Rendite Inail: aumento del 5,4% in arrivo a dicembre, con arretrati da luglio 2024. I nuovi importi

Paolo Ballanti 30/09/24
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L’Inail ha comunicato, con circolare n.25 di settembre 2024, i nuovi importi spettanti dal 1° luglio scorso per le prestazioni economiche riconosciute a seguito del verificarsi degli eventi di infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti: si parla delle cosiddette rendite Inail.

L’adeguamento si è reso necessario alla luce della rivalutazione delle rendite pari al 5,4%, quale risultato della variazione percentuale, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, intervenuta tra il 2022 e il 2023.

I nuovi valori di riferimento delle prestazioni Inail, previa delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto, sono stati approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con appositi decreti del 5 luglio 2024 numero 111 (settore agricoltura), 113 (medici esposti a radiazioni ionizzanti) e 114 (settori industria e navigazione), tutti consultabili collegandosi al portale istituzionale “lavoro.gov.it”).

Alla luce della rivalutazione, l’Inail ha comunicato con la Circolare numero 25/2024 che gli importi aggiornati saranno liquidati d’ufficio con il rateo di rendita elaborato nel mese di dicembre 2024.

Analizziamo la novità in dettaglio tutti i nuovi importi delle rendite Inail compresi gli arretrati da luglio.

Allegato

Circolare Inail n.25 del 16 settembre 2024 163 KB

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Indice

Rendite Inail per inabilità permanente

Con riguardo al settore industria, dal 1° luglio 2024 la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e minimale della retribuzione annua è fissata in euro 96,47.

Di conseguenza gli importi delle rendite Inail risultano così determinati:

  • retribuzione annua minima euro 20.258,70;
  • retribuzione annua massima euro 37.623,30.

Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione della rendita è fissata in euro 30.577,54.

Nello specifico, gli importi da prendere in considerazione per ciascuna categoria di lavoratori dell’agricoltura sono:

Categoria di lavoratoriRetribuzione di riferimento
Lavoratori subordinati a tempo determinatoRetribuzione convenzionale annua euro 30.577,54
Lavoratori subordinati a tempo indeterminatoRetribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: minimo euro 20.258,70, massimo euro 37.623,30
Lavoratori autonomiRetribuzione convenzionale annua euro 20.258,70

Assegno una tantum in caso di morte

Ai superstiti di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale nei settori industria, navigazione e agricoltura spetta un importo dell’assegno una tantum pari ad euro 12.240,02.

La prestazione in parola, aggiuntiva alla rendita Inail ai superstiti, può essere altresì riconosciuta, in alternativa ai superstiti, a chiunque dimostri di aver sostenute le spese funerarie.

Per i medici esposti a radiazioni ionizzanti l’importo una tantum è calcolato in funzione della somma di euro 66.366,14 cui si applicano le seguenti percentuali:

  • un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli;
  • un quarto della retribuzione in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli;
  • un sesto dell’importo di riferimento, negli altri casi.

Assegno per assistenza personale continuativa

Per gli eventi di infortunio sul lavoro e malattia professionale denunciati dal 1° gennaio 2007, a seguito dei quali risulta un’invalidità conseguente a menomazioni tassativamente elencate (allegato 3 al D.P.R. numero 1124/1965) e a condizione che risulti indispensabile un’assistenza personale continuativa, la rendita Inail è integrata di un assegno mensile per l’intera durata dell’assistenza stessa.

L’assegno, liquidato entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, si attesta dal 1° luglio 2024 ad euro 667,12.

Assegno continuativo mensile

L’assegno continuativo mensile spetta al coniuge/parte dell’unione civile, nonché ai figli superstiti, in caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale, del soggetto titolare di rendita:

  • per danno biologico di grado non inferiore al 48%, a seguito di infortuni sul lavoro e malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2007;
  • per inabilità permanente di grado non inferiore al 65%, con riguardo agli eventi di infortunio verificatisi fino al 31 dicembre 2006 e le malattie professionali denunciate alla stessa data.

Leggi anche >> Malattia professionale Inail: elenco patologie riconosciute e indennità

Ecco di seguito descritte le percentuali di spettanza delle rendite Inail:

Beneficiari rendite InailPercentuale della renditaCondizioni e durata della prestazione
Coniuge o parte dell’unione civile50%Fino a morte o nuovo matrimonio
Figli inabili50%Finché dura l’inabilità
Figli (riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati)20%Fino a 18 anni, ovvero fino a 21 anni se trattasi di studenti di scuola superiore viventi a carico e senza lavoro retribuito. La soglia di età è elevata a 26 anni se trattasi di universitari viventi a carico e senza lavoro retribuito
Orfani di entrambi i genitori40%Fino a 18 anni, ovvero fino a 21 anni se studenti di scuola superiore. La soglia di età passa a 26 anni se universitari. Da ultimo, l’assegno spetta sino alla morte se il figlio è inabile

Gli importi rivalutati degli assegni continuativi a titolo di rendite Inail sono pari a:

Percentuale di inabilitàSettore industria (in euro)Settore agricoltura (in euro)
Da 50 a 59374,32468,85
Da 60 a 79525,18654,26
Da 80 a 89975,081.123,25
Da 90 a 1001.502,251.591,84
100 + a.p.c.2.170,212.259,30

Nuovi importi dal prossimo 1° dicembre

Alla luce della rivalutazione delle rendite Inail e delle prestazioni economiche con decorrenza dal 1° luglio scorso, l’Inail rende noto che gli importi aggiornati “sono liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche continuative e corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di dicembre 2024” (Circolare numero 25/2024).

La Direzione centrale per l’organizzazione digitale si preoccupa di inviare agli interessati, come di consueto, la comunicazione con il dettaglio della liquidazione delle rendite e l’indicazione del relativo conguaglio dal 1° luglio 2024, a mezzo dei modelli 170/I e 171/I. Sono quindi in arrivo anche gli arretrati fino a quel mese.

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Foto copertina: istock/Tero Vesalainen

Paolo Ballanti