Le regole della liquidazione e dichiarazione Iva precompilata

Liquidazione e dichiarazione Iva annuale: come fare

Con il provvedimento dell’8 luglio 2021 sono precisate le regole che, dal 1° luglio 2021, utilizzando i dati pervenuti delle fatture elettroniche, dei corrispettivi giornalieri, delle comunicazioni transfrontaliere (il c.d. “esterometro”) e ulteriori degli elementi presenti nell’anagrafe tributaria, l’Agenzia delle entrate, in un’area dedicata, mette a disposizione dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia le bozze:

  • dei registri IVA, che, mensilmente sono aggiornate con le informazioni pervenute dal primo giorno del mese all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento;
  • delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, a decorrere dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

A decorrere dalle operazioni IVA effettuate dal 1°.1.2022 sarà messa a disposizione anche la bozza della dichiarazione IVA dal giorno 10.2 dell’anno successivo a quello di riferimento.

Avvertenze

Per le operazioni del secondo semestre 2021 e per l’anno 2022 le bozze sono predisposte soltanto per chi liquida l’IVA con cadenza trimestrale per opzione.

Per gli anni 2021 e 222 le bozze non vengono predisposte per:

  • chi applica un regime speciale ai fini IVA (ad es., agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, vendita di beni usati);
  • applica l’IVA separatamente per obbligo di legge (ad es., che esercita contestualmente un’attività di impresa e una professione) o a seguito di opzione relativamente alle diverse attività esercitate;
  • chi aderisce alla liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, e d.m. 13.12.1979) o partecipa a un gruppo IVA di cui al successivo art. 70-bis e seguenti);
  • chi nell’anno di riferimento è stato oggetto di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
  • soggetti indicati all’art. 17-ter, commi 1 e 1-bis, che applicano la “riscossione dei pagamenti”; cioè pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, della l. 31.12.2000, n. 196, e altri soggetti presenti nell’elenco pubblicato ai sensi del d.m. 9.1.2018;
  • commercianti al minuto che adottano il “metodo di ventilazione dei corrispettivi”, cioè corrispettivi che non sono distinti per aliquota;
  • operatori che trasmettono i corrispettivi per le cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburanti per motori di cui all’art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. 5.8.2015, n. 126;
  • cessioni di beni, prestazioni di servizi tramite distributori automatici di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. 5.8.2015, n. 12;
  • soggetti  che erogano prestazioni sanitarie.

Dal 1°.1.2022, in via sperimentale, le bozze sono predisposte per chi effettua la liquidazione dell’”IVA per cassa” di cui all’art. 32-bis del d.l. 22.6.2012, n. 83.

 

I soggetti interessati sono individuati in base ai dati in possesso dell’Agenzia delle entrate al giorno 30.6.2021 nonché per chi, nel periodo sperimentale, dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti, cioè chi inizia l’attività dopo il 30.6.2021.

Le bozze dei registri vengono predisposte utilizzando (punto 4):

  1. i dati delle fatture emesse per le quali la data di consegna indicata nella ricevuta di consegna inviata dal SdI al trasmittente o la data di messa a disposizione nel caso di impossibilità di recapito (indicata nella ricevuta che lo SdI invia al trasmittente) sia “precedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento”;
  2. i dati delle fatture elettroniche emesse verso la Pubblica amministrazione ricevute dallo SdI per le quali la data di ricezione indicata nella ricevuta di consegna o nell’attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di consegna sia “antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento”;
  3. i dati delle fatture elettroniche ricevute consegnate al contribuente “in data antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento”;
  4. i dati delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere per le quali la data di notifica dell’esito di avvenuta trasmissione sia “antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento”.

Avvertenza (punto n. 2)

L’Agenzia delle entrate segnala la presenza di operazioni per le quali sia sta rilasciata una bolletta doganale nel mese di riferimento, affinché il soggetto ne tenga conto in fase di modifica e integrazione delle bozze dei registri IVA.

Le modalità di elaborazione

Le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche o della dichiarazione Iva annuale sono elaborate utilizzando (punto 4.3):

  • i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute;
  • i dati delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”);
  • i dati delle comunicazioni telematiche dei corrispettivi giornalieri;
  • i dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relativi ai trimestri precedenti;
  • i dati della dichiarazione  Iva annuale relativa al periodo di imposta precedente.

La struttura e i criteri di elaborazione dei registri sono indicati nell’allegato A al Provvedimento 8.7.2021.

Il contribuente, anche tramite un intermediario delegato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento può, in alternativa:

  • convalidare le informazioni proposte se le ritiene complete;
  • integrare le informazioni, in caso contrario, nel dettaglio “riportando tutti gli elementi richiesti dai registri delle fatture e degli acquisti.

AVVERTENZE

La convalida o integrazione dei registri deve essere effettuata per ciascun trimestre e con riferimento sia al registro delle fatture emesse sia al registro degli acquisti, qualora elaborati (punto 5.1).

L’obbligo di tenere i registri IVA permane (punto 5.2):

a)    per tutti i mesi successivi al trimestre convalidato o integrato, se la convalida o integrazione è interrotta nel corso del periodo di imposta;

b)    per tutti i mesi precedenti al primo trimestre convalidato o registrato, se la convalida o integrazione è iniziata nel corso del periodo d’imposta;

c)     per tutto il periodo d’imposta nel caso in cui la convalida o integrazione è iniziata nel corso dell’anno ed è interrotta prima del termine del periodo d’imposta.

