Registrazione Preliminare di compravendita: dal 7 marzo si fa online

Qui i moduli da scaricare e come registrare i compromessi via web

Redazione 02/03/23
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Dal 7 marzo 2023 la registrazione preliminare di compravendita si può fare via web. Sarà infatti disponibile un nuovo servizio, che consente di inviare la richiesta di registrazione dei contratti preliminari direttamente online.

A comunicarlo l’Agenzia delle entrate, con una nota stampa e un provvedimento ad hoc, che ha istituto il modulo aggiuntivo del modello per la “registrazione di atto privato (Rap). Quello già utilizzato per registrare i contratti di comodato d’uso.

Non è un obbligo fare tutto online, ma è comunque una possibilità in più per i cittadini, senza doversi recare in un ufficio delle Entrate.

In questi paragrafi vediamo come fare per registrare preliminari di compravendita online dal 7 marzo.

Preliminare di compravendita 2023: cosa sono

Capita a milioni di cittadini ogni giorno di dover registrare un contratto preliminare di compravendita. Si tratta di accordo tra venditore e compratore, che si impegnano reciprocamente a stipulare un contratto di compravendita definitivo successivo, con cui avverrà il trasferimento del diritto di proprietà sul bene.

Il contratto preliminare deve essere redatto in forma scritta (scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico).

Conosciuto anche come compromesso, il preliminare impegna acquirente e venditore a cedere/acquistare qualcosa. Una casa ad esempio. L’acquirente si impegna a comprare e il venditore a vendere il bene in questione.

La modalità cartacea non sarà più l’unica. A partire dal prossimo 7 marzo infatti si potrà registrare il preliminare di compravendita anche online.

Preliminare di compravendita 2023: come registrarli online

Dal prossimo 7 marzo, i contribuenti o gli intermediari potranno inviare la richiesta di registrazione in via telematica, attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per richiedere la registrazione via web, si deve indicare nel nuovo modello “Rap” (Registrazione atto privato):

  • i dati necessari,
  • allegare copia dell’atto da registrare firmato dalle parti,
  • allegare eventuali altri documenti come scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni.

Questi documenti dovranno essere allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b).

Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente. I soggetti non obbligati alla registrazione telematica possono comunque presentare il modello “Rap” presso un ufficio dell’Agenzia, insieme al contratto e agli eventuali allegati.

Preliminare di compravendita 2023: il modello Rap per la registrazione

Con il provvedimento delle Entrate, sono stati approvati i moduli aggiuntivi C1 e D1 del modello “RAP – Registrazione di atto privato”, da utilizzare da parte dei contribuenti e degli intermediari per la richiesta di registrazione in via telematica dei contratti preliminari di compravendita.

  • quadro C1 “Negozio – Preliminare di vendita”, nel quale vanno indicate le informazioni relative al contratto preliminare per cui si richiede la registrazione;
  • quadro D1 “Dati degli immobili”, contenente i dati degli immobili qualora siano oggetto del contratto.
moduli preliminare di compravendita
Moduli preliminare di compravendita

Il modello RAP con tutti i suoi moduli si può scaricare gratis sul sito web dell’Agenzia entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Inoltre è possibile scaricarlo qui sotto

Scarica Modello Rap e moduli

Trascrizione contratto preliminare di compreavendita: perché è utile

Riportiamo un esempio fatto dalla stessa Agenzia entrate, per spiegare perché può essere utile trascrivere un preliminare di compravendita. Parliamo di immobili.

La stipula del preliminare fa sorgere solo un obbligo giuridico tra venditore e acquirente, senza determinare il trasferimento della proprietà.

Potrebbe quindi accadere che, nonostante il “compromesso”, il venditore venda lo stesso immobile ad altra persona oppure costituisca sullo stesso diritti reali di godimento (per esempio, un usufrutto) o che venga iscritta a suo carico un’ipoteca. In questi casi, il compratore potrà chiedere al giudice solo il risarcimento dei danni e non l’annullamento della vendita o dell’iscrizione dell’ipoteca.

Per evitare di trovarsi in una situazione del genere, la legge mette a disposizione lo strumento della trascrizione del preliminare nei registri immobiliari.

In tal modo, eventuali vendite dello stesso immobile o la costituzione di altri diritti a favore di terze persone non pregiudicheranno i diritti del compratore.

Per la trascrizione del preliminare è necessario che l’atto sia stipulato con l’intervento di un notaio. In questo caso, all’imposta di registro e all’imposta di bollo di 155 euro si aggiunge il versamento dell’imposta ipotecaria di 200 euro e delle tasse ipotecarie di 35 euro.

(Fonte Agenzia entrate)