L’Inail ha comunicato, con circolare n.25 di settembre 2024, i nuovi importi spettanti dal 1° luglio scorso per le prestazioni economiche riconosciute a seguito del verificarsi degli eventi di infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti: si parla delle cosiddette rendite Inail.
L’adeguamento si è reso necessario alla luce della rivalutazione delle rendite pari al 5,4%, quale risultato della variazione percentuale, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, intervenuta tra il 2022 e il 2023.
I nuovi valori di riferimento delle prestazioni Inail, previa delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto, sono stati approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con appositi decreti del 5 luglio 2024 numero 111 (settore agricoltura), 113 (medici esposti a radiazioni ionizzanti) e 114 (settori industria e navigazione), tutti consultabili collegandosi al portale istituzionale “lavoro.gov.it”).
Alla luce della rivalutazione, l’Inail ha comunicato con la Circolare numero 25/2024 che gli importi aggiornati saranno liquidati d’ufficio con il rateo di rendita elaborato nel mese di dicembre 2024.
Analizziamo la novità in dettaglio tutti i nuovi importi delle rendite Inail compresi gli arretrati da luglio.
Indice
Rendite Inail per inabilità permanente
Con riguardo al settore industria, dal 1° luglio 2024 la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e minimale della retribuzione annua è fissata in euro 96,47.
Di conseguenza gli importi delle rendite Inail risultano così determinati:
- retribuzione annua minima euro 20.258,70;
- retribuzione annua massima euro 37.623,30.
Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione della rendita è fissata in euro 30.577,54.
Nello specifico, gli importi da prendere in considerazione per ciascuna categoria di lavoratori dell’agricoltura sono:
Categoria di lavoratori | Retribuzione di riferimento |
Lavoratori subordinati a tempo determinato | Retribuzione convenzionale annua euro 30.577,54 |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato | Retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: minimo euro 20.258,70, massimo euro 37.623,30 |
Lavoratori autonomi | Retribuzione convenzionale annua euro 20.258,70 |
Assegno una tantum in caso di morte
Ai superstiti di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale nei settori industria, navigazione e agricoltura spetta un importo dell’assegno una tantum pari ad euro 12.240,02.
La prestazione in parola, aggiuntiva alla rendita Inail ai superstiti, può essere altresì riconosciuta, in alternativa ai superstiti, a chiunque dimostri di aver sostenute le spese funerarie.
Per i medici esposti a radiazioni ionizzanti l’importo una tantum è calcolato in funzione della somma di euro 66.366,14 cui si applicano le seguenti percentuali:
- un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli;
- un quarto della retribuzione in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli;
- un sesto dell’importo di riferimento, negli altri casi.
Assegno per assistenza personale continuativa
Per gli eventi di infortunio sul lavoro e malattia professionale denunciati dal 1° gennaio 2007, a seguito dei quali risulta un’invalidità conseguente a menomazioni tassativamente elencate (allegato 3 al D.P.R. numero 1124/1965) e a condizione che risulti indispensabile un’assistenza personale continuativa, la rendita Inail è integrata di un assegno mensile per l’intera durata dell’assistenza stessa.
L’assegno, liquidato entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, si attesta dal 1° luglio 2024 ad euro 667,12.
Assegno continuativo mensile
L’assegno continuativo mensile spetta al coniuge/parte dell’unione civile, nonché ai figli superstiti, in caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale, del soggetto titolare di rendita:
- per danno biologico di grado non inferiore al 48%, a seguito di infortuni sul lavoro e malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2007;
- per inabilità permanente di grado non inferiore al 65%, con riguardo agli eventi di infortunio verificatisi fino al 31 dicembre 2006 e le malattie professionali denunciate alla stessa data.
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Ecco di seguito descritte le percentuali di spettanza delle rendite Inail:
Beneficiari rendite Inail | Percentuale della rendita | Condizioni e durata della prestazione |
Coniuge o parte dell’unione civile | 50% | Fino a morte o nuovo matrimonio |
Figli inabili | 50% | Finché dura l’inabilità |
Figli (riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati) | 20% | Fino a 18 anni, ovvero fino a 21 anni se trattasi di studenti di scuola superiore viventi a carico e senza lavoro retribuito. La soglia di età è elevata a 26 anni se trattasi di universitari viventi a carico e senza lavoro retribuito |
Orfani di entrambi i genitori | 40% | Fino a 18 anni, ovvero fino a 21 anni se studenti di scuola superiore. La soglia di età passa a 26 anni se universitari. Da ultimo, l’assegno spetta sino alla morte se il figlio è inabile |
Gli importi rivalutati degli assegni continuativi a titolo di rendite Inail sono pari a:
Percentuale di inabilità | Settore industria (in euro) | Settore agricoltura (in euro) |
Da 50 a 59 | 374,32 | 468,85 |
Da 60 a 79 | 525,18 | 654,26 |
Da 80 a 89 | 975,08 | 1.123,25 |
Da 90 a 100 | 1.502,25 | 1.591,84 |
100 + a.p.c. | 2.170,21 | 2.259,30 |
Nuovi importi dal prossimo 1° dicembre
Alla luce della rivalutazione delle rendite Inail e delle prestazioni economiche con decorrenza dal 1° luglio scorso, l’Inail rende noto che gli importi aggiornati “sono liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche continuative e corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di dicembre 2024” (Circolare numero 25/2024).
La Direzione centrale per l’organizzazione digitale si preoccupa di inviare agli interessati, come di consueto, la comunicazione con il dettaglio della liquidazione delle rendite e l’indicazione del relativo conguaglio dal 1° luglio 2024, a mezzo dei modelli 170/I e 171/I. Sono quindi in arrivo anche gli arretrati fino a quel mese.
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Foto copertina: istock/Tero Vesalainen