Regole tecniche per il processo telematico, il decreto del 18 luglio 2011

Redazione 03/08/11
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Provvedimento del 18 luglio 2011, previsto dal Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2011 n. 44, recante le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Il decreto, in vigore dal 13 agosto, disciplina, tra l’altro:

– le tipologie di sistemi informatici del dominio giustizia;

– le modalità di trasmissione di atti e documenti informatici;

– le procedure di consultazione delle informazioni del dominio giustizia;

– i metodi per effettuare pagamenti telematici

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Ministero della Giustizia
Provvedimento del 18 luglio 2011

Specifiche tecniche previste dall’art. 34, c.1, del regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.lgs 82/2005 e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del Ddl 193/2009, convertito nella legge 24/2010

(Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2011)

CAPO I – Principi generali

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Definizioni

CAPO II – Sistemi informatici del dominio giustizia

Art. 3 Infrastrutture informatiche – art. 3 del regolamento

Art. 4 Gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia – art. 4 del regolamento

Art. 5 Portale dei servizi telematici – art. 6 del regolamento

Art. 6 Identificazione informatica – art. 6 del regolamento

Art. 7 Registro generale degli indirizzi elettronici – art. 7 del regolamento

Art. 8 Alimentazione del registro generale degli indirizzi elettronici – art. 7 del regola-mento

Art. 9 Professionisti non iscritti in albi – art. 7 del regolamento

Art. 10 Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni – art. 8 del regolamento

Art. 11 Fascicolo informatico – art. 9 del regolamento

CAPO III – Trasmissione di atti e documenti informatici

Art. 12 Formato dell’atto del processo in forma di documento informatico – art. 11 del regolamento

Art. 13 Formato dei documenti informatici allegati – art. 12 del regolamento

Art. 14 Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati – art. 13 del regolamento

Art. 15 Documenti probatori e allegati non informatici – art. 14 del regolamento

Art. 16 Deposito dell’atto del processo da parte dei soggetti abilitati interni – art. 15 del regolamento

Art. 17 Comunicazioni per via telematica – art. 16 del regolamento

Art. 19 Notificazioni per via telematica – art. 17 del regolamento

Art. 20 Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari – art. 19 del regolamento

Art. 21 Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno – art. 20 del regolamento

Art. 22 Richiesta delle copie di atti e documenti – art. 21 del regolamento

Art. 23 Rilascio delle copie di atti e documenti – art. 21 del regolamento

CAPO IV – Consultazione delle informazioni del dominio giustizia

Art. 24 Requisiti di sicurezza – art. 26 del regolamento

Art. 25 Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati – art. 28 del regolamento

CAPO V – Pagamenti telematici

Art. 26 Requisiti relativi al processo di pagamento telematico – art. 30 del regolamento

Art. 27 Oggetti informatici interessati nel pagamento telematico – art. 30 del regolamento

Art. 28 Riscontro del pagamento telematico – art. 30 del regolamento

Art. 29 Diritto di copia – art. 31 del regolamento

CAPO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 30 Gestione del transitorio – art. 35 del regolamento

Art. 31 Efficacia

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