Il contribuente deve modificare o integrare i dati riportati nelle bozze dei registri IVA che sono stati predisposti dall’Agenzia delle entrate se questi non sono completi o coretti:

La convalida o l’integrazione dei dati

La convalida o l’integrazione dei registri dà seguito:

  • all’elaborazione della bozza di liquidazione periodica, considerando anche le integrazioni e/o le modificazioni apportate nei registri;
  • alla messa a disposizione della bozza del modello F24 per effettuare il versamento dell’IVA trimestrale. Tali operazioni sono effettuate a decorrere dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Se la convalida o l’integrazione ha per oggetto l’intero periodo di imposta, l’Agenzia delle entrate elabora la bozza della dichiarazione Iva annuale a decorrere dal 10.2 dell’anno successivo a quello di riferimento.

I poteri del contribuente (punto 6.3)

Il contribuente, anche tramite intermediario delegato, può:

  • visualizzare, consultare, stampare, salvare e estrarre i dati;
  • estrarre:

·       le bozze dei registri IVA, secondo le specifiche tecniche indicate nell’allegato B al Provvedimento 8.7.2021;

·       le bozze delle comunicazioni periodiche e della dichiarazione annuale;

  •  modificare le bozze dei registri IVA e aggiungere ulteriori informazioni;
  • convalidare  e integrare le bozze dei registri IVA;
  • estrarre i registri IVA memorizzati dall’Agenzia delle entrate;
  • modificare le bozze delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale e inviarle;
  • versare l’IVA mediante il modello F24, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale;
  • consultare i documenti inviati e le relative ricevute;
  • segnalare di essere in possesso dei requisiti per l’elaborazione precompilata dei registri.

 

Le visualizzazioni e le eventuali modifiche per il terzo trimestre 2021 possono essere effettuate dal 13.9.2021.

Se in un mese risultano essere emesse o ricevute più di 1.000 fatture, è resa disponibile la sola funzionalità di estrazione dei dati.

Avvertenze

L’Agenzia delle entrate provvede a tenere i registri IVA, convalidati o modificati, fino al 31.12. del 15° anno successivo a quello di riferimento.

I registri IVA convalidati o integrati relativi a ciascun trimestre sono memorizzati a partire al primo giorno del secondo mese successivo allo stesso trimestre.

Considerazioni finali

Il Provvedimento considera le risultanze della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri ma non tale registro poiché tale adempimento sostituisce l’obbligo della tenuta di tale registro (art. 2, comma 1, del d.lgs. 5.8.2015, n. 127) per cui tali dati sono già acquisiti.

Analizzando l’allegato B, va osservato che la convalida dei registri e, quindi, della liquidazione può essere fatta soltanto se sussiste una concordanza tra le fatture emesse per vendita di merce e gli acquisti fatti per sola merce a condizione che l’IVA sia integralmente detraibile: nella bozza del registro acquisti l’IVA è sempre indicata come totalmente detraibile.

L’allegato B puntualizza il fatto che il contribuente deve fornire apposite indicazioni che hanno per oggetto:

  • gli acquisti con detrazione ridotta o negata dall’art. 19-bis.1 o soggetti a regimi speciali;
  • la percentuale dell’IVA detraibile “pre rata” ai sensi dell’art. 19, secondo comma;
  • l’IVA non detraibile per acquisto, totale o parziale, destinato a scopo personale o familiare o a destinazione estranea all’impresa;
  • la ripartizione dei costi tra beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni destinati alla rivendita o altro;
  • acquisti cui si applica l’IVA “per cassa” con detrazione differita all’anno successivo o con IVA esigibile nell’anno per acquisti fatti in anno precedente.

Va ricordato, infine, che il contribuente in contabilità semplificata ha l’obbligo di tenere i registri in conformità all’art. 18, del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, relativamente a elementi di natura reddituale non assoggettati all’IVA. Più in particolare, permane l’obbligo di tenere il Registro degli incassi e dei pagamenti (comma 2) e non è riconosciuto alcun esonero per l’impresa che ha esercitato l’opzione per la regola “registrazione IVA equivale a incasso/pagamento” (comma 5).

Quale è il vantaggio della procedura? Viene meno l’obbligo di tenere i registri delle fatture emesse e dei corrispettivi.

Il contribuente può anche non tenere i registri ma deve controllare le bozze. Ma se non li tiene, deve verificare quanto è proposto. Se c’è errore, la colpa è sempre sua.

Il contribuente deve integrare le bozze se ha effettuato esportazioni e/o importazioni, che sono segnalate a parte dall’Agenzia delle entrate trattandosi di operazioni per le quali è stata emessa la bolletta doganale.

Anche l’avere ricevuto una fattura da un soggetto forfettario di cui all’art. 1, commi 54 e seguenti, della l. 23.12.2014, n. 190, in qualsiasi caso ha l’onere di verificare le annotazioni e di integrarle per le notizie richieste dall’allegato B, e per le fatture ricevute da contribuenti in regime forfettario.

Sergio Mogorovich

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