L’origine della contestazione è stata la richiesta di registrazione del marchio “Partito della libertà” da parte del Circolo del Popolo della libertà di Michela Vittoria Brambilla. La tutela, in particolare, aveva direttamente a che fare con una serie di prodotti e servizi riconducibili al merchandising. L’Uami, l’ufficio per la registrazione dei marchi, aveva già bocciato l’opposizione.
La motivazione era che lo stesso Morelli si era sottratto dal dimostrare l’utilizzo del nome di dominio “partitodellaliberta.it” nella normale prassi commerciale. Inoltre, ha rammentato il Tribunale, la sussistenza di un marchio anteriore non registrato, o viceversa di un segno dissimile da un marchio, consente l’opposizione unicamente se ne viene dimostrato l’uso nell’ordinaria prassi commerciale nonché la portata non meramente locale.
Mentre la sola registrazione di un nome di dominio, che come detto costituisce un’operazione tecnica volta esclusivamente a permettere al rispettivo titolare di utilizzarlo sulla rete Internet per un lasso temporale specificatamente determinato, non può costituire in sé la prova di un utilizzo commerciale. Fra l’altro, ha fatto notare la sentenza del Tribunale Ue, il meccanismo automatico di rinvio dal sito Internet “www.partitodellaliberta.it” verso quello “www.liberali.it” attesta che il sito Internet www.liberali.it non era altro che l’unico concretamente operativo al momento del deposito delle domande di registrazione, questo perché (diversamente dal sito web “www.partitodellaliberta.it”) esibiva un proprio contenuto.
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