo collettivo. Al contrario, sono sempre possibili trattamenti di maggior favore rispetto al contratto nazionale.
In assenza di disposizioni specifiche da CCNL, la definizione dell’indennità è lasciata ai contratti aziendali o regolamenti interni, previo confronto o accordo con le organizzazioni sindacali interne (RSA / RSU) o territoriali, appartenenti alle sigle maggiormente rappresentative a livello nazionale.
L’indennità di reperibilità dev’essere esposta nel cedolino paga, precisando:
- Importo base (ad esempio 5,16 euro al giorno);
- Numero di giorni o settimane di reperibilità;
- Ammontare totale dell’indennità.
Ipotizziamo ad esempio che il dipendente Caio, in virtù di un contratto aziendale, abbia diritto, per ogni giorno di reperibilità, a 5,16 euro. Ad agosto 2020 le giornate interessate sono state cinque, di conseguenza nel cedolino di competenze del mese interessato dovrà essere esposto:
Descrizione voce | Importo base | Quantità | Competenza/ritenuta |
Indennità di reperibilità | 5,16 | 5 | 25,80 |
L’importo in questione dovrà essere liquidato insieme ai normali elementi mensili come retribuzione, straordinari ed altre indennità variabili. Lo stesso sarà inoltre soggetto alle trattenute per contributi INPS (a carico dipendente e a carico azienda) e tassazione IRPEF.
Eventuale prestazione lavorativa
In caso di chiamata da parte dell’azienda, le ore lavorate dovranno essere retribuite:
- Come normali ore di lavoro se rientranti nell’orario settimanale previsto nel contratto individuale;
- Riconoscendo le maggiorazioni per lavoro ordinario notturno o festivo in virtù di quanto disposto dal CCNL applicato;
- Riconoscendo le maggiorazioni per lavoro straordinario o supplementare (disciplinate dal CCNL applicato) qualora si ecceda l’orario settimanale previsto nel contratto individuale.
Le ore ordinarie, nonché le maggiorazioni per lavoro notturno / festivo, straordinario o lavoro supplementare, dovranno essere evidenziate nel calendario presenze del Libro unico del lavoro, documento che l’azienda è tenuta a stampare entro la fine del mese successivo quello di competenza.
La liquidazione delle ore di lavoro a seguito della chiamata sarà evidenziata nel cedolino paga, da consegnare al dipendente all’atto dell’erogazione delle spettanze.
CCNL Metalmeccanici – industria
Il CCNL Metalmeccanici – industria fissa un tetto alla reperibilità. Questa non potrà:
- Interessare più di due settimane continuative su quattro;
- Interessare più di sei giorni continuativi
Non solo, il contratto stabilisce che il compenso per la reperibilità non possa essere inferiore a valori minimi giornalieri e settimanali, distinti in base al livello di inquadramento:
- 1º, 2º e 3º livello, identico trattamento;
- 4º e 5º livello, identico trattamento;
- Tutti i superiori al 5º, identico trattamento.
Ad esempio per i dipendenti inquadrati nei livelli 1º, 2º e 3º il CCNL prevede un compenso minimo giornaliero pari a:
- 4,86 euro a fronte di 16 ore di reperibilità in giornate lavorative (il compenso orario si ottiene dividendo 4,86 per 16);
- 7,30 euro per 24 ore di reperibilità nel corso del giorno libero;
- 7,89 euro in caso di reperibilità di 24 ore in giornate festive.
Il compenso settimanale non può essere inferiore a:
- 31,61 euro per 6 giorni di reperibilità;
- 32,21 euro per 6 giorni di reperibilità con all’interno anche un giorno festivo;
- 34,64 euro per 6 giorni di reperibilità comprendenti un giorno festivo e quello di riposo.
Il CCNL prevede altresì un compenso pari all’85% della normale retribuzione oraria lorda per il tempo necessario al viaggio di andata e ritorno dal luogo in cui si trova il dipendente a quello dell’intervento (ad esempio la sede aziendale).
Inoltre, per ogni chiamata del dipendente cui segue un intervento effettivo dev’essere riconosciuto un importo pari a 5 euro.
CCNL Elettrici
Il contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti al settore elettrico prevede che, in relazione alle esigenze di servizio, ai dipendenti si possa chiedere in forma scritta di rendersi reperibili fuori dall’orario di lavoro, oltre a fornire all’azienda le notizie necessarie per rintracciarli al fine di garantire in tempi brevi l’attività lavorativa qualora necessaria.
In considerazione della reperibilità (di cui il CCNL delinea anche precisi limiti temporali) ai lavoratori spetta un’apposita indennità di importo non inferiore a:
- 13,26 euro per ogni giorno di reperibilità in caso di orario settimanale distribuito su cinque giorni;
- Per la sesta giornata di reperibilità all’interno della stessa settimana spetta un’indennità giornaliera pari a 30,99 euro;
- In caso di reperibilità in un giorno festivo spetta un’indennità giornaliera di 51,13 euro.
Il contratto precisa inoltre che le eventuali prestazioni lavorative rese in regime di reperibilità, se eccedenti il normale orario di lavoro, dovranno essere remunerate con le maggiorazioni previste per le ore straordinarie.
CCNL Cooperative sociali
Il contratto collettivo cooperative sociali riconosce un’indennità di reperibilità minima di pari ad euro 77,47 lorde mensili se è previsto anche l’obbligo di residenza nella struttura socio – assistenziali.
Al contrario, se non vi è l’obbligo di residenza o per periodi di reperibilità non superiori a 10 giorni tale indennità è di euro 5,16 giornalieri.
